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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/07/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 272/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. ELEONORA LONGO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. LUCIA Controparte_1
CARLINO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
, premettendo di aver prestato attività lavorativa alle
[...] dipendenze di quest'ultimo nel 1993 e che, a distanza di 16 anni, il rapporto lavorativo era ripreso mediante la stipulazione di plurimi contratti di inserimento sino all'01.03.2016, allorquando veniva stipulato con l'ente locale un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, poi rinnovato nel 2017 e nel 2018.
Ha dedotto che con delibera della giunta comunale n. 119 del 28.12.2018 il procedeva alla stabilizzazione di taluni lavoratori precari, CP_1 pagina1 di 4
mediante elaborazione di una graduatoria dalla quale esso ricorrente veniva escluso in violazione dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 3, comma 5, D.L. 44/2023.
Ha chiesto, pertanto, ordinarsi al Comune di di Controparte_1 procedere all'assunzione a tempo indeterminato, mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro, con assegnazione della stessa mansione e qualifica ricoperta nel corso del rapporto lavorativo precario avuto con l'amministrazione comunale.
In via subordinata, ha domandato la condanna del resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 comma 5,
L. 183/2010, per illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati a decorrere dal 2016, in quanto conclusi in violazione dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in assenza di esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il ha Controparte_2 chiesto il rigetto delle domande, contestando specificamente i motivi posti a fondamento del ricorso.
2.- Quest'ultimo è parzialmente fondato.
3.- La domanda volta ad ottenere la stabilizzazione, con conseguente instaurazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non è fondata, in ragione della natura pubblicistica del datore di lavoro e del chiaro disposto di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, che prevede che “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.”
4.- Al contrario, deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno, formulata da parte ricorrente e fondata sull'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, stipulati con l'amministrazione resistente il 01.03.2016, il 27.04.2017 ed il pagina2 di 4
04.07.2018, in assenza di esigenze di carattere eccezionale, così come richiesto dall'art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/2001.
4.1.- Deve premettersi che il contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego è soggetto alla direttiva 1999/70 /CE di recepimento dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (cfr.
CGUE sez. II., 7 settembre 2006, causa C-53/03, Marrosu e Per_1
CGUE, sez. II, 7 settembre 2006, causa 180/04, Vassallo;
GCUE, sez.
VI, 1 ottobre 2010, causa n. C-3/10, nonché CGUE 4 luglio Per_2
2006, grande sez., causa n. 212/04, , oltre ad essere Per_3 interessato, sul piano nazionale, dall'art. 36 D.Lgs. 165/2001, che presuppone per la sua legittimità l'esistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, con la conseguenza che l'adozione di forme contrattuali flessibili, in assenza di detti presupposti, giustifica istanze risarcitorie del lavoratore per abusivo ricorso a forme contrattuali flessibili (art. 36, comma 2).
4.2.- Pertanto, in difetto di specifiche allegazioni del CP_1 convenuto in ordine all'esistenza di ragioni di carattere eccezionale poste a fondamento dei contratti in esame, si ritiene che gli stessi non rispondano al precetto dettato dall'anzidetta disposizione, ma afferiscano all'ordinario fabbisogno di personale.
Pertanto, la successione dei contratti deve ritenersi abusiva, in quanto contrastante con la normativa comunitaria e nazionale, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001.
4.3.- In punto di quantum, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto sorto sul punto, ha indicato, quale parametro normativo di liquidazione del danno più confacente alla fattispecie, quello di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oggi sostituito dall'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015, che, agevolando l'onere probatorio del danno subito, garantisce al lavoratore, senza necessità di prova, un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità
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dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 L. 604/1966.
Nell'ipotesi di specie, tenuto conto di questi ultimi criteri, e considerata, in particolare, la reiterazione per circa 3 anni dei rapporti contrattuali per cui è causa, si ritiene congruo e proporzionato quantificare il risarcimento in favore del ricorrente in misura pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
5.- Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
P Q M
CONDANNA l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno pari ad una indennità onnicomprensiva, liquidata ex art. 28, comma 2, D.Lgs.
81/2015 in 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra interessi o rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Palmi, 08/07/2025
Il giudice
Luca Coppola
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