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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile 675/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Marcomini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in indirizzo digitale, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Lara Controparte_1 C.F._2
Santin, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, nonché in indirizzo digitale, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
-resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni che regolano la cessazione degli effetti civili del matrimonio contenute nella sentenza n. 235/2023 Tribunale di Rovigo, ponendo a carico del Sig. Parte_2
1) un assegno mensile pari ad Euro 325,00 in favore della resistente entro il giorno 15 di ogni mese per il solo figlio annualmente rivalutabile sulla base degli indici Per_1 Istat, a partire dall'anno successivo all'emanazione della decisione del Tribunale;
2) il 70% delle spese straordinarie del solo figlio secondo le seguenti Per_1 modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà al 15 del mese successivo all'avvenuta spesa previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
1 universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa – spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze, campi estivi. 3) Nessun assegno per la figlia Per_2
4) Spese di causa compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 22-4-2025, ha proposto domanda Parte_1 ex art. 473bis.29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 235/2023 pronunciata dal Tribunale di Rovigo, chiedendo la riduzione da 650,00 euro a 300,00 euro mensili dell'assegno da corrispondere alla ex moglie a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio Controparte_1 Per_1 oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie, posto che la figlia ha raggiunto Per_2 del gennaio 2025 l'indipendenza economica e svolge la professione di insegnante. Il ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con la il 29-8-1998 e che dall'unione coniugale CP_1 sono nati i figli e Per_2 Per_1
- il Tribunale di Rovigo in data 7-3-2023 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le condizioni economiche del ricorrente sono mutate radicalmente, in conseguenza della chiusura dello studio dentistico dove svolgeva la propria attività e dal dicembre 2023 è stato assunto come bracciante agricolo presso la ditta Vivai Mazzoni s.s. di Tresignana (FE), non avendo reperito nessuna valida alternativa lavorativa, e nell'anno di imposta 2024, ha percepito circa 1.300,00 euro netti mensili.
2. La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 10-6- 2025 resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto. La ha dedotto CP_1
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, sul rilievo che la figlia, pur avendo conseguito la laurea triennale, non ha raggiunto l'autosufficienza economica e il figlio non ha ancora Per_1 conseguito il diploma di maturità.
3. La Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e ha fissato l'udienza camerale dell'11 luglio 2025 per la comparizione personale delle parti innanzi al collegio, assegnando i termini di rito.
4. Con note depositate il 20-6-2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, sicché all'udienza collegiale dell'11-7-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., previa rinuncia dei 2 difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla riduzione dell'assegno che il ricorrente è tenuto corrispondere a titolo di mantenimento dei figli, risulta conforme alla legge.
5. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 675/2025 R.G., promossa da
[...] contro , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1
a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 235/2023 del Tribunale di Rovigo,
- dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia;
Per_2
- dichiara tenuto a corrispondere a , a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 15 di ogni mese, un Per_1 assegno pari ad Euro 325,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 70% delle spese straordinarie del solo figlio secondo le seguenti modalità, Per_1 precisandosi che il rimborso di esse avverrà al 15 del mese successivo all'avvenuta spesa previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze, campi estivi;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
3 Rovigo, 11 luglio 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile 675/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Marcomini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in indirizzo digitale, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Lara Controparte_1 C.F._2
Santin, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, nonché in indirizzo digitale, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
-resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni che regolano la cessazione degli effetti civili del matrimonio contenute nella sentenza n. 235/2023 Tribunale di Rovigo, ponendo a carico del Sig. Parte_2
1) un assegno mensile pari ad Euro 325,00 in favore della resistente entro il giorno 15 di ogni mese per il solo figlio annualmente rivalutabile sulla base degli indici Per_1 Istat, a partire dall'anno successivo all'emanazione della decisione del Tribunale;
2) il 70% delle spese straordinarie del solo figlio secondo le seguenti Per_1 modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà al 15 del mese successivo all'avvenuta spesa previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
1 universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa – spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze, campi estivi. 3) Nessun assegno per la figlia Per_2
4) Spese di causa compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 22-4-2025, ha proposto domanda Parte_1 ex art. 473bis.29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 235/2023 pronunciata dal Tribunale di Rovigo, chiedendo la riduzione da 650,00 euro a 300,00 euro mensili dell'assegno da corrispondere alla ex moglie a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio Controparte_1 Per_1 oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie, posto che la figlia ha raggiunto Per_2 del gennaio 2025 l'indipendenza economica e svolge la professione di insegnante. Il ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con la il 29-8-1998 e che dall'unione coniugale CP_1 sono nati i figli e Per_2 Per_1
- il Tribunale di Rovigo in data 7-3-2023 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le condizioni economiche del ricorrente sono mutate radicalmente, in conseguenza della chiusura dello studio dentistico dove svolgeva la propria attività e dal dicembre 2023 è stato assunto come bracciante agricolo presso la ditta Vivai Mazzoni s.s. di Tresignana (FE), non avendo reperito nessuna valida alternativa lavorativa, e nell'anno di imposta 2024, ha percepito circa 1.300,00 euro netti mensili.
2. La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 10-6- 2025 resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto. La ha dedotto CP_1
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, sul rilievo che la figlia, pur avendo conseguito la laurea triennale, non ha raggiunto l'autosufficienza economica e il figlio non ha ancora Per_1 conseguito il diploma di maturità.
3. La Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e ha fissato l'udienza camerale dell'11 luglio 2025 per la comparizione personale delle parti innanzi al collegio, assegnando i termini di rito.
4. Con note depositate il 20-6-2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, sicché all'udienza collegiale dell'11-7-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., previa rinuncia dei 2 difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla riduzione dell'assegno che il ricorrente è tenuto corrispondere a titolo di mantenimento dei figli, risulta conforme alla legge.
5. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 675/2025 R.G., promossa da
[...] contro , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1
a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 235/2023 del Tribunale di Rovigo,
- dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia;
Per_2
- dichiara tenuto a corrispondere a , a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 15 di ogni mese, un Per_1 assegno pari ad Euro 325,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 70% delle spese straordinarie del solo figlio secondo le seguenti modalità, Per_1 precisandosi che il rimborso di esse avverrà al 15 del mese successivo all'avvenuta spesa previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze, campi estivi;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
3 Rovigo, 11 luglio 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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