TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 416
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inadempimento dell'Amministrazione

    Il Collegio osserva che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione intimata, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. La Provincia di Crotone ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 416
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 416
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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