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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6002/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.6002/2021 R.G. avente ad oggetto vendita di cose mobili, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IOZZIA Parte_1 C.F._1
VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DEFLORIO ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accertare la obbligazione del sig.
, titolare dell'omonima impresa agricola, per il corrispettivo relativo alla partita di Parte_1 patate novelle “Arinda” di cui ai DDT n. 2661 del 6/07/2012 e n. 2672 del 7/7/2012 emesse dalla convenuta “ nei limiti di € 7.103,1 oltre IVA al 4% piuttosto che Controparte_1 nell'importo indicato nella fattura n. 1580/2012, seppure al netto della nota di credito 529/2012, emessa dalla società venditrice convenuta;
con il favore delle spese e dei compensi difensivi”.
Per la convenuta: “In via preliminare e nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attore dall'azione di garanzia ex art. 1490 e segg. c.c. per mancata denuncia dei vizi entro il termine perentorio stabilito dalla legge;
In via subordinata e nel merito: - senza regresso dalla succitata eccezione, respingere la domanda attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale, principale e nel merito: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inadempimento del sig. nell'obbligazione di pagamento a suo carico e, per Parte_1
pagina 1 di 5 l'effetto, condannare il medesimo al pagamento in favore della ditta Controparte_1 della somma di €. 15.238,08, per le causali esposte in atti, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs
231/2002, dalla data del dovuto pagamento al soddisfo e rivalutazione monetaria. In via subordinata sempre in via riconvenzionale e nel merito: - nella denegata ed assurda ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, condannare parte attrice al pagamento in favore della Controparte_2 della somma, non contestata, di €.7.103,10, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs 231/2002,
[...] dalla data del dovuto pagamento al soddisfo e rivalutazione monetaria. In ogni caso: - condannare
l'attore alla refusione delle spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 27.09.2012, , titolare dell'omonima impresa di Parte_1 commercializzazione di prodotti agricoli, conveniva, dinanzi al Tribunale di Ragusa (ex Tribunale di
Modica), la società chiedendo che fosse accertato il corrispettivo dovuto Controparte_1
a quest'ultima per l'acquisto di patate novelle nella misura di € 7.103,1 oltre IVA piuttosto Pt_2 che nell'importo di €.15.238,08 richiesto dalla venditrice con la fattura n. 1580 del 31/7/2012.
La si costituiva nel giudizio rubricato al n. 1410/2012 R.G. eccependo, Controparte_1 in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bari;
nel merito, contestava la domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto, proponendo contestualmente domanda riconvenzionale per la somma di € 15.238,08, con gli interessi di cui al D. Lgs 231/2002, vinte le spese.
Il Tribunale di Ragusa, dopo aver istruito la causa con la prova testimoniale dedotta da parte attrice, accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Bari.
Con atto di citazione in riassunzione, , ha riproposto le medesime conclusioni, Parte_1 deducendo che le patate novelle acquistate dalla e consegnate il 7 e l'8 Controparte_1 luglio 2012, fossero in buona parte viziate in quanto ammuffite, fuori calibro commerciale e di colore verde per la prolungata esposizione al sole, per cui risultavano vendibili solo 23.677 kg a fronte dei
51.410 kg complessivamente acquistati;
ha quindi concluso come sopra.
La convenuta, costituendosi, ha negato di aver riconosciuto alcunché, in riferimento alle predette contestazioni, affermando di aver semplicemente concesso pro bono pacis una riduzione del 5% sul prezzo originariamente pattuito, per cui ha emesso nota di credito n.529 del 1.08.2012 di € 801,84 restando ancora creditrice nei confronti dell'attrice della somma di €.15.238,08 a saldo della fornitura effettuata.
pagina 2 di 5 Ha eccepito la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia per tardività della denuncia, in quanto pervenuta a distanza di venti giorni dalla consegna, con la comunicazione via mail del 27.08.2012, con cui l'acquirente indicava semplicemente il quantitativo di merce da fatturare e la corrispondente parte scartata all'esito della lavorazione pari al 53%. Richiamava, pertanto, le medesime conclusioni già rassegnate nel giudizio riassunto.
II. Passando alla disamina della res controversa, va preliminarmente rilevato che le parti, benché più volte sollecitate con plurimi decreti di trattazione scritta, hanno mancato di produrre in giudizio le copie informatiche degli atti e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea. Nessuno dei contendenti ha poi riversato nel presente fascicolo la copia informatica dei rispettivi fascicoli di parte relativi al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Ragusa (ex Modica). Questo Giudicante non può dunque che assumere alla base della decisione quanto prodotto in PCT - incluso il fascicolo d'ufficio privo, tuttavia, dei verbali relativi all'espletata prova testimoniale - e degli atti processuali ivi presenti, considerando provata o documentata ogni circostanza pacifica tra le parti ovvero non specificamente contestata.
II.a. Transitando in medias res, si rileva che l'azione esperita dall'attore rientra nella fattispecie dell'actio quanti minoris ex artt. 1490 e 1492 c.c., avendo lo stesso quale compratore fatto valere la garanzia per i vizi della merce vendutagli dalla convenuta, chiedendo la riduzione del prezzo.
Giova osservare che l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, dell'actio quanti minoris o dell'actio redhibitoria.
Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza dei vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danni (cfr. Cass. civ. sez. II, n.9960/2022; Cass. Sez. Un. n.11748/2019).
Venendo al caso di specie, l'attore ha spiegato di aver prontamente rilevato e contestato i gravi vizi della merce fornita che la rendevano inidonea alla lavorazione e alla commercializzazione, rifiutandone da subito la consegna ed impedendone lo scarico, optando quindi per la risoluzione del contratto ed informando di ciò il sig. che aveva procurato la conclusione dell'affare; ha aggiunto CP_3 che, a fronte del rifiuto opposto, il vettore avrebbe contattato telefonicamente il sig. , Persona_1 referente della società venditrice, il quale disponeva di scaricare la merce accettando la condizione,
pagina 3 di 5 imposta dall'attore, di fatturare soltanto le quantità risultanti dalla lavorazione al netto degli scarti, così come indicate dall'acquirente medesimo.
La convenuta ha invece espressamente negato, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, di aver accettato la nuova e diversa pattuizione circa il corrispettivo da determinarsi secondo il criterio di utilizzabilità della merce - criterio, peraltro, rimesso alla discrezionalità dell'acquirente; ha invece semplicemente riconosciuto uno scarto del 5% sulla quantità fornita, emettendo relativa nota di credito.
Queste essendo le posizioni delle parti in contesa, va rilevato che, in base al regime probatorio sopra richiamato, spettava all'attore provare l'esistenza dei vizi, nonché l'entità e la gravità degli stessi - ovvero l'inutilizzabilità del prodotto in percentuale superiore (53%) a quella del 5% riconosciuta nella nota di credito emessa dalla venditrice.
Se è vero, come asserisce l'attore, che la denuncia dei vizi non era necessaria - e che dunque è infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla controparte ex art. 1495 c.c. - in quanto la venditrice ha riconosciuto l'esistenza dei vizi proprio con la nota di credito n. 529/2012 e con la comunicazione - fax in cui dichiarava che <nel momento in cui abbiamo invitato a spedire la merce così com'era, eravamo consapevoli del fatto che avremmo potuto ricevere un po' di scarto come di consueto avviene, con percentuali del 3 - 5%>>; è vero anche che l'attore non ha fornito poi la prova della entità dei vizi contestati.
Pur ammettendo e dando per provata la modifica dell'accordo contrattuale intervenuta telefonicamente tra le parti - ovvero la determinazione del prezzo secondo il criterio della ridotta utilizzabilità del bene venduto - non vi è la prova del quantum, ovvero del quantitativo di prodotto non utilizzabile e dunque scartato.
Le dichiarazioni dei testi - per quanto l'esame sia limitato a quanto riportato nella sola comparsa conclusionale di parte attrice - risultano generiche sul punto.
Il teste , all'udienza del 09.04.15, ha dichiarato che: “le patate presentavano molto CP_3 scarto e in gran parte non erano commerciabili, pertanto, non era (il intenzionato a tenerla. Pt_1
Per evitare problemi sarebbe stato disposto a rimandare indietro la merce” ed inoltre che “dopo aver parlato con la e su loro proposta ho detto al sig. di scaricare la merce, CP_1 Pt_1 lavorala e comunicare l'entità della merce scartata che pertanto non sarebbe stata pagata”; il teste
, all'udienza del 09.04.2015 ha invece riferito che: mi disse di Testimone_1 Pt_1 bloccare le operazioni di scarico” confermando successivamente che “fra le parti si ebbero dei contatti... il mi disse di scaricare la merce, lavorarla e mettere da parte lo scarto perché Pt_1 quest'ultimo sarebbe rimasto tutto a disposizione del fornitore”.
pagina 4 di 5 Piuttosto, proprio dalle dichiarazioni rese dai testi, si evince che la quantità di scarto del prodotto avrebbe dovuto essere messo a disposizione del fornitore e che pertanto quest'ultimo avrebbe dovuto essere messo in condizione di verificarne l'entità. Ciò che invece non risulta dalle emergenze processuali acquisite.
Di contro la convenuta ha prodotto la fattura corredata dai relativi documenti di trasporto;
vieppiù non
è contestato il quantitativo di merce fornita, sebbene si ritenga viziata, né il corrispettivo pattuito rispetto al quantitativo comunque consegnato.
Sulla scorta di quanto detto, va respinta la domanda attorea ed accolta la domanda di pagamento della convenuta relativamente alla somma di €.15.238,08, corrispondente all'importo della fattura emessa n.1580/2012, al netto della nota di credito 529/2012.
Su tale somma saranno poi dovuti gli interessi ex D.L.231/2022 dalla domanda all'effettivo soddisfo.
III. Le spese processuali, liquidate nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, secondo i parametri aggiornati del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, II sezione, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6002/2021 r.g.c. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, cosi provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e condanna Parte_1 al pagamento in favore della della somma di €.15.238,08 oltre interessi Controparte_1 moratori ex D.L.231/2022 dalla data della domanda all'effettivo saldo;
3. condanna a rifondere le spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e 15% per
[...] rimborso forfetario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Bari, 24.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.6002/2021 R.G. avente ad oggetto vendita di cose mobili, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IOZZIA Parte_1 C.F._1
VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DEFLORIO ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accertare la obbligazione del sig.
, titolare dell'omonima impresa agricola, per il corrispettivo relativo alla partita di Parte_1 patate novelle “Arinda” di cui ai DDT n. 2661 del 6/07/2012 e n. 2672 del 7/7/2012 emesse dalla convenuta “ nei limiti di € 7.103,1 oltre IVA al 4% piuttosto che Controparte_1 nell'importo indicato nella fattura n. 1580/2012, seppure al netto della nota di credito 529/2012, emessa dalla società venditrice convenuta;
con il favore delle spese e dei compensi difensivi”.
Per la convenuta: “In via preliminare e nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attore dall'azione di garanzia ex art. 1490 e segg. c.c. per mancata denuncia dei vizi entro il termine perentorio stabilito dalla legge;
In via subordinata e nel merito: - senza regresso dalla succitata eccezione, respingere la domanda attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale, principale e nel merito: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inadempimento del sig. nell'obbligazione di pagamento a suo carico e, per Parte_1
pagina 1 di 5 l'effetto, condannare il medesimo al pagamento in favore della ditta Controparte_1 della somma di €. 15.238,08, per le causali esposte in atti, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs
231/2002, dalla data del dovuto pagamento al soddisfo e rivalutazione monetaria. In via subordinata sempre in via riconvenzionale e nel merito: - nella denegata ed assurda ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, condannare parte attrice al pagamento in favore della Controparte_2 della somma, non contestata, di €.7.103,10, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs 231/2002,
[...] dalla data del dovuto pagamento al soddisfo e rivalutazione monetaria. In ogni caso: - condannare
l'attore alla refusione delle spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 27.09.2012, , titolare dell'omonima impresa di Parte_1 commercializzazione di prodotti agricoli, conveniva, dinanzi al Tribunale di Ragusa (ex Tribunale di
Modica), la società chiedendo che fosse accertato il corrispettivo dovuto Controparte_1
a quest'ultima per l'acquisto di patate novelle nella misura di € 7.103,1 oltre IVA piuttosto Pt_2 che nell'importo di €.15.238,08 richiesto dalla venditrice con la fattura n. 1580 del 31/7/2012.
La si costituiva nel giudizio rubricato al n. 1410/2012 R.G. eccependo, Controparte_1 in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bari;
nel merito, contestava la domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto, proponendo contestualmente domanda riconvenzionale per la somma di € 15.238,08, con gli interessi di cui al D. Lgs 231/2002, vinte le spese.
Il Tribunale di Ragusa, dopo aver istruito la causa con la prova testimoniale dedotta da parte attrice, accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Bari.
Con atto di citazione in riassunzione, , ha riproposto le medesime conclusioni, Parte_1 deducendo che le patate novelle acquistate dalla e consegnate il 7 e l'8 Controparte_1 luglio 2012, fossero in buona parte viziate in quanto ammuffite, fuori calibro commerciale e di colore verde per la prolungata esposizione al sole, per cui risultavano vendibili solo 23.677 kg a fronte dei
51.410 kg complessivamente acquistati;
ha quindi concluso come sopra.
La convenuta, costituendosi, ha negato di aver riconosciuto alcunché, in riferimento alle predette contestazioni, affermando di aver semplicemente concesso pro bono pacis una riduzione del 5% sul prezzo originariamente pattuito, per cui ha emesso nota di credito n.529 del 1.08.2012 di € 801,84 restando ancora creditrice nei confronti dell'attrice della somma di €.15.238,08 a saldo della fornitura effettuata.
pagina 2 di 5 Ha eccepito la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia per tardività della denuncia, in quanto pervenuta a distanza di venti giorni dalla consegna, con la comunicazione via mail del 27.08.2012, con cui l'acquirente indicava semplicemente il quantitativo di merce da fatturare e la corrispondente parte scartata all'esito della lavorazione pari al 53%. Richiamava, pertanto, le medesime conclusioni già rassegnate nel giudizio riassunto.
II. Passando alla disamina della res controversa, va preliminarmente rilevato che le parti, benché più volte sollecitate con plurimi decreti di trattazione scritta, hanno mancato di produrre in giudizio le copie informatiche degli atti e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea. Nessuno dei contendenti ha poi riversato nel presente fascicolo la copia informatica dei rispettivi fascicoli di parte relativi al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Ragusa (ex Modica). Questo Giudicante non può dunque che assumere alla base della decisione quanto prodotto in PCT - incluso il fascicolo d'ufficio privo, tuttavia, dei verbali relativi all'espletata prova testimoniale - e degli atti processuali ivi presenti, considerando provata o documentata ogni circostanza pacifica tra le parti ovvero non specificamente contestata.
II.a. Transitando in medias res, si rileva che l'azione esperita dall'attore rientra nella fattispecie dell'actio quanti minoris ex artt. 1490 e 1492 c.c., avendo lo stesso quale compratore fatto valere la garanzia per i vizi della merce vendutagli dalla convenuta, chiedendo la riduzione del prezzo.
Giova osservare che l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, dell'actio quanti minoris o dell'actio redhibitoria.
Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza dei vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danni (cfr. Cass. civ. sez. II, n.9960/2022; Cass. Sez. Un. n.11748/2019).
Venendo al caso di specie, l'attore ha spiegato di aver prontamente rilevato e contestato i gravi vizi della merce fornita che la rendevano inidonea alla lavorazione e alla commercializzazione, rifiutandone da subito la consegna ed impedendone lo scarico, optando quindi per la risoluzione del contratto ed informando di ciò il sig. che aveva procurato la conclusione dell'affare; ha aggiunto CP_3 che, a fronte del rifiuto opposto, il vettore avrebbe contattato telefonicamente il sig. , Persona_1 referente della società venditrice, il quale disponeva di scaricare la merce accettando la condizione,
pagina 3 di 5 imposta dall'attore, di fatturare soltanto le quantità risultanti dalla lavorazione al netto degli scarti, così come indicate dall'acquirente medesimo.
La convenuta ha invece espressamente negato, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, di aver accettato la nuova e diversa pattuizione circa il corrispettivo da determinarsi secondo il criterio di utilizzabilità della merce - criterio, peraltro, rimesso alla discrezionalità dell'acquirente; ha invece semplicemente riconosciuto uno scarto del 5% sulla quantità fornita, emettendo relativa nota di credito.
Queste essendo le posizioni delle parti in contesa, va rilevato che, in base al regime probatorio sopra richiamato, spettava all'attore provare l'esistenza dei vizi, nonché l'entità e la gravità degli stessi - ovvero l'inutilizzabilità del prodotto in percentuale superiore (53%) a quella del 5% riconosciuta nella nota di credito emessa dalla venditrice.
Se è vero, come asserisce l'attore, che la denuncia dei vizi non era necessaria - e che dunque è infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla controparte ex art. 1495 c.c. - in quanto la venditrice ha riconosciuto l'esistenza dei vizi proprio con la nota di credito n. 529/2012 e con la comunicazione - fax in cui dichiarava che <nel momento in cui abbiamo invitato a spedire la merce così com'era, eravamo consapevoli del fatto che avremmo potuto ricevere un po' di scarto come di consueto avviene, con percentuali del 3 - 5%>>; è vero anche che l'attore non ha fornito poi la prova della entità dei vizi contestati.
Pur ammettendo e dando per provata la modifica dell'accordo contrattuale intervenuta telefonicamente tra le parti - ovvero la determinazione del prezzo secondo il criterio della ridotta utilizzabilità del bene venduto - non vi è la prova del quantum, ovvero del quantitativo di prodotto non utilizzabile e dunque scartato.
Le dichiarazioni dei testi - per quanto l'esame sia limitato a quanto riportato nella sola comparsa conclusionale di parte attrice - risultano generiche sul punto.
Il teste , all'udienza del 09.04.15, ha dichiarato che: “le patate presentavano molto CP_3 scarto e in gran parte non erano commerciabili, pertanto, non era (il intenzionato a tenerla. Pt_1
Per evitare problemi sarebbe stato disposto a rimandare indietro la merce” ed inoltre che “dopo aver parlato con la e su loro proposta ho detto al sig. di scaricare la merce, CP_1 Pt_1 lavorala e comunicare l'entità della merce scartata che pertanto non sarebbe stata pagata”; il teste
, all'udienza del 09.04.2015 ha invece riferito che: mi disse di Testimone_1 Pt_1 bloccare le operazioni di scarico” confermando successivamente che “fra le parti si ebbero dei contatti... il mi disse di scaricare la merce, lavorarla e mettere da parte lo scarto perché Pt_1 quest'ultimo sarebbe rimasto tutto a disposizione del fornitore”.
pagina 4 di 5 Piuttosto, proprio dalle dichiarazioni rese dai testi, si evince che la quantità di scarto del prodotto avrebbe dovuto essere messo a disposizione del fornitore e che pertanto quest'ultimo avrebbe dovuto essere messo in condizione di verificarne l'entità. Ciò che invece non risulta dalle emergenze processuali acquisite.
Di contro la convenuta ha prodotto la fattura corredata dai relativi documenti di trasporto;
vieppiù non
è contestato il quantitativo di merce fornita, sebbene si ritenga viziata, né il corrispettivo pattuito rispetto al quantitativo comunque consegnato.
Sulla scorta di quanto detto, va respinta la domanda attorea ed accolta la domanda di pagamento della convenuta relativamente alla somma di €.15.238,08, corrispondente all'importo della fattura emessa n.1580/2012, al netto della nota di credito 529/2012.
Su tale somma saranno poi dovuti gli interessi ex D.L.231/2022 dalla domanda all'effettivo soddisfo.
III. Le spese processuali, liquidate nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, secondo i parametri aggiornati del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, II sezione, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6002/2021 r.g.c. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, cosi provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e condanna Parte_1 al pagamento in favore della della somma di €.15.238,08 oltre interessi Controparte_1 moratori ex D.L.231/2022 dalla data della domanda all'effettivo saldo;
3. condanna a rifondere le spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e 15% per
[...] rimborso forfetario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Bari, 24.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 5 di 5