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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2535/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2535/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Pepoli Veronica (C.F. ) e Daniele Cola (C.F. ) con C.F._2 CodiceFiscale_3 studio in NI alla Via XXIII Settembre 1845 n. 109 e Bellaria-Igea Marina (47814-RN) alla Piazza Falcone
Borsellino n. 18, ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzo PEC
e giusta procura in atti;
Email_1 Email_2 ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Stasi Francesca (C.F. ) elettivamente domiciliato presso C.F._5 il suo studio in Pesaro, Via Del Cinema n. 5 int.11, PEC: giusta Email_3 procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di NI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione d'udienza qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La IG.ra e il IG. hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
a NI in data 9.12.1995 atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 470, Parte II, Serie
A, Anno 1995 e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono poi separate consensualmente, a seguito di mutamento di rito, con verbale redatto dal
Presidente del Tribunale di NI in data 9.03.2016, poi omologato con decreto del Collegio n. 5766 del
12.04.2016, nel procedimento avente R.G. n. 5584/2015.
Con ricorso depositato il 2.10.2024 la IG.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal resistente IG. alle condizioni ivi CP_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 16.01.2025 parte ricorrente ha rappresentato di aver preso contatto con controparte e ha chiesto un breve rinvio per il perfezionamento di un accordo, e pertanto il Giudice Relatore ha rinviato all'udienza dell'11.02.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.01.2025 si è costituito il IG. dando CP_1 atto del raggiungimento dell'accordo.
Le parti hanno depositato in data 5.02.2025 istanza per sostituire l'udienza già calendarizzata dell'11.02.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione congiunta delle conclusioni.
All'udienza dell'11.02.2025 parte ricorrente ha rappresentato che controparte non ha potuto presenziare alla odierna udienza in quanto impossibilita e dichiara di aver depositato conclusioni congiunte con richiesta di trattazione scritta;
il Giudice Relatore, preso atto dell'intervenuto accordo, ha fissato per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 13 febbraio 2025 disponendo che l'udienza si tenga secondo le modalità ex art
127 ter c.p.c, assegno alle parti termini per il deposito delle note scritte autorizzate per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Scaduto il termine perentorio assegnato alle parti, il Giudice Relatore, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, ha rimesso la causa dinnanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 12.12.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione pagina 2 di 4 e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“-di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio del concordatario contratto in NI in data 09/12/1995 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al nr. 470 parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
-Spese del giudizio compensate tra le parti.”
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi IG.ra , nata a Parte_1
NI (RN) il 5.09.1961 e il IG. , nato a [...] il [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio a NI il 9.12.1995, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n.
470, Parte II, Seria A, Anno 1995;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
pagina 3 di 4 Così deciso in NI, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4