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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8109/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 8109/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SILVANA SAVOLDELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. MATTEO FACCOLI e l'avv. Parte_2 C.F._2
MARIALUISA SCHIAVO;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26/06/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
2.a I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2.b. Alla data di deposito del presente ricorso il signor rilascerà la casa coniugale Parte_2
e si trasferirà altrove, provvedendo ad asportare i propri beni ed effetti personali.
2.c. Il signor si obbliga e si impegna a cedere alla signora , che Parte_2 Parte_1 accetta, la propria quota di proprietà dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, sito in
Pontoglio (BS) via Della Brusada n. 58, con relative pertinenze, immobile così come meglio descritto ed identificato nell'atto di compravendita n. 23078 rep e n. 4000 racc. del 21/12/2011 a ministero del
Notaio Avv. Francesco Saverio Iannas di Gussago (BS), registrato in data 27.12.2011 al n. 12021/11
e trascritto a Brescia in data 29.12.2011 al n. 53803/34005 prodotto in allegato al ricorso (doc. 4 in atti). La cessione in favore della moglie avverrà entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, previa comunicazione della data di fissazione dell'atto notarile, che la signora invierà al marito con preavviso di almeno 10 giorni. Sarà, facoltà Pt_1 della signora fissare l'atto di trasferimento anche prima della pronuncia della Parte_1 sentenza di separazione dei coniugi, previo preavviso al marito di almeno 10 giorni e fermo restando che tutte le spese/tasse/oneri derivanti o connessi al trasferimento resteranno a carico esclusivo della moglie.
Contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile relativo al trasferimento immobiliare, la signora verserà, quale prezzo per la cessione immobiliare, al signor Parte_1 Parte_2
che accetta, la somma di € 120.000,00= (Euro centoventimila/00), a dedursi il 50% del mutuo
[...] che risulterà ancora dovuto alla data del rogito notarile.
La cessione in favore della moglie viene effettuata senza spirito di liberalità e trova causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione personale.
Le spese notarili per la cessione verranno sostenute dalla moglie.
2.d La cessione di cui al punto che precede avverrà esclusivamente a condizione che la signora provveda preliminarmente o contestualmente ad accollarsi interamente il debito di Parte_1 cui al mutuo ipotecario nr. 425.01082712/95 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio e prodotto in allegato al ricorso (doc. 5 in atti) o, in alternativa, ottenga la surroga con altro Istituto di credito;
in ogni caso dovrà prodursi l'effetto liberatorio da qualsivoglia obbligazione in favore del signor
[...]
In caso contrario, i ricorrenti convengono sin da ora che il signor avrà Parte_2 Parte_2 diritto a rientrare nella casa coniugale, venendo meno anche l'accordo di assegnazione della casa coniugale di cui ai punti 2.b e 2.c. che precedono. In tal caso, dalla data in cui il signor Parte_2 rientrerà effettivamente in casa riprenderà a farsi carico del 50% delle rate del mutuo maturande.
2.e. Tutti i mobili ed accessori arredanti la casa coniugale (come da foto allegate - doc. 12 allegato al ricorso) verranno assegnati in proprietà esclusiva alla signora la quale, Parte_1 contestualmente all'atto di acquisto della casa coniugale, provvederà a versare al marito, quale prezzo della cessione, la somma di € 18.000,00 (euro diciottomila/00). Anche tale cessione è condizionata all'accollo liberatorio/surroga e conseguente cessione della quota di proprietà della casa coniugale di cui ai punti che precedono.
2.f. Resta inteso che la signora si accollerà interamente il pagamento delle rate del Parte_1 mutuo ipotecario già a decorrere dalla data in cui il signor rilascerà la casa Parte_2 coniugale.
2.g. La signora si farà inoltre carico esclusivo di tutte le spese inerenti la piscina Parte_1 attualmente in fase di realizzazione presso l'immobile adibito a casa coniugale;
entro la data del rogito notarile per la cessione della quota di proprietà della casa coniugale, la signora Parte_1 provvederà a volturare a proprio nome tutti i contratti in essere inerenti la realizzazione di tale piscina, garantendo e manlevando il marito da qualsivoglia pretesa, onere e/o spesa inerente e/o derivante da tale opera.
2.h. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due ricorrenti vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti e/o derivanti dal matrimonio.
3) Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge.
4) Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza poiché conforme alle condizioni concordate e non avendovi interesse.
5) Spese di giudizio interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTOGLIO, BS (atto n. 5, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 8109/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SILVANA SAVOLDELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. MATTEO FACCOLI e l'avv. Parte_2 C.F._2
MARIALUISA SCHIAVO;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26/06/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
2.a I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2.b. Alla data di deposito del presente ricorso il signor rilascerà la casa coniugale Parte_2
e si trasferirà altrove, provvedendo ad asportare i propri beni ed effetti personali.
2.c. Il signor si obbliga e si impegna a cedere alla signora , che Parte_2 Parte_1 accetta, la propria quota di proprietà dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, sito in
Pontoglio (BS) via Della Brusada n. 58, con relative pertinenze, immobile così come meglio descritto ed identificato nell'atto di compravendita n. 23078 rep e n. 4000 racc. del 21/12/2011 a ministero del
Notaio Avv. Francesco Saverio Iannas di Gussago (BS), registrato in data 27.12.2011 al n. 12021/11
e trascritto a Brescia in data 29.12.2011 al n. 53803/34005 prodotto in allegato al ricorso (doc. 4 in atti). La cessione in favore della moglie avverrà entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, previa comunicazione della data di fissazione dell'atto notarile, che la signora invierà al marito con preavviso di almeno 10 giorni. Sarà, facoltà Pt_1 della signora fissare l'atto di trasferimento anche prima della pronuncia della Parte_1 sentenza di separazione dei coniugi, previo preavviso al marito di almeno 10 giorni e fermo restando che tutte le spese/tasse/oneri derivanti o connessi al trasferimento resteranno a carico esclusivo della moglie.
Contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile relativo al trasferimento immobiliare, la signora verserà, quale prezzo per la cessione immobiliare, al signor Parte_1 Parte_2
che accetta, la somma di € 120.000,00= (Euro centoventimila/00), a dedursi il 50% del mutuo
[...] che risulterà ancora dovuto alla data del rogito notarile.
La cessione in favore della moglie viene effettuata senza spirito di liberalità e trova causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione personale.
Le spese notarili per la cessione verranno sostenute dalla moglie.
2.d La cessione di cui al punto che precede avverrà esclusivamente a condizione che la signora provveda preliminarmente o contestualmente ad accollarsi interamente il debito di Parte_1 cui al mutuo ipotecario nr. 425.01082712/95 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio e prodotto in allegato al ricorso (doc. 5 in atti) o, in alternativa, ottenga la surroga con altro Istituto di credito;
in ogni caso dovrà prodursi l'effetto liberatorio da qualsivoglia obbligazione in favore del signor
[...]
In caso contrario, i ricorrenti convengono sin da ora che il signor avrà Parte_2 Parte_2 diritto a rientrare nella casa coniugale, venendo meno anche l'accordo di assegnazione della casa coniugale di cui ai punti 2.b e 2.c. che precedono. In tal caso, dalla data in cui il signor Parte_2 rientrerà effettivamente in casa riprenderà a farsi carico del 50% delle rate del mutuo maturande.
2.e. Tutti i mobili ed accessori arredanti la casa coniugale (come da foto allegate - doc. 12 allegato al ricorso) verranno assegnati in proprietà esclusiva alla signora la quale, Parte_1 contestualmente all'atto di acquisto della casa coniugale, provvederà a versare al marito, quale prezzo della cessione, la somma di € 18.000,00 (euro diciottomila/00). Anche tale cessione è condizionata all'accollo liberatorio/surroga e conseguente cessione della quota di proprietà della casa coniugale di cui ai punti che precedono.
2.f. Resta inteso che la signora si accollerà interamente il pagamento delle rate del Parte_1 mutuo ipotecario già a decorrere dalla data in cui il signor rilascerà la casa Parte_2 coniugale.
2.g. La signora si farà inoltre carico esclusivo di tutte le spese inerenti la piscina Parte_1 attualmente in fase di realizzazione presso l'immobile adibito a casa coniugale;
entro la data del rogito notarile per la cessione della quota di proprietà della casa coniugale, la signora Parte_1 provvederà a volturare a proprio nome tutti i contratti in essere inerenti la realizzazione di tale piscina, garantendo e manlevando il marito da qualsivoglia pretesa, onere e/o spesa inerente e/o derivante da tale opera.
2.h. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due ricorrenti vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti e/o derivanti dal matrimonio.
3) Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge.
4) Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza poiché conforme alle condizioni concordate e non avendovi interesse.
5) Spese di giudizio interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTOGLIO, BS (atto n. 5, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio