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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1567/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1567/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. PICCIOLINI MARIA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GRECO MARCELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/07/2025, e Parte_1 esponevano che in data 08/06/2018 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 28/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 6 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
A) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
B) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE GENITORIALE
I figli minori e sono affidati congiuntamente ex L. n. 54/2006 ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che dunque continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ex art. 316 cod.civ., con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre attualmente presso la casa della di lei madre, sita in Pescara alla via Di
Sotto n. 22, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei bambini all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggior interesse per i minori, come all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascun figlio, consapevoli che la scelta di addivenire alla separazione coniugale non dovrà avere alcun tipo di ricaduta negativa sul sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini e comporterà piuttosto l'impegno responsabile ad alimentare delle costruttive relazione individuali con quest'ultimi.
I genitori si impegnano a garantire ed agevolare la continuazione ed effettività dei rapporti parentali dei minori con la famiglia di origine di ciascun genitore (es. nonni, zii, cugini etc...).
pagina 3 di 6 È fatto obbligo a ciascun genitore di garantire la propria reperibilità e di comunicare eventuali cambiamenti di utenze telefoniche o di domicilio.
C) FREQUENTAZIONE CON I MINORI
Quanto all'esercizio del diritto di visita e frequentazione dei minori con il padre, questi potrà avere e tenere con sé e a settimane alternate: il lunedì, Per_1 Per_2 mercoledì e Domenica e per la settima seguente il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, con l'incombente di accompagnarli a scuola.
Ciò non toglie che i coniugi possano accordarsi diversamente ma sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini.
Week end alternati: i minori trascorreranno dal venerdì dopo la scuola alla domenica alternativamente con ciascuno dei genitori ovvero, starà con il papà a settimane alterne, dal venerdì dalle 18:00, sino alla domenica sera dopo cena, orientativamente sino alle 21:00.
In questo arco di tempo, il padre avrà cura di gestire in autonomia gli impegni scolatici e ricreativi dei bambini, assicurando la sua presenza e l'adempimento degli impegni già assunti in ambito scolastico. Entrambi cureranno di favorire le frequentazioni degli stessi con i nonni paterni, Il sig. potrà organizzare il CP_1 week end fuori città, ove ciò non pregiudichi gli impegni dei minori.
D) FESTIVITA'
Per ciò che attiene alle festività i coniugi terranno con sé i figli alternativamente di anno in anno e cioè: dal 25 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Dal sabato precedente la Pasqua sino al lunedì successivo. Le restanti festività o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza.
E) PERIODI DI FERIE DEI GENITORI
Per il periodo non scolastico estivo, il padre terrà con sé i figli per una settimana consecutiva, da concordare con la madre. Tali periodi dovranno essere comunicati da pagina 4 di 6 entrambi i genitori entro la prima decade del mese di Maggio, compatibilmente con gli impegni di lavoro e quelli dei figli.
Entrambi i genitori potranno trascorrere i suddetti periodi di vacanza dove ritengono opportuno e sempre nell'interesse dei minori.
Le spese relative agli eventuali e rispettivi viaggi nel periodo di vacanza saranno per l'intero a carico del singolo genitore.
F) MANTENIMENTO
Il sig. verserà entro il giorno 22 di ogni mese, a mezzo bonifico Controparte_1 bancario o altra modalità direttamente concordata fra essi coniugi, alla sig.ra
, l'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, Pt_1 quale contributo per il mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
Quanto al mantenimento ordinario per i figli minori, le parti danno atto che lo stesso
è stato quantificato nel rispetto dell'art.337ter, IV comma, cod.civ., e cioè tenendo conto delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, del tenore di vita goduto dagli stessi minori in costanza di convivenza coniugale, e delle necessità ed esigenze quotidiane ed abitudini degli stessi.
L'assegno unico verrà riscosso al 50% tra le parti.
G) SPESE RI
Con riferimento alle spese straordinarie relative ai minori, il sig. CP_1 provvederà a sostenere direttamente o tramite rimborso alla coniuge il 50% delle stesse (segnatamente quelle mediche, scolastiche, anche per eventuali campus estivi, sportive, ludiche e retta scolastica) previamente concordate e sempre documentate, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Pescara.
H) Le parti si dichiarano edotti del fatto che, in caso di sostanziali modificazioni di natura economica e/o personale che dovessero insorgere a discapito dell'uno o pagina 5 di 6 dell'altro, gli stessi potranno in qualsiasi momento ricorrere al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni oggi sottoscritte.
I) Le parti si danno fin da ora reciproco permesso per il rilascio del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio, assicurando altresì la reciproca disponibilità in caso di necessaria copresenza per il rilascio di documento di identità per i minori.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/10/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1567/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. PICCIOLINI MARIA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GRECO MARCELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/07/2025, e Parte_1 esponevano che in data 08/06/2018 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 28/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 6 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
A) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
B) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE GENITORIALE
I figli minori e sono affidati congiuntamente ex L. n. 54/2006 ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che dunque continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ex art. 316 cod.civ., con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre attualmente presso la casa della di lei madre, sita in Pescara alla via Di
Sotto n. 22, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei bambini all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggior interesse per i minori, come all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascun figlio, consapevoli che la scelta di addivenire alla separazione coniugale non dovrà avere alcun tipo di ricaduta negativa sul sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini e comporterà piuttosto l'impegno responsabile ad alimentare delle costruttive relazione individuali con quest'ultimi.
I genitori si impegnano a garantire ed agevolare la continuazione ed effettività dei rapporti parentali dei minori con la famiglia di origine di ciascun genitore (es. nonni, zii, cugini etc...).
pagina 3 di 6 È fatto obbligo a ciascun genitore di garantire la propria reperibilità e di comunicare eventuali cambiamenti di utenze telefoniche o di domicilio.
C) FREQUENTAZIONE CON I MINORI
Quanto all'esercizio del diritto di visita e frequentazione dei minori con il padre, questi potrà avere e tenere con sé e a settimane alternate: il lunedì, Per_1 Per_2 mercoledì e Domenica e per la settima seguente il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, con l'incombente di accompagnarli a scuola.
Ciò non toglie che i coniugi possano accordarsi diversamente ma sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini.
Week end alternati: i minori trascorreranno dal venerdì dopo la scuola alla domenica alternativamente con ciascuno dei genitori ovvero, starà con il papà a settimane alterne, dal venerdì dalle 18:00, sino alla domenica sera dopo cena, orientativamente sino alle 21:00.
In questo arco di tempo, il padre avrà cura di gestire in autonomia gli impegni scolatici e ricreativi dei bambini, assicurando la sua presenza e l'adempimento degli impegni già assunti in ambito scolastico. Entrambi cureranno di favorire le frequentazioni degli stessi con i nonni paterni, Il sig. potrà organizzare il CP_1 week end fuori città, ove ciò non pregiudichi gli impegni dei minori.
D) FESTIVITA'
Per ciò che attiene alle festività i coniugi terranno con sé i figli alternativamente di anno in anno e cioè: dal 25 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Dal sabato precedente la Pasqua sino al lunedì successivo. Le restanti festività o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza.
E) PERIODI DI FERIE DEI GENITORI
Per il periodo non scolastico estivo, il padre terrà con sé i figli per una settimana consecutiva, da concordare con la madre. Tali periodi dovranno essere comunicati da pagina 4 di 6 entrambi i genitori entro la prima decade del mese di Maggio, compatibilmente con gli impegni di lavoro e quelli dei figli.
Entrambi i genitori potranno trascorrere i suddetti periodi di vacanza dove ritengono opportuno e sempre nell'interesse dei minori.
Le spese relative agli eventuali e rispettivi viaggi nel periodo di vacanza saranno per l'intero a carico del singolo genitore.
F) MANTENIMENTO
Il sig. verserà entro il giorno 22 di ogni mese, a mezzo bonifico Controparte_1 bancario o altra modalità direttamente concordata fra essi coniugi, alla sig.ra
, l'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, Pt_1 quale contributo per il mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
Quanto al mantenimento ordinario per i figli minori, le parti danno atto che lo stesso
è stato quantificato nel rispetto dell'art.337ter, IV comma, cod.civ., e cioè tenendo conto delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, del tenore di vita goduto dagli stessi minori in costanza di convivenza coniugale, e delle necessità ed esigenze quotidiane ed abitudini degli stessi.
L'assegno unico verrà riscosso al 50% tra le parti.
G) SPESE RI
Con riferimento alle spese straordinarie relative ai minori, il sig. CP_1 provvederà a sostenere direttamente o tramite rimborso alla coniuge il 50% delle stesse (segnatamente quelle mediche, scolastiche, anche per eventuali campus estivi, sportive, ludiche e retta scolastica) previamente concordate e sempre documentate, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Pescara.
H) Le parti si dichiarano edotti del fatto che, in caso di sostanziali modificazioni di natura economica e/o personale che dovessero insorgere a discapito dell'uno o pagina 5 di 6 dell'altro, gli stessi potranno in qualsiasi momento ricorrere al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni oggi sottoscritte.
I) Le parti si danno fin da ora reciproco permesso per il rilascio del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio, assicurando altresì la reciproca disponibilità in caso di necessaria copresenza per il rilascio di documento di identità per i minori.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/10/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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