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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/10/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5987/2023 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. ALESSANDRINO MAURO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf e cf Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
C.F._4
- difesa: avv. NICOLI ELENA, cf C.F._5
- domicilio: presso il difensore
TE TO
cf Controparte_3 P.IVA_1
- difesa: avv. PASETTO LEONARDO, cf C.F._6
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Rovina di edificio (art. 2053 c.c.) Decisa a Verona sulle seguenti conclusioni:
Attore: Nel merito: reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione delle controparti,
Accertata la esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2053 c.c. di C.F. Controparte_1 nata a [...] il [...] e C.F. C.F._3 Controparte_2 nata a [...] il [...], quali comproprietarie dell'edificio C.F._4 sito in Villa TO Via Aosta snc (al catasto C.so Fraccaroli n°64) censito al C.T. fgl 2 mapp. 721 ed al C.F. Fgl 2 part. 1043 sub 2 Piano terra e primo censito “stalla scuderia, rimesse ed autorimesse” (nell'elaborato planimetrico del 1986 era censito al NCEU F. 2
Mapp. 721 sub 1) nella causazione di tutti danni al fabbricato della sig.ra Parte_1
C.F. nata a [...] il [...] censito nel Comune C.F._1 di Villa TO via Aosta n°10 (al castasto C.so Fraccaroli n°66) al C.T. Fgl 2 mapp 721 ed al C.F. di detto Comune Fgl 2 mapp. 1043 sub 1 piano terra e primo;
1042 sub 2 e 721 sub
2 (nell'elaborato planimetrico del 1986 era censito al NCEU F. 2 Mapp. 721 sub 2 e 1043 sub
1) conseguentemente condannarsi le convenute, anche in via solidale tra loro, per i motivi in atti, a pagare in favore della sig.ra le seguenti somme: € 58.868 per costi di Parte_1 ripristino del predetto immobile;
€ 17.072 per lavoro intellettuale (incarico a tecnici) per le relative pratiche edilizie;
€ 4.800 annui, pari ad € 400 mensili, per mancato godimento dell'immobile dell'attrice dal crollo avvenuto il 10/01/2023 al saldo effettivo;
€ 12.572,77 per le spese complessive di ATP (di cui € 3.900 per spese e compensi legali al proprio difensore,
6.387,27 per compensi al CTU ed € 2.282,50 per compensi al proprio CTP) ed € 1.049,20 per i lavori già sostenuti di messa in sicurezza dell'immobile attoreo o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia e determinate eventualmente anche in via equitativa oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del 10/01/2023 (giorno del sinistro) al saldo. Importi tutti aumentati dell'iva di legge se dovuta;
– Respingersi tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
– In ogni caso sempre nel merito: nell'eventuale ipotesi fosse accertato che parte dell'edificio dell'attrice è innestato o in appoggio a quello delle convenute, dichiararsi tale costruzione legittima ai sensi dell'art. 876 c.c. per i motivi esposti al punto 4 sia della prima, sia della seconda memoria ex art. 171-ter cpc e/o per aver l'attrice acquisito tale diritto per usucapione essendo la costruzione in aderenza/interconnessione/innesto con quella delle convenute da oltre un ventennio e conseguentemente respingersi le domande riconvenzionali delle convenute;
– dichiarare comunque inammissibile la domanda nuova di controparte formulata nelle conclusioni della seconda memoria ex art. 171-ter cpc laddove ha aggiunto la pretesa condanna dell'attrice al risarcimento dei danni in favore delle convenute, scrivendo
“Dichiarare l'attrice sig.ra responsabile esclusiva e/o corresponsabile ai sensi Parte_1 dell'art. 2053 c.c. e conseguentemente condannarla a rifondere e pagare alle convenute i danni arrecati alla proprietà dalle medesime nella misura che verrà accertata in corso di causa e ritenuta dovuta e di giustizia, nonché a rifondere i costi sostenuti dalle convenute per la messa in sicurezza dell'immobile nella misura di € 4.404,20” in quanto tardiva e priva di deduzioni e prove, nonché infondata in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e per la fase di ATP.
IN VIA ISTRUTTORIA
Pur ritenendo ampiamente provato documentalmente e per ammissione di tutte le parti in causa che il crollo è scaturito dall'edificio delle convenute, dal cedimento della trave di proprietà a confine e per l'effetto che CP_1
l'evento dannoso subito dall'edificio adiacente della sig.ra è interamente da ascriversi a responsabilità Parte_1 esclusiva delle convenute, si chiede l'ammissione della prova per testi ed interpello delle convenute sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che in data 10 gennaio 2023 l'edificio di proprietà delle sig.re e sito in Controparte_1 CP_2
Villa TO Via Aosta censito al C.F. Fgl 2 part. 1043 sub 2 P.T-1 è crollato nella parte adiacente quello di proprietà della sig.ra ad ovest del medesimo;
Parte_1
2) vero che in data 10/01/23 il trave inferiore in legno della palladiana (detta catena) dell'edificio che si CP_1 trovava in aderenza alla parete esterna della sig.ra si è spezzato;
Parte_1
3) vero che il crollo avvenuto il 10/01/2023 del fabbricato delle sig.re ha danneggiato tutta la zona CP_1
d'angolo superiore sinistra dell'edificio visto dal prospetto d'ingresso – pareti murali, strutture di Parte_1 copertura ed infrastrutture - mediante crepe presenti nella zona della falda nord, con fessurazioni delle pareti interne della camera da letto al piano primo, della zona d'angolo tra la finestra con affaccio sul cortile e la parete destra, della parete di tamponamento ed il solaio sottotetto compreso il bagno al primo impalcato adiacente alla camera, con fessurazioni nella zona superiore della parete verticale di spina continuando fino a quella esterna di tamponamento prossima al cassonetto ed oltre fino a quota solaio sottotetto, risultano danneggiati altresì cassonetti e tapparelle e grondale, come da foto che si mostrano al teste ( doc. 4 e 12bis) ;
4) vero che dopo il crollo dell'edificio il fabbricato della sig.ra è inutilizzabile e pericolante, CP_1 CP_4 come da foto che si rammostrano al teste ed all'interrogato sub doc. 4 e 12bis;
5) vero che ha ricevuto dalla sig.ra la somma di € 632 in data 27/02/2023 come da fatt. n°05/23 e di € Parte_1
1.650,50 come da fatt. n. 35/2023 di cui al doc 17 di parte attrice per la sua attività di CTP nel giudizio di ATP
n°349/2023 rg del Tribunale di Verona;
6) vero che ha ricevuto dalla sig.ra la somma di € 1.049,20 in data 15/02/2023 come da fatt. n. 3 di cui Parte_1 al doc 18 di parte attrice per puntellare il fabbricato della sig.ra in Via Aosta n°10 Villa TO;
Parte_1
7) vero che per la difesa nel processo di ATP la sig.ra ha pagato all'avv. Mauro Alessandrino la Parte_1 somma di € 1.800 in data 18/01/2023 come da fatt. n. 5 di cui al doc. 14 attoreo ed € 2.100 in data 29/8/2023 come da fatt. n78 di cui al doc. 15 attoreo.
Si indicano a testi: 1) l'arch. di Villa TO;
2) Geom. di Legnago;
3) Testimone_1 Testimone_2
; 4) di Villa TO. Tes_3 Testimone_4
- Si reiterano tutte le istanze istruttorie in atti.
– Ci si oppone al rinnovo della CTU in quanto pienamente esaustiva, avendo già risposto ai quesiti posti da controparte in ordine alle cause del crollo, ed in via subordinata qualora venisse acconsentito ad un supplemento di essa, si chiede che venga confermato l'incarico al precedente Consulente Ing. non Persona_1 sussistendo alcun rilievo al suo operato, con spese a carico delle convenute che l'hanno chiesta ed avendo già
l'attrice sostenuto tutte le spese sinora imposte nel giudizio di ATP.
– In ogni caso ci si oppone alla richiesta di pretesa individuazione da parte del CTU di una asserita illegittima interconnessione strutturale dell'immobile con quello delle convenute poiché trattasi di indagine Parte_1 esplorativa la cui prova incombe sulle convenute, nonché alla pretesa indicazione dei lavori necessari a rendere, in ipotesi, autonomo l'edificio dell'attrice poiché superflua alla luce di quanto descritto ai punti 4 e 5 della seconda memoria ex art. 171-ter cpc, essendo l'eventuale appoggio legittimo ai sensi dell'art 877 c.c. ed usucapito.
Convenute: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa domanda e contraria istanza ed eccezione disattesa in via istruttoria e incidentale, così statuire:
Nel merito e in via principale:
- Per tutto quanto esposto e motivato in atti, rigettare le domande svolte dall'attrice in quanto infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate, mandando assolte le convenute da ogni responsabilità e condanna.
- Previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità e/o non conformità dell'interconnessione strutturale dell'immobile e/o della realizzazione da parte Parte_1 della stessa di muro comune di confine, dichiarare l'attrice sig.ra tenuta Parte_1 Parte_1
e conseguentemente condannarla a porre in essere, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie a rendere strutturalmente autonoma la propria unità immobiliare, e/o a ripristinare lo status quo ante del muro e/o in subordine a ripristinare il muro comune;
CP_1
- Con vittoria di spese e competenze di lite e peritali, sia per la fase di ATP che del presente giudizio di merito. Sempre nel merito in via subordinata:
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227, I e II comma cod. civ. accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione e/o nell'aggravamento del danno con conseguente rigetto di ogni richiesta risarcitoria o in contenimento proporzionale della stessa.
- Dichiarare l'attrice sig.ra responsabile esclusiva e/o corresponsabile ai sensi Parte_1
Dell'art. 2053 c.c. e conseguentemente condannarla a rifondere e pagare alle convenute i danni arrecati alla proprietà dalle medesime nella misura che verrà accertata in corso di causa e ritenuta dovuta e di giustizia, nonché a rifondere i costi sostenuti dalle convenute per la messa in sicurezza dell'immobile nella misura di € 4.404,20;
- Con vittoria di spese e competenze di lite e peritali, sia per la fase di ATP che del presente giudizio di merito.
In tutti i casi:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità e condanna, anche parziale e/o concorsuale, delle convenute al risarcimento in favore dell'attrice, in operatività CP_1 della garanzia, dichiarare tenuta a manlevare e garantire le convenute stesse e CP_5 conseguentemente condannarla -in persona del suo legale rappresentante pro-tempore- al rimborso di tutto quanto le stesse fossero dichiarate tenute a corrispondere all'attrice per sorte capitale, interessi e spese, nonché da tutte le somme per cui sarà condanna a qualsiasi titolo riconosciute all'attrice.
- Con rigetto, per tutti i motivi esposti, dell'eccezione di inoperatività della polizza sollevata in via preliminare da , per inapplicabilità della clausola invocata, nonché per invalidità CP_3 ed inefficacia della stessa clausola in ragione anche della sua natura vessatoria.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di inoperatività della polizza, dichiarare risolto il contratto assicurativo n.77356593 e, per l'effetto, dichiarare e condannare -in CP_5 persona del suo legale rappresentante pro-tempore- tenuta a restituire e corrispondere alle convenute assicurate sigg.re e i premi assicurativi dalle stesse CP_1 Controparte_2 corrisposti dalla data di stipula.
In tutti i casi:
- Con vittoria di competenze e spese di resistenza e peritali, richiamato il disposto di cui all'art.1917 cod. civ., sia per la fase di ATP che per il presente giudizio di merito.
In via istruttoria e senza inversione dell'onere probatorio:
- Si chiede il rinnovo, o quantomeno l'integrazione, della CTU – per l'accertamento e/o Determinazione - delle cause di ammaloramento della sezione di trave spezzata che ha poi determinato il crollo della capriata;
- dello stato anche manutentivo e di conservazione degli immobili confinanti sia esterno che interno prima del crollo;
- dell'interconnessione strutturale dell'immobile Ghirlanda nell'immobile delle convenute e sua CP_1 legittimità e/o conformità;
- della legittima e conforme realizzazione/costruzione di comune muro di confine ad opera della proprietà
Parte_1
- del concorso di colpa dell'attrice nella causazione e/o nell'aggravamento del danno e relativa sua quantificazione;
- con indicazione di tutte le opere necessarie a rendere strutturalmente autonoma la proprietà rispetto Parte_1 alla proprietà da eseguirsi a cura e spese della stessa attrice;
e/o per l'accertamento delle opere e CP_1 determinazione dei relativi costi per il ripristino del muro comune e delle opere e determinazione dei relativi costi per il ripristino dei danni causati alle proprietà confinanti.
Ferma ogni opposizione alle prove dedotte dall'attrice per i motivi dedotti nella memoria ex art. 171ter n. 3) da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Chiamato: In via preliminare: dichiarare l'inoperatività della polizza e per l'effetto rigettare la domanda di garanzia svolta dalle signore CP_1
Nel merito: ove approfondita la denunciata correlazione causale tra le opere di ristrutturazione radicale e il successivo condono eseguiti dall'attrice e l'evento crollo, valutarsi in termini percentuali, assorbenti o in quota, il concorso della signora Parte_1 nella causazione dell'evento e seguenti danni e, in caso di rigetto della domanda svolta in via preliminare, dichiarare tenuta nei limiti della quota riferibile all'assicurata, il tutto CP_3 entro i limiti di massimale e con applicazione delle franchigie previste nel contratto.
In ogni caso:
- rigettare la domanda di risoluzione del contratto assicurativo perché infondata e per l'effetto respingere la domanda di restituzione dei premi versati;
- spese di lite compreso rimborso forfetario rifuse.
In via istruttoria: ci si rimette in ordine alla richiesta di rinnovo/integrazione CTU promossa dalle convenute.
Chiede che la causa sia trattenuta a decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha citato in giudizio le Parte_1 sigg.re e chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità ex Controparte_1 CP_2 art. 2053 c.c., in qualità di comproprietarie dell'edificio sito in Villa TO Via Aosta snc, meglio identificato in atti, in quanto lo stesso, non manutenuto e, quindi, crollato il
10/1/23, aveva causato danni diretti e indiretti per euro 80.740,00 (così quantificati in sede di
ATP n. 349/23 e dettagliatamente: euro € 58.868 per costi di ripristino del predetto immobile,
€ 17.072 per pratiche edilizie, € 4.800 annui per mancato godimento dell'immobile), oltre alle spese legali e tecniche. L'attrice ha, quindi, chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni.
In particolare, l'attrice ha dichiarato che:
- era proprietaria di un fabbricato nel Comune di Villa TO via Aosta n°10 (al catasto C.so Fraccaroli n°66) censita al C.F. di detto Comune Fgl 2 mapp. 1043 sub 1
P. T-1; 1042 sub 2 e 721 sub 2 C.T. Fgl 2 mapp 721;
- a confine ovest ed in aderenza col sopracitato edificio in Via Aosta n°snc (al Catasto
C.so Fraccaroli n°64) insisteva altro immobile di proprietà delle sig.re Controparte_1
e censito al C.T. del Comune di Villa TO fgl 2 mapp.
[...] Controparte_2
721 sub 1 ed al C.F. Fgl 2 part. 1043 sub 2 P.T-1;
- in data 10 gennaio 2023, l'edificio di proprietà delle convenute era parzialmente crollato nella parte adiacente quello di proprietà della sig.ra coinvolgendo Parte_1 parte della copertura, del solaio e del pavimento al primo piano, causando danni strutturali al fabbricato della ricorrente che avevano interessato la struttura portante verticale in muratura di mattoni pieni, il solaio di copertura in latero cemento e la struttura della copertura compreso il manto di coppo veneto;
- il fabbricato della sig.ra era divenuto quindi inagibile, tanto che, in data Parte_1
13/1/23, il Comune di Villa TO aveva emesso un'ordinanza contingibile ed urgente a carico delle sig.re (n. 610/2023), con la quale era stato imposto il CP_1 divieto di utilizzo del loro immobile e l'obbligo di transennare l'area con apposita cartellonistica a fini di pubblica incolumità;
- era stata svolto procedimento per ATP n. 349/23, all'esito del quale il CTU aveva determinato in euro 80.740, oltre iva i danni dell'attrice. Si sono costituite le sigg.re e , chiedendo in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare di essere autorizzate alla chiamata in causa in garanzia di Controparte_6
al fine di essere da quest'ultima manlevate degli eventuali danni riconosciuti all'attrice;
[...] nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree e, previo accertamento dell'illegittimità dell'interconnessione strutturale dell'immobile nell'immobile di Parte_1 proprietà, la condanna dell'attrice a porre in essere, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie a rendere strutturalmente autonoma la propria unità immobiliare;
in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione e/o nell'aggravamento del danno con conseguente rigetto di ogni richiesta risarcitoria o in contenimento proporzionale della stessa.
In particolare, le convenute hanno dichiarato che:
- il fabbricato di (stalla/fienile di origine napoleonica) non risultava essere CP_1 stato oggetto di interventi di ristrutturazione straordinaria;
- quello della attrice risultava invece risalente agli anni 60' nonché interessato da un intervento ricostruttivo pesante negli anni 70' con sanatoria occorsa negli anni 80;
- i due pilastri di mattoni pieni e malta cementizia (punti A e B) su cui poggiava la capriata, nonché la capriata stessa, erano di proprietà CP_1
- l'immobile in sede di ristrutturazione integrale, era stato strutturalmente Parte_1 interconnesso, ovvero costruito in aderenza, adiacenza, con quello di proprietà
CP_1
- la costruzione in appoggio, da parte della proprietà sul preesistente cespite Parte_1
non era mai stata acconsentita;
CP_1
- in assenza della rilevata e pacifica interconnessione tra gli immobili, il crollo della capriata dell'edificio di proprietà avrebbe portato danni meno consistenti CP_1 all'unità immobiliare fino, ipoteticamente, ad escluderli del tutto. Parte_1
Si è costituita chiedendo in via preliminare, di dichiarare l'inoperatività CP_5 della polizza e per l'effetto di rigettare la domanda di garanzia svolta dalle signore CP_1
Nel merito, valutarsi il concorso della signora nella causazione dell'evento e Parte_1 seguenti danni e, in caso di rigetto della domanda svolta in via preliminare, dichiarare tenuta nei limiti della quota riferibile all'assicurata, il tutto entro i limiti di massimale e con CP_3 applicazione delle franchigie previste nel contratto. Con la memoria 171 ter cpc n. 1, parte attrice ha ribadito le proprie conclusioni, aggiungendo, la domanda di rigetto delle avverse pretese e, in via subordinata, nell'eventuale ipotesi fosse stato accertato che parte dell'edificio dell'attrice era innestato o in appoggio a quello delle convenute, ha chiesto dichiararsi tale costruzione legittima sia ex art. 876 c.c. sia per aver acquisito tale diritto per usucapione, essendo la costruzione in aderenza/interconnessione/innesto con quella delle convenute da oltre un ventennio.
Depositate le memorie 171 ter cpc, in prima udienza, il procuratore di parte attrice ha proposto, a meri fini conciliativi di definire la presente vertenza con il versamento da parte delle convenute dell'importo complessivo di € 90.000 oltre IVA se dovuta, con la rinuncia a rivalutazione e interessi e riduzione della domanda di mancato godimento dell'immobile a spese compensate.
Il giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 349/2023, concedendo termine a parte convenuta per prendere posizione sulla proposta transattiva svolta dall'attrice.
Con nota dell'11/9/24 parte convenuta ha dichiarato di non aderire alla proposta transattiva di cui sopra.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, cui ha adempiuto questo giudice, divenuto frattanto titolare del fascicolo.
Motivi della decisione
1. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue alla luce della documentazione prodotta.
In particolare, parte convenuta ha insistito nel richiedere la rinnovazione/integrazione della
CTU al fine di accertare l'illegittima interconnessione strutturale operata dalla proprietà nella proprietà con ricostruzione cinematica della dinamica del crollo e Parte_1 CP_1 delle conseguenze con riguardo, quindi, al concorso di colpa del danneggiato nella causazione e/o nell'aggravamento del danno.
Ora non è chi non veda come si tratti di una richiesta di CTU meramente esplorativa, posto che l'illegittimità della interconnessione strutturale è giudizio giuridico che esula dalle competenze del CTU e che, comunque, non è chiaro come avrebbe inciso sul danno, tenuto conto che la perizia in atti ha dato conto della marcescenza dell'elemento strutturale insistente sul lato di parte convenuta e, quindi, della irrilevanza di tale interconnessione.
2. Ancora in via preliminare va dichiarata tardiva la domanda svolta da parte convenuta in memoria 171 ter cpc n. 2 a mente della quale si insta per “Dichiarare l'attrice sig.ra responsabile esclusiva e/o corresponsabile ai sensi dell'art. 2053 c.c. e Parte_1 conseguentemente condannarla a rifondere e pagare alle convenute i danni arrecati alla proprietà dalle medesime nella misura che verrà accertata in corso di causa e ritenuta dovuta e di giustizia, nonché a rifondere i costi sostenuti dalle convenute per la messa in sicurezza dell'immobile nella misura di € 4.404,20”.
Si tratta di domanda svolta per la prima volta in memoria 171 ter cpc n. 2 e quindi a termini assertivi già preclusi.
Ciò tanto più, tenuto conto che le fatture dimesse in atti a comprova dei danni lamentati risalgono a ben prima della costituzione in giudizio delle odierne convenute e, comunque, ammonterebbero alla minor somma di euro 2.995,10.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
3.1 La giurisprudenza della Corte di Cassazione opina nel senso che l'art. 2053 c.c., rappresenti un'ipotesi di responsabilità oggettiva che può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell'edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità. (Cass. 03/08/2005, n. 16231; Cass. 06/05/2008,
n. 11053).
Del resto, la nozione di "rovina" è intesa dalla giurisprudenza in senso ampio, fino a ricomprendervi ipotesi in cui l'edificio non sia crollato in tutto o in parte, ma siano riscontrati dei danni dagli elementi strutturali del fabbricato (cfr. Cass. Civ. n. 23939/2009 con riferimento al danno causato da una grata sconnessa posta al servizio di un edificio, Cass. Civ.
n. 11053/2008, Cass. Civ. n. 7755/2007, nonchè Cass. Civ. n. 1666/2005, secondo cui "per rovina deve intendersi ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, con la conseguente responsabilità del proprietario che può andarne esente solo fornendo la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione od a vizio di costruzione").
Rispetto all'art. 2051 c.c., la fattispecie qui in disamina è caratterizzata dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento e, quindi, il
"responsabile" deve essere individuato in base al criterio formale del titolo, non bastando che egli abbia un potere d'uso sulla res che cagiona il danno. La giurisprudenza ammette, poi, che il convenuto possa andare esente da responsabilità provando il caso fortuito consistente nell'evento, dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario, anche riconducibile a un terzo o al danneggiato, del tutto imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. Civ. n. 19974/2005).
La prova del fortuito però è estremamente rigorosa. Il comproprietario non può infatti limitarsi a dimostrare di essersi attivato, ma deve provare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente dovuto, cioè di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (cfr. Cass. Civ. n. 11802/2016).
3.2 Non vi è dubbio che tale prova non sia stata fornita.
La CTU svolta ante causam, avverso la quale non sembrano siano stati mossi rilievi sostanziali nemmeno dai rispettivi CTP e quelli esplicitati sono stati esaustivamente affrontati dal CTU, ha dato conto del fatto che è ceduta la capriata in legno che sosteneva la copertura del rustico danneggiando anche la proprietà CP_1 Parte_1
In particolare, il CTU ha dichiarato che il sito dell'evento era caratterizzato da una capriata con due punti di appoggio (A e B), costituiti da due pilastri di mattoni pieni, realizzati all'interno della proprietà La trave catena della capriata era aderente per tutta la CP_1 lunghezza all'edificio Le travi di copertura poggiavano sui puntoni della capriata, Parte_1 ma erano in parte inseriti con la testa nel muro di (cfr. grafico della CTU, pagina Parte_1
29).
Il Ctu ha concluso nel senso che “Dal punto di vista strutturale il crollo è avvenuto per il cedimento nella zona prossima all'appoggio (A) sinistro della capriata, per rottura della trave inferiore in legno della palladiana (detta catena), che si presenta con una sezione ammalorata e ridotta rispetto le attese ed iniziali condizioni di resistenza.”.
Ciò posto, data la rottura di cui sopra, l'appoggio B avrebbe subito una spinta verso l'esterno e non essendo inibito nella rotazione ha causato il cedimento angolare della muratura dell'edificio interessando tetto, solai e muri nella zona camera e bagno piano Parte_1 primo.
Inoltre, il CTU osserva che il crollo della struttura non sia da ricondurre alla progettazione – remota della struttura di sostegno della copertura bensì al degrado delle strutture CP_1 lignee e alla mancanza di manutenzione del manufatto, per tale dovendosi intendere il manto, la struttura secondaria e la struttura principale.
A tale situazione di decadimento si è unito il fatto che la struttura, in quanto priva di impermeabilizzazione, fosse esposta alle intemperie.
Ciò posto, non è chi non veda come sia stata integrata perfettamente la fattispecie di cui all'art. 2053 c.c., in quanto i danni provocati dalla rovina dell'edificio debbono ricondursi a difetto di manutenzione, gravanti sulla parte CP_1
3.3 Parte resistente evidenzia che vi sarebbe stato un concorso colposo della danneggiata, tale per cui il danno sarebbe stato inferiore o addirittura escluso.
Ora, effettivamente la responsabilità prevista dall'art. 2053 c.c. può essere esclusa anche dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376, Rv.
670396-01).
Ciò posto, le convenute osservano che il fabbricato di (stalla/fienile di origine CP_1 napoleonica) non risulta essere stato oggetto di interventi di ristrutturazione straordinaria, al contrario quello risulta, risalente agli anni '60 nonché interessato da un intervento Parte_1 ricostruttivo pesante negli anni '70 con sanatoria occorsa negli anni '80.
E, quindi, l'immobile in sede di ristrutturazione integrale sarebbe stato Parte_1 strutturalmente interconnesso, ovvero costruito in aderenza/adiacenza, con quello di proprietà
CP_1
Più nello specifico, parte convenuta afferma che la costruzione dell'abitazione , Parte_1 adiacente il manufatto ed il suo successivo rimaneggiamento, comprensivo di CP_1 pesanti opere murarie oggetto di condono, avrebbe indebitamente “invaso e pervaso” la proprietà con tecnica costruttiva, inammissibile o quantomeno discutibile, tale da CP_1 innescare un processo di deterioramento della sezione di trave, non accertabile preventivamente (proprio perché inglobato parzialmente nel muro) e, quindi, il crollo.
Data l'illegittimità di suddetta interconnessione, parte dei danni, secondo parte convenuta, dovevano essere addossati alla attrice stessa.
L'accertamento in questione sottende incidentalmente (e ai limitati fini risarcitori) una negatoria servitutis, laddove parte convenuta lamenta appunto che l'edificio attoreo sia stato ristrutturato e costruito illegittimamente in aderenza/adiacenza a quello delle convenute. Sul punto, si deve osservare che i poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Ora, dalla CTU in atti è emerso che entrambi i fabbricati fossero stati costruiti in epoca napoleonica (ante 1800), essendo presenti dei catasti del tempo.
Vero è che nel 1960 il fabbricato è stato oggetto di interventi (Licenza di Parte_1 costruzione n. 4244 del 03/10/1962. Agibilità n. 2151 del 29/01/1964 e di altri successivi) e, tuttavia, anche a voler ritenere che lo stesso sia stato costruito in aderenza solo allora (benché se ne debba dubitare essendo già presente al catasto da tempo e tenuto conto del dossier fotografico dimesso dalle stesse convenute), si deve concludere incidenter tantum che sia ampiamente decorso il tempo utile all'acquisto per usucapione.
Ne discende che non è dato in questa sede accertare alcuna illegittimità della interconnessione lamentata da parte convenuta, sia pure ai ristretti fini risarcitori che ci interessano.
D'altra parte, non risulta che l'evento sia dipeso da elementi strutturali in titolarità di essendo invece emerso come fosse l'asse insistente sulla proprietà a non Parte_1 CP_1 essere in buon uso.
Inoltre, nonostante la lamentata interconnessione, l'asse in questione era perfettamente visibile e controllabile dalle e ciò nondimeno queste ultime non hanno svolto lavori CP_1 di manutenzione (come risulta doversi desumere anche solo dal fatto che alcuna pratica edilizia è stata allegata al riguardo).
Né hanno trovato supporto probatorio di alcun tipo le argomentazioni svolte dalle convenute in merito a presunte infiltrazioni provenienti dal lato tenuto conto del fatto che Parte_1
l'immobile di parte attrice ha una copertura, mentre quello di parte convenuta non è completamente impermeabilizzato e, quindi, è più probabile che tali infiltrazioni provenissero proprio dalla proprietà della convenuta.
4. Venendo, quindi, alla determinazione dei danni, si conviene con la stima svolta dal CTU che appare congrua e scevra da vizi logici.
Ne discende che devono essere riconosciuti a parte attrice euro 80.740,00 iva esclusa, di cui euro 58.868,00 per il ripristino in senso stretto, euro 17.072,00 per il lavoro intellettuale e euro 4.800,00 per il mancato utilizzo del bene (periodo stimato di un anno). Né può dirsi che tale liquidazione finisca per arricchire ingiustificatamente parte attrice, posto che l'importo indicato dal Ctu si limita a ristabilire la situazione ex ante e quindi a reintegrare per equivalente il danneggiato.
Non si ritiene, tuttavia, di dover riconoscere la somma di euro 4.800,00 annui (fatta salva la prima annualità sopra indicata) per il mancato utilizzo del bene dal momento del crollo alla fine dei lavori, per il fatto che all'esito dell'ATP, parte attrice avrebbe potuto procedere con la ristrutturazione.
Vanno, poi, riconosciute € 6.318,00 per compensi al CTU (e non euro 6.387,27 come invece richiesto, posto che con decreto dell'11/9/23 il giudice dell'ATP ha liquidato euro 5800,00 – comprensivo dell'acconto già liquidato – oltre accessori e euro 518,65 per un rimborso spese e indennità di trasferta) ed € 2.282,50 per compensi al CTP ed € 1.049,20 per i lavori di messa in sicurezza dell'immobile attoreo.
Totale euro 9.649,70.
Quanto alla somma di € 3.900,00 per spese e compensi legali al proprio difensore, la stessa non può essere riconosciuta in tale misura, in quanto la Suprema Corte ha affermato che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)” (Cass. n.
26478/2024).
Tali emolumenti saranno quindi conteggiati nel paragrafo relativo alle spese di lite.
Quindi sono dovuti euro 80.740,00 iva esclusa e euro 9.649,70. In entrambi i casi oltre interessi dal 10/01/2023 (giorno del sinistro) al saldo.
5. Venendo ora alla domanda svolta da parte convenuta verso la terza chiamata, al fine di essere manlevata da quanto sia ritenuta obbligata a corrispondere a parte attrice, si osserva quanto segue. Ora, la scheda di polizza Responsabilità civile n.77356593 valida per il periodo 08/04/2022 –
08/04/2023, assicura due abitazioni: quella di Via Giulio Cesare Procaccini 44 a Milano e quella di Via Brigata Aosta 8 a Verona.
Si tratta di immobili diversi da quello di causa che insiste in Villa TO, Corso Arnaldo
Fraccaroli.
Le convenute dichiarano (peraltro solo nella nota del 10/9/25) di essere proprietarie di due manufatti, rispettivamente uno censito in categoria A/4 come “civile abitazione” ed uno, di pertinenza della predetta abitazione, censito in categoria C/6 “autorimesse-stalle” e che la via nella quale insistono le due costruzioni, attualmente Via Aosta, nei precedenti censimenti Cont dell ha avuto nomi diversi in operate variazioni toponomastiche (Via Roma, Corso
Fraccaroli, Via Oratorio e da ultimo appunto Via Aosta).
Si tratta di una allegazione tardiva e che non trova riscontro nei documenti depositati, laddove nel contratto assicurativo, pur individuandosi “Via Aosta” (che quindi coinciderebbe secondo le convenute con l'immobile di causa), si individua comunque una città diversa (Verona invece che Villa TO) con uno specifico cap.
Ad ogni modo, tenuto conto che la terza chiamata non ha mai contestato la copertura assicurativa dell'immobile in questione, si osserva nel merito quanto segue.
Il contratto assicurativo che viene in considerazione prevede al punto 2.1 che: “L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e/o animali …” ed al successivo art.
2.2.1 Sezione RC specifica che la garanzia è valida sia per l'abitazione che per le pertinenze.
Tuttavia, al punto 3.1.1 B “Rischi esclusi” per la garanzia “Responsabilità civile della casa” si precisa che “Il fabbricato dove si trova l'abitazione deve essere in normale stato di manutenzione e conservazione”.
Ora, appare non accoglibile la tesi di parte convenuta per cui il manufatto principale debba essere in normale stato di manutenzione e conservazione, mentre quello pertinenziale no.
Ed, infatti, il testo contrattuale così recita “non sono assicurate le abitazioni aventi una descrizione difforme dalle seguenti: Descrizione dell'abitazione L'abitazione può essere anche destinata ad ufficio e studio professionale e, solo nel caso di abitazione principale, anche ad affittacamere e bed and breakfast solo se tutte queste attività sono svolte in locali intercomunicanti con quelli dell'abitazione.
Le pertinenze dell'abitazione devono trovarsi entro 200 metri dall'abitazione stessa.
Il fabbricato dove si trova l'abitazione deve essere in normale stato di manutenzione e conservazione”.
Pertanto, nel concetto di abitazione assicurabile rientra anche la pertinenza che, tuttavia, si trovi nel raggio di 200 metri. Ne discende che il riferimento al termine abitazione di cui alla frase “Il fabbricato dove si trova l'abitazione deve essere in normale stato di manutenzione e conservazione” non si riferisce solo all'immobile principale ma anche alla pertinenza.
Né tale delimitazione può assumere rilevanza alla stregua di una clausola vessatoria, in quanto delimitante il rischio e quindi la responsabilità del professionista.
Si tratta, infatti, di una clausola che delimita l'oggetto del contratto, finendo per configurare il tipo di abitazione che può essere assicurato.
Le altre domande di parte convenuta verso la terza chiamata si intendono assorbite.
In particolare, si ritiene superabile l'esame della domanda svolta dalle in merito alla CP_1 condanna di alla restituzione dei premi assicurativi, in quanto non è stata accertata CP_5
l'inoperatività della polizza, per fatto riconducibile alla compagnia assicurativa.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico delle convenute, sia per quanto riguarda quelle di parte attrice che della terza chiamata.
Quanto a quelle dell'attrice, le stesse sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Sono quindi da liquidare euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché euro
786 per spese esenti.
Quanto a quelle della terza chiamata, le stesse sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM
08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Sono quindi da liquidare euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con aumento del 10% per la presenza dei limitati link ipertestuali e, quindi, euro 2.794,00.
Si liquidano, inoltre, le spese di lite dell'attrice per la fase di ATP, secondo il DM 55/14 e succ. mod., per le quali si ritiene equo, liquidare la somma di euro 1.689,00, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. A tale somma si aggiungono le spese generali al 15%, IVA e CPA nonché euro 286 per spese esenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda attorea e per l'effetto DA parte convenuta a corrispondere a le somme di euro 80.740,00 iva esclusa e euro 9.649,70, in entrambi i casi Parte_1 oltre interessi dal 10/01/2023 al saldo;
RIGETTA le domande svolte da parte convenuta verso la terza chiamata;
DA parte convenuta a corrispondere a le spese di lite che si Parte_1 liquidano in euro 4.229,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché euro 1072,00 per spese esenti.
DA parte convenuta a corrispondere a le spese di lite che si CP_5 liquidano in euro 2.794,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Verona, 15/10/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello