Sentenza 28 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ART 46 F 2-11-1991, N.374 ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza di SEZIONE TERZA CIVILE equità giudice Dott. Ernesto 04 69 9 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pace R.G.N.17481/01 DeLL. Vincenzo Consigliere Cron. 10659 Cone. Relatorc FINOCCHIARODott. Maric Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere c.c. 31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la acguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: SV 8.1.1., in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, GI RI, elettivamente domiciliato 1 Roma, via Mantegazza 1. 24, presso i sig. UI RD, difeso dall'avv. Ro- dolfo Petrucci, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI PI, electivamente domiciliato in Roma, via Augusto Bevignani n. 12, scala A, int. 3, Fresso dall'avv. Nicola l'avv. Stetanc Palma, difeso D' Ippolito, giusta delega in atti;
controricorrente - 276 2003 1 avverso la sentenza del giudice di pace di Ceglie Mea- sapico n. 43/01 del 17 marzo 10 aprile 2001. Udita la relazione della causa evolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
*+ Lette lc conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti, che ha concluso chiedendo la declaratoria di manifesta inam missibilità del proposto ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 20 luglio 2000 LI PI conveniva in giudizio, innanzi il giudice di pace di Ceglie Mea- sapica, la SV S.I.
1. per sentir dichiarare privo Zi effetti, a far data dal luglio 1999, il contratto di vigilanza stipulato con detta società e accertare che nessuna somma era dovuta da esso concludente a far data dalla detta data per canoni di servizio. Esponeva l'attore di aver stipulato gemato in Ceglie Messapica, un contratto di vigilanza con la società convenuta per un canone mensile di lire 50 mila da assolversi nel domicilio dell'attore ma che nel luglio del 1999 il Consiglio di Stato aveva inter- detto aila SV s. r.
1. l'esercizio della attività di vigilanza in Ceglie Messapica per cui esso conclu- dente aveva comunicato a controparto di ritenere privo di effetti il contratto in questione. Costituitasi in giudizio la converuta resisteva al- la avversa domanda, deducendone la infondatezza. Eccepiva, in particolare, la SV e.r.l. che il giudice adito era incompetente ratione territorii, a conoscere della controversia e, contemporaneamente, che l'invocata interdizione dal servizio da parte del Cor- siglio di Stato era fuorviante e destituita di fonda- mento giuridico, atteso che in attesa della vicenda presso i giudici amministrativi il prefetto di Brindisi aveva autorizzato essa concludente a continuare ad opc - rare ed infatti, esЯa concludenLe aveva continuato a fornire la vigilanza di cui al contratto inter parles. Chiedeva, pertanto, la convenuta, in via riconven- zionale, fosse dichiarata la validità Đ efficacia del contratto con condanna dell'attore al pagamento dei ca- nori scaduti successivamente all'ottobre 1999. Svoltasi la istruttoria del Caso l'adito giudice - 10 aprile 2001 accoglieva la con sentenza 17 marzo domanda principale, dichiarando privo di effetto il contratto di vigilanza a far data dal settembre 1999. Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da me- moria, la SV s.r.l. 3 Resiste con controricorso, LI PI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia «viola- zione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c.>>, censurando, in particolare, la Яentenza gravata nella parte in cui la stessa ha ritenuto la propria competen- za per territorio a concecere della controversia Яenza considerare la clausola n. 10 della condizioni generali de contratto, clausola in forza della quale «per qual- siasi controversia relativa al presente contratto resta convenuta la competenza del foro di Lecce>>. La aeduzione è inammissibile (oltre che manifesta- mente infondata). Come precisato nella sentenza ora impugnata, infat- £1, la questione della competenza, meno, dell'adits giudice di pace a COILOS Cere della presente controver- sia, in forza della clausola sopra trascritta, ė stata affrontata е decisa dal giudice a quo con 1'ordinanza 21 novembre 2000. La società Ord ricorrente, nel COISO dell'udienza del 15 dicembre 2000 ha espressamente formulato riserva di impugnazione, avverso tale provvedimento. Pacifico quanto precede e non controverso che con il ricorso ora in esame la SV ha proposto ricor- 50 esclusivamento contro la sentenza 17 marzo 2001, è L palese, come denunziato dal controricorrente, la inam- missibilità della deduzione in esame. Ia stessa, infatti, è rivolta a censurare un prov- vedimento (ordinanza sentenza 21 novembre 20001 non impugnato in questa sede. Anche a preacindere da quanto precede, comunque, per completezza di esposizione si osserva che la desi- gnazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo Se Vi è una pattuizione che, pur rimanende svincolate da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, la non equivoca intenzione delle parti di sottrarre la compe- tenza agli altri fori e che tale non è la clausola che designa Un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto (Cass. 15 febbraio 2001, n. 2214; Cass. 18 novembre 1998, Π. 11616). Pacifico quanto precede e поп controverso che la clausola invocata non prevede affatto in via esclusiva la competenza del giudice di pace di Lecce, è palese che coattamente il giudice a quo ha ritenuto la propria competenza a conoscere della controversia quale luogo in cui si era concluso il contratto. Né, al riguardo, sono pertinenti, al fine di perve- nire a Una divez a soluzione della lite, i precedenti Jurisprudenziali richiamati in ricorso i quali fanno entrambi riferimento all'eventualità, come dimostrato sopra non ricorrente nella specie, in cui la clausola contrattuale renda «esclusivos uno dei fori concorrenti di cui agli art.. 19 e 20 c.p.c. (Cass. 25 settembre 1998, n. 9583, nonché Cass. 29 gennaio 1996, n. 664). Sul punto, da ultimo, si evidenzia infine che Cass. 1° agosto 2001, n. 10449 [e nor: Cass. 1* agosto 2001, n. 10499, come indicato nella memoria 20 gennaio 2003, relativa a tutt'altro argomento], che si prospet- La essere in termini opposti alla giurisprudenza sopra " لا richiamata [tanto da rappresentare un contrasto di giu- risprudenza nell'ambito celie sezioni semplici], fa espresso riferimento alle pronunzie sopra ricordate, confermando ulteriormente l'insegnamento delle stesse. ia massima tratta dall'ufficio dol Massimario di questa Corte dalla ricordata pronunzia, infatti, recita che la parte che eccepisce l'incompetenza Lerritoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contesta- Ie Lutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di "An toro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il 6 concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano porciò inoperanti nei confronti delle
contro
- versie scaturenti dal contratto che contenga detta pat- z izicno». Al riguardo si precisa nella parte motiva della do cisione da ultimo richiamata che la designazione con- venzionale di un foro, ex artt. 28 e 29 c.p.c., in de- roga a quello stabilito dalla legge, attribuisce al fo- ro designato la competenza caclusiva soltanto se risul- ta una enunciazione espressa che non lasci adito ad al- cuл dubbio culla comune inLenzione delle parti di escluderc la competenza dei for: ordinari, ma, al fini della individuazione di tale volontà, è sufficiente che come appunto verificato- le parli stesse specifichiro si nel caso di specie - che detto fora convenzionale è voluto come "esclusivo", bastando tale specificazione a dare la certezza della volontà nel senso di cui sopra>>. Certo che nella apecie il foro di Lecce 11011 era stato indicato come «esclusivo», è palese come anti- a Пет pertinenza, al fine del decidere, di cipato ogni riferimento a Cass. 1° agosto 2001, [1. 10449, al fine di dedurne l'esistenza di un contrasto di giuri- oprudenza nell'ambito di questa Corte regolatrice. 7 Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia, ancora, violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 118 c.p.c. Si Osserva, infatti, сле il giudice del merito avrebbe trascurato di esaminare altri documenti, in at- ti, dai quali risultava che già con provvedimento 21 agoato 1999 la Prefettura di Brindisi aveva autorizzato il differimento dell'interruzione del servizio di vigi- lanza. La censura non coglie nel segno. A prescindere dal considerare che in ogni caso, pur giusta la «diversa>> ricostruzione dei fatţi COS come compiuta dall'attuale ricorrente rimane incontroverso che tra il 6 luglio 1999 e il 24 agosto 1999 (cioè per circa due mesi] la SV era neli'impossibilità, giuridica, di svolgere il servizio che si era impegnato a fccnire alla LI, cosi rendendosi comunque ina- dempiente a: contratto, S_ Osserva che ancorché si chiamiro nella intitolazione del motivo gli artt. 132 e 118 c.p.c., il motivo si limita, in realtà, a denunzia la sentenza gravata per un profilo cotalmente diverso, c, in particolare, perché non avrebbe adeguatamente va- lutato alcune circostanzo di fatto c, quindi, per «in- sufficiente» e non adeguata motivazione. 8 Certo quanto supra si Osserva che la sentenza 8e- condo equilà del giudice di pace non può essere impu- gnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la moti- vazione manchi del tutto ° sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999, n. 1991. Analogamento, Cass. 11 giugno 1998, n. 5794; Cass. 5 ottobre 2000, n. -3269), Ovvero fondata Bu affermazioni contrastanti 0 perplesse, 0 comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001, n. 4223). Le sentenze in esame, quindi, possono essere impu- gnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- Traddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001, TI, 7448, nonché Cass. 4 giugno 2001, n. 7515). La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai seд- si dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ossia se la motivazione è moramente apparente o radicalmente contraddittoria, si da potersi ritenere inesistente (Cass. 8 settembre 2000, n. 1 859, nonché, tra le tantissime, Cass. те по- vembre 1999, n. 12692 Cass. 7 marzo 2001, n. 3290). Le sentenze in questione, quindi, sono censurabili 360 n. 5 c.p.c., al- sotto il profilo di cui all'art. -resi allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, S= risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicals insanabile con- traddittorietà della motivazione (Cass. 8 maggio 2001, I 6385 Analogamente. Cass. 16 agosto 2000, n. 10820). Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- sazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.). Con il terzo motivo, ancora, La ricorrente denunzia violazione dei principi fondamentali in tema di riso- luzione contrattuale, violazione degli artt. 115, 116 in reiazione al fondamentale principio sancito dall' art. 2697 c.c.>. Ai pari dei precedenti il mezzo non può trovare aq- coglimento. Quanto alla prima parte si osserva che le SS.UU, di questa Corto suprema, risolvendo U【1 contrasto giuri- sprudenziale manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, accertato che l'equità prevista dall'art. 10 113, conra 2, c.p.c. < formativa>>> コ «sostitutiva>>, non «correctiva» od «integrativa»>, sono pervenute alla conclusione che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impu- gnazione di sentenza di equità abbia il giudice di- chiarato di avere applicato una norma equitativa 0 una г.orina di legge perché rispondente ad equità o si sia liricato ad applicare una norma di legge ed è ammis- sibile per violazione di norme processuali (art. 360. comma 1 n. 1, 2 e 4, c.p.c.), mentre la censura di vio- lazione di legge, attinente alla decisione di merito, é consentita per violazione di norme costituzionali e d± بہت norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordi- maria e che cale interpretazione non contrasta con l'art. 24 cost. (Cass., Bez. UIT. 15 ottobre 1999, n. 716). Quanto precede, costituisce, a_ momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte rogo- latrice (Sempre nello stesso senso, cfr., infatti, Cass. 16 novembre 1999, II. 12692; Caes. 24 febbraio 2000, П1. 2105; Cass. 19 aprile 2000, n. 5131; Cass. 16 agosto 2000, IL. 10820; Cass. 5 ottobre 2000, n. 13269; Cass. 14 novembre 2000, 11. 14745; Cass. 11 dicembre 11 2000, п. 15577 Cass. 15 gennaic 2001, Γ1 . 494; Cass. 7 marzo 2001, n. 3290; Cass. 14 marzo 2001, n. 3573). In altri termini il ricorso per cassazione avversc la decisione del giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione abbia il giudice dichiarato disentenza di equità - avere applicato una norma equitativa o החנן norma di leggo perché rispondente a equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile soltan- to: a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e in- sanabile contraddittorietà de la motivazione;
] V h) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 I. 3 c.p.c.) ma soltanto se di rango costituzionale Q comunitario, in quanto poste da fonti di livello supe- riorc a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevedo (Cass. 11 aprile 2000, n. 4592). Deriva da quanto sopra, pertanto, che il giudice di pace non è tenuto né all'osservanza delle norme sostan- ziali non di rango costituzionale, né diversamente rispetto a quanto in precedenza si prevedeva con ri- conciliatore, ai guardo alle sentenza del giudice principi regolatori della materia>> (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716; Cass. 16 novembre 1999, Π. 12 12692 Ca36. 18 gennaio 2000, n. 503 Cass. 24 febbraio 2000, n. 2105]. Nessuna relazione, infine, esiste tra la in esta- zione del motivo, quanto alla lamentaza violazione de- gli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al fondamentale principio sancito dall'art. 2697 c.c.>> e le ragioni del dissongo, espresse nella parte espositiva dello stesso motivo, rispetto a pronunzia impugnata. Tal ragioni di dissenso ai risolvono, accora una volta, sulla valutazione delle risultanze di causa COM- piuta dal giudice del merito e, quindi, in una serie di considerazioni inammissibili in questa sede. Con il quarto, e ultimo motivo, la ricorrente la- menta infine violazione del principio di economicità processuale» per non avere il giudice di pace unificato tutti i giudici pendenti innanzi a sé e relativi a mol- teplici controversie promosse, da vari utenti sempre in relazione agli stessi fatti. La decuzione è palcsomente inammissibile, sia con- siderato che il rigetto dell'istanza di riunione era contenuto nell'ordinanza 21 novembre 2000, avve 50 la quale la SV ha formulalo riserva di impugnazione non sciolta, sia, in ogni caso, tenuto presente che disporre, ɔ menc, la riunione di più giudizi in qualche modo connessi, o per i soggetti coinvolti o per le que- 13 azioni da trattare 0, ancora, per il petitum, integra esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito in alcun modo sindacabile in sede di legittimi - tà. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese di giudizio di legit- tinità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00, oltre € 500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza aezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 31 gennaio 2003. il Consigliere relatore est. lef il Presidente MERECT CELLERIADEPOSITATO MAR 2003 Hista 28 Oggi. IL CANCELLIERE C OD TA 14