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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 30.9.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1069/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Tommaso Cantarano, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Laura Loreni e CP_1 Anna Paola Ciarelli, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1183/2022 pubblicata il 10.11.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.2.2020, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35720190004459777000, notificato il 16.1.2020, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 7.836,00, a titolo di addebito contributivo accertato e quantificato, a monte, nel verbale ispettivo n. 2018016793/DDL del CP_1
10.12.2018.
A sostegno dell'opposizione, la società eccepiva la nullità della notifica a mezzo PEC dell'avviso di
1 addebito, la mancata notifica del verbale ispettivo ad esso sotteso, la mancanza dei requisiti formali prescritti dalla legge, la decadenza di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 46/99 e l'erroneo calcolo delle sanzioni applicate. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione e, in ogni caso, resistendo al ricorso sulla base di varie argomentazioni in diritto, concludendo per l'integrale rigetto delle domande attoree.
La rimaneva contumace. Controparte_2
CP_ Concesso termine alla difesa dell' al fine di regolarizzare il deposito della procura ad litem, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Latina, ritenuta inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto proposta tardivamente, con riferimento ai vizi formali (inefficacia della notificazione dell'avviso di addebito, mancata notifica del verbale ispettivo ad esso sotteso, mancanza dei requisiti formali prescritti dalla legge), accoglieva l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei carichi contributivi azionati, ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, annullava, conseguentemente, l'avviso di addebito opposto, e dichiarava la società opponente tenuta al CP_ pagamento, in favore dell' degli importi indicati nell'avviso di addebito;
compensava le spese di lite.
Ha proposto appello la sulla base del seguente unico motivo: Parte_1
- violazione dell'art. 25 D.lgs. n. 46/1999 – erronea, contraddittoria e irragionevole applicazione della disposizione di specie, conseguente caducazione della pretesa impositiva sostanziale CP_ dell'
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale qualificato la decadenza in termini meramente processuali e non sostanziali e, conseguentemente, per avere ritenuto che la mancata iscrizione del credito nei ruoli, nei termini previsti dalla legge, renda il diritto di credito non più esercitabile.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) nel merito: in riforma della sentenza n. 1183/2022, del Tribunale Ordinario di Latina, Sezione
Lavoro e Previdenza, pubblicata il 10/11/2022, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito debito contributivo sostanziale di euro 7.836,00, sotteso all'avviso di addebito n. 357 2019 00044
59777 000, emesso dalla Sede di Latina e formato il 09/12/2019, notificato a mezzo p.e.c. il CP_1
16.01.2020, per tutti i motivi di gravame sopra esposti, nonché tutti gli atti preordinati, presupposti, preparatori, consequenziali e, comunque, connessi: CP_ Per l'effetto, condannare l' a restituire alla società appellante tutte le somme che la medesima, nelle more, abbia versato e verserà al ridetto Ente, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oggetto del presente gravame.
2 2) spese legali: condannare parte appellata a corrispondere all'appellante le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e Iva, come per legge, in qualità di antistatario”. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 30.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
2. L'appello è infondato.
La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato (Cass. n. 1558/2020; n. 5963/2018; n.
19708/2017; n. 15211/2017), in ordine alla natura e alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, ha affermato: “che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
7. depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019);
8. la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque,
3 correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
9. tuttavia risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l'argomentata necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
10. questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del
2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007);
11. se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);
12. ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod.proc.civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod.proc.civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge;
13. in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati);
14. alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n. 264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente;
4 15. in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma”.
La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, in quanto, pur avendo accolto l'eccezione di decadenza sollevata dall'odierna appellante e annullato l'avviso di addebito, ha ritenuto sussistente CP_ il diritto di credito dell' e tenuta la società al pagamento degli importi indicati nell'avviso di addebito opposto, non avendo in alcun modo la società preso in considerazione, nel proprio ricorso in opposizione, il merito della pretesa contributiva, se non “per censurare, in maniera inammissibilmente generica, il calcolo delle sanzioni operato dalla controparte”.
L'appello deve essere, pertanto, respinto.
3. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello; CP_
- condanna la società appellante al pagamento, in favore dell' delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri riflessi;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 30.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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