Sentenza 12 marzo 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2004, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Alessandro Riccio e Nicola Valente con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OP SC, difeso - giusta procura speciale a margine del controricorso - dall'avv. Raffaele Barba del Foro di Napoli, con lui elett.te domiciliato in Napoli al corso Umberto I n. 284;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Napoli n' 75/2002 in data 17 dicembre 2001/15 gennaio 2002 (R.G. 2507/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2003 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raffaele Barba;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite, in subordine per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS, ha ritenuto che la maggiorazione contributiva fino a sette anni concessa dal d.l. 25 novembre 1995 n. 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11, per il pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario, sia rilevante non solo per il diritto a pensione, ma anche per la misura del trattamento pensionistico.
Il collegio di appello, premesso che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale in virtù del quale l'ammissione al pensionamento anticipato importa sempre un accredito di contributi figurativi incidente sulla misura della pensione, ha tuttavia ritenuto che, nella specie, il testo dell'art. 4 del d.l. n. 501 del 1995, conv. in l. n. 11 del 1996, induce a ritenere che la maggiorazione contributiva ivi prevista abbia effetto anche sulla misura della pensione. Avverso questa decisione l'INPS ricorre per cassazione con un motivo, cui il lavoratore resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 1 (recte: dell'art. 4, comma 1), d.l. n. 501/1995, conv. in l. n. 11/1986, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., l'INPS sostiene che la maggiore anzianità di cui si tratta deve essere attribuita esclusivamente ai fini del diritto a pensione e non anche per incrementare la misura della stessa. Infatti, il riferimento del legislatore all'"anzianità contributiva" riguarda quella maturata e non la "maggiorazione" che a tale anzianità contributiva si aggiunge.
Considerato che
la norma in questione ha carattere eccezionale, pare ovvio ritenere che il legislatore avrebbe dovuto chiaramente precisare se tale "maggiorazione" riguardi anche la misura della pensione, tanto più che detta maggiorazione costituisce un parametro distinto e concorrente nel calcolo della pensione. Dalla mera lettura della norma si deduce che il legislatore ha inteso limitare il fittizio incremento di anzianità al solo raggiungimento del requisito temporale del diritto al trattamento pensionistico altrimenti non perfezionato. Quando il legislatore ha inteso estendere benefici virtuali, come quello in esame, anche ai fini della misura della prestazione, lo ha detto espressamente, come nel caso dei portuali (d.l. n. 873 del 1986, conv. in l. n. 261 del 1987). La precisazione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 501/1995 ha la sola funzione di individuare il personale avente diritto al prepensionamento. Nè a miglior risultato conduce il confronto del comma 1 con il comma 3 dello stesso art. 4, perché la dizione usata dal legislatore è sostanzialmente analoga nelle due ipotesi rispettivamente previste. Il ricorso non è fondato. La questione che esso propone attiene all'interpretazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. 25 novembre 1995 n. 510, convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11, in materia di prepensionamento degli autoferrotranvieri. Detta legge concede una maggiorazione fino a sette anni;
e si discute se tale aumento anticipi soltanto il diritto a pensione, senza incrementare la contribuzione effettiva per il calcolo della pensione, o se invece valga ad accrescere il periodo di contribuzione utile e quindi ad attribuire il diritto ad un trattamento pensionistico di importo maggiore perché ragguagliato ad una contribuzione più elevata di quella effettiva.
Questa Corte (v. sentenze 24 novembre 2003 nn. 17822 e 17823) ha già avuto modo di occuparsi della questione, giungendo a conclusioni favorevoli ai lavoratori attraverso argomenti che il Collegio condivide.
Recita il primo comma delL'art. 4 d.l. n. 501/1995: "Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazione sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda".
Già ad una prima lettura la norma appare chiaramente finalizzata a limitare al massimo gli anni di accredito;
ma allora, se si fosse inteso riconoscere solo l'anticipazione temporale del trattamento a parità di base contributiva, la seconda parte del comma 1 sarebbe stata inutile, perché sarebbe stata sufficiente la prima parte della disposizione: al prepensionamento avrebbero avuto diritto tutti i lavoratori che nei successivi sette anni (a partire dal 31 dicembre 1994), se fossero rimasti in servizio, avrebbero maturato i trentacinque anni di contribuzione (necessari per la pensione di anzianità), ovvero, essendo già in possesso del requisito contributivo minimo, avrebbero raggiunto il requisito di età per la pensione di vecchiaia.
Con la seconda parte della disposizione si introduce invece, per la maggiorazione, un limite ulteriore oltre quello dei sette anni, e cioè quello del minor periodo tra i sette anni e gli anni necessari per il conseguimento del trattamento di vecchiaia.
Ma questo ulteriore limite non avrebbe alcuna utilità se la maggiorazione dovesse essere intesa unicamente come anticipazione temporale e fosse priva di incidenza sull'ammontare dei contributi sui quali commisurare il trattamento. Non si vede infatti quale potrebbe essere l'utilità di questo secondo limite se, da un lato, l'importo della pensione rimane immutato, in quanto determinato sulla base dei contributi effettivi al 31 dicembre 1994, e, dall'altro, identica rimane la decorrenza (che è fissata dalla data della domanda, ferma restando l'esistenza dei requisiti al 31 dicembre 1994). L'intento manifestato dal legislatore di ridurre il più possibile l'entità della "maggiorazione" non avrebbe allora alcun senso, perché sarebbe privo di effetti pratici. Viceversa, l'importanza di questo secondo limite si rende palese se la maggiorazione ha per oggetto l'anzianità contributiva: in tal caso, i lavoratori che nei sette anni successivi avrebbero maturato i trentacinque anni di contribuzione, ma che prima della maturazione di tale requisito (necessario per la pensione di anzianità) raggiungono l'età pensionabile per vecchiaia, usufruiscono della "maggiorazione" prevista dalla prima parte della disposizione solo per questo periodo inferiore (più breve), accedendo al pensionamento di vecchiaia con una anzianità contribuiva inferiore ai trentacinque anni. Più in generale, la limitazione ha lo scopo di impedire che il lavoratore raggiunga un'anzianità contributiva, incidente sulla misura della pensione, superiore a quella che avrebbe conseguito se fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Invero, dovendo la legge essere interpretata, oltre che nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole, anche in modo rispondente alla reale volontà legislativa (art. 12 delle preleggi), non si può attribuire alla disposizione in esame solo l'effetto di anticipare il trattamento pensionistico, senza incidere sulla sua misura, perché in tal caso si dovrebbe concludere che la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 4 citato non ha alcun senso, perché improduttivo di effetti. L'art. 4 del d.l. n. 501 nel 1995 va perciò interpretato ne senso che la "maggiorazione" ivi prevista ha effetti non solo sul diritto, ma anche sulla misura della pensione, giacché durante il periodo relativo all'"anticipo" (rispetto all'epoca ordinaria di conseguimento) viene accreditata la contribuzione figurativa. Un'ulteriore conferma delle conclusioni cui si è pervenuti circa la portata dell'inciso del primo comma dell'art. 4 ("ai fini del conseguimento dei diritto alle predette prestazioni"), è fornita dal terzo comma dello stesso art. 4, secondo cui, nel caso in cui sia ritenuto necessario al fine del completamento del programma di gestione delle eccedenze, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori "che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali"; in tal caso però - precisa la norma - "la predetta anzianità rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto".
Il fatto che in questo caso la legge sia ricorsa ad una espressione inequivocamente limitativa ("ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato"), rende evidentemente plausibile una interpretazione non limitativa della diversa espressione contenuta nel primo comma. E può aggiungersi che, poiché la menzionata "anzianità di cui al comma 1" comprende evidentemente sia l'anzianità contributiva effettiva che quella aggiuntiva, ne risulta ulteriormente confermata la unitaria considerazione da parte dell'art. 4 delle anzianità contributive effettive e convenzionali prese in considerazione dal primo comma.
Il ricorso va dunque rigettato. Stimasi di giustizia compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004