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Articolo 14 della Legge 1 maggio 1967, n. 316
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Articolo 13
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Legge 1 maggio 1967, n. 316
Articolo 14 della Legge 1 maggio 1967, n. 316
Versione
30 maggio 1967
Art. 14.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 30 maggio 1967
Vedi fonte istituzionale
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