Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00416/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2490 del 2025, proposto da
ER IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Crotone - Libero Consorzio Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. 25/2022 del Giudice di Pace di Palazzolo Acreide (SR), pubblicata in data 10.06.2022 nella causa iscritta al n. 4/2022 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. SC RA e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 25/2022 pubblicata in data 10.06.2022 nella causa iscritta al n. 4/2022 R.G., il Giudice di Pace di Palazzolo Acreide (SR), accogliendo la domanda processuale proposta dal sig. ER RD, odierno ricorrente, ha condannato la Provincia di Crotone “... al risarcimento, in favore dell’attore, della complessiva somma di Euro 2.382,00, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo ” nonché “... al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 980,00 (di cui Euro 130,00 per spese vive ed il resto per compensi professionali), oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge ”.
La suddetta pronuncia, non impugnata, è divenuta irrevocabile il 10.01.2023, come da attestazione della cancelleria del Giudice di Pace di Palazzolo Acreide rilasciata in data 18.06.2024, ed è stata notificata all’Amministrazione soccombente in data 16.01.2023.
2. Dopo aver infruttuosamente notificato due atti di precetto e una intimazione di pagamento, con ricorso originariamente proposto innanzi al T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, il ricorrente ha chiesto al Giudice amministrativo di ordinare alla Provincia di Crotone - Libero Consorzio Provinciale di Crotone l’ottemperanza del predetto titolo, prescrivendone le relative modalità.
3. Con ordinanza n. 1748 del 27.10.2025 il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, in applicazione di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a. – ai sensi del quale “ Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza ” –, ha dichiarato la propria incompetenza indicando quale giudice competente il T.A.R. Sicilia, sede di Catania.
4. In applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a., la causa è stata riassunta innanzi a questo Tribunale in data 25.11.2025.
5. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
6. Alla camera di consiglio dell’11.02.2026, presente il difensore della parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
7. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.
È, altresì, provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 16.01.2023, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 15.07.2024.
8. Il ricorso è fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
8.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione intimata, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). La Provincia di Crotone ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla pronuncia ottemperanda nella parte in cui la Provincia di Crotone è stata condannata “... al risarcimento, in favore dell’attore, della complessiva somma di Euro 2.382,00, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo ” nonché “... al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 980,00 (di cui Euro 130,00 per spese vive ed il resto per compensi professionali), oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge ”.
8.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta – il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dipendente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma liquidata a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
SC RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RA | RA TO |
IL SEGRETARIO