Articolo 20 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 19Articolo 21
Versione
17 aprile 1994
Art. 20. Impugnazione per nullita' 1. L' articolo 828 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 828 (Impugnazione per nullita'). - L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente