TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A. nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la _________________ seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIUDICE ANGELO LUCA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVAN) CP_1
resistente
◊
All'udienza del 14/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara che Parte_1
possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità dalla data della domanda (26.09.2023).
CP_ Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente, che si liquidano in complessive €.3.500,00 per compenso professionale,
oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A., disponendone la distrazione in favore dell' Avv. to
CP_ Angelo Luca Giudice. Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., parte
CP_ ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.,
istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della pensione di inabilità civile (100% di invalidità), o in subordine dell'assegno mensile di invalidità. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di detta previdenza.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
31/12/2024 proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità .
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'assegno di invalidità a decorrere dalla data della domanda.
Le suddette conclusioni, differenti da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14.11.2025.
IL GIUDICE
AN AL
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A. nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la _________________ seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIUDICE ANGELO LUCA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVAN) CP_1
resistente
◊
All'udienza del 14/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara che Parte_1
possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità dalla data della domanda (26.09.2023).
CP_ Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente, che si liquidano in complessive €.3.500,00 per compenso professionale,
oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A., disponendone la distrazione in favore dell' Avv. to
CP_ Angelo Luca Giudice. Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., parte
CP_ ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.,
istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della pensione di inabilità civile (100% di invalidità), o in subordine dell'assegno mensile di invalidità. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di detta previdenza.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
31/12/2024 proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità .
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'assegno di invalidità a decorrere dalla data della domanda.
Le suddette conclusioni, differenti da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14.11.2025.
IL GIUDICE
AN AL
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro