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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/08/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1186 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato BASSAN ELENA
e
AS IO, c.f. , nato ad [...] il [...], rappresentato e C.F._2 difeso dall'avvocato BAU' SERENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono sia pronunciata la loro separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocato presso Per_1 la madre.
3) La casa familiare sita in Asiago (VI) Via Bosco n. 287 di proprietà esclusiva del SI. AS (All.
1 10), con le relative pertinenze e i mobili che la arredano, rimarrà assegnata alla SI.ra quale Pt_1 principale collocataria del figlio minore.
4) I genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà genitoriale sul figlio.
5) Considerato che i genitori vivono nella stessa palazzina, il figlio – di 16 anni – sarà libero Per_1 di frequentare i genitori nei tempi e nei luoghi che verranno via via concordati.
6) L'autoveicolo Renault Captur, targato EV191EC, (All. 11), di proprietà del SI. AS, ma sempre utilizzato dalla SI.ra , continuerà ad essere utilizzato dalla stessa per comune volontà dei Pt_1 coniugi.
7) Il SI. AS si assume tutte le spese relative all'automobile di cui al punto precedente, eccetto danni da sinistro o antieconomicità di eventuali riparazioni in considerazione della vetustà del veicolo, e alla casa familiare ovvero utenze domestiche relative ad acqua, energia elettrica, gasolio,
e tasse relative alla casa (per es. tassa sui rifiuti, ecc…) sino alla data del 31/12/2025.
Successivamente a tale data il 70% delle spese relative all'automobile e alla casa saranno a carico del SI. AS, il 30% saranno a carico della SI.ra con le seguenti eccezioni: in riferimento Pt_1 all'energia elettrica e al gasolio della casa la SI.ra dovrà dal 01/01/2026 al SI. AS la Pt_1 somma fissa di € 70,00 al mese. L'IMU rimane totalmente a carico del SI. AS. Tutte le spese verranno anticipate dal SI. AS e una volta al mese (entro il giorno 10), lo stesso presenterà i conteggi con le pezze giustificative alla SI.ra , affinché la stessa rimborsi entro la fine del Pt_1 mese la propria quota.
8) Il SI. AS verserà alla SI.ra , entro e non oltre il 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio, una somma mensile di € 200,00 (duecento), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita e provvederà sino al 31/12/2025 al pagamento di tutte le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza che si allega
(All. 12). Le parti concordano che non rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario del figlio e vanno intese quali spese straordinarie: il materiale scolastico di cancelleria e l'abbonamento dei mezzi pubblici per andare a scuola.
9) A partire dal 01/06/2026 i genitori provvederanno a partecipare alle spese straordinarie come da
Protocollo di Vicenza nella percentuale del 30% la SI.ra e del 70% il SI. AS. Entro i Pt_1 primi giorni del mese ciascuna parte fornirà all'altra una lista dettagliata con indicate le spese straordinarie sostenute per il figlio, ed entro e non oltre il 10 (dieci) di ogni mese le parti si regoleranno economicamente, applicando prima una compensazione e poi eventualmente procedendo con il pagamento della differenza. La compensazione non verrà effettuata con gli assegni di mantenimento ordinari, a meno che non venga espressamente pattuito tra i genitori.
10) Essendo la moglie non autonomamente autosufficiente, sarà versato, entro e non oltre il 10 (dieci)
2 di ogni mese, dal marito alla moglie un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 (duecento), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita sino al 15/06/2026, successivamente a tale data l'assegno di mantenimento per la moglie sarà di € 80,00 (ottanta) mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita.
11) Ad ogni effetto di legge le parti si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti, nonché danno l'assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore.
12) I coniugi intendono regolare in questa sede le disposizioni inerenti all'assegno unico erogato dall'INPS che in comune accordo dei genitori verrà versato al 50% ciascuno come previsto per legge, con onere per entrambi di adoperarsi con gli adempimenti fiscali/burocratici necessari per percepire l'assegno nei tempi e modi previsti per legge.
13) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altro proprio rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro derivante dal rapporto di coniugio.
14) Le spese di causa si intendono interamente compensate fra le parti, con richiesta fin d'ora della liquidazione dei compensi per la difesa prestata alla SI.ra , ammessa al gratuito patrocinio Pt_1
a spese dello Stato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio a Cuba in data 14/03/2006, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 3, parte II, serie C, anno 2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
3 del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste integralmente a carico del padre SI. AS ER fino al 31/12/2025 mentre successivamente, a partire dal 01/06/2025, così come concordato tra le parti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Asiago (VI), Via
Bosco n. 287 in favore della madre, quale genitore convivente con il Parte_1 figlio minore;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di AS ER l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di 200,00 euro mensili fino al 15/06/2026 e, successivamente a tale data, la somma di 80,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti, prestando altresì l'assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AS Parte_1
IO uniti in matrimonio in CUBA in data14/03/2006 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 3, parte II, serie C, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASIAGO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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