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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 13434/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diffamazione a mezzo trasmissione televisiva”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Paparo Parte_1
-Attore-
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Malavenda Controparte_1
e Gianluca Poli
-Convenuto-
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Siniscalchi e Simona CP_2
Valentini
-Convenuto- pagina 1 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.12.2021 e 7.12.2021,
l'avv. evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1
e chiedendone la condanna, in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'illecito diffamatorio da essi perpetrato da cui era derivava la lesione del proprio diritto all'immagine, all'onore e alla reputazione.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giornalista
, direttore del giornale “Il Fatto Quotidiano”, nella Controparte_1
trasmissione televisiva “Otto e mezzo” in onda sul canale LA7, nella puntata del 12 novembre 2021, dopo aver affermato, con riferimento al Sen. Per_1
ospite della trasmissione, che «la sua Fondazione EN riceve soldi dal concessionario autostradale TO», aggiungeva che, in relazione al predetto versamento, «si è stabilito» che esso «non era un versamento alla fondazione, ma una tangente, in quanto poi il gruppo TO ebbe un provvedimento dal governo successivo a quello di dove Per_1
era comunque il segretario del PD, e quindi si è stabilito da parte dell'accusa un do ut Per_1
des».
Sosteneva inoltre come, quanto affermato dal giornalista fosse falso, CP_1
ingiurioso e diffamatorio.
Evidenziava, in particolare, che quanto affermato da parte convenuta, ossia che la fondazione EN avesse ricevuto una tangente nell'accettare il versamento di TO, fosse soltanto un'ipotesi preprocessuale, in quanto, ad oggi, non vi era stato alcun rinvio a giudizio, ma solo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Precisava che l'affermazione di «si è stabilito», con riferimento a fatti CP_1
che erano ben lontani dall'essere accertati in modo definitivo, ossia che EN
e l'attore, come suo rappresentante legale, avessero preso una tangente, pagina 2 di 9 rappresentava una menzogna e un'ingiuria e che la seconda parte della frase,
«quindi si è stabilito da parte dell'accusa un do ut des», non costituiva un tentativo di aggiustamento di quanto detto prima, ma bensì una conferma e un'aggravante.
Deduceva che la predetta frase dimostrava che sapeva perfettamente CP_1
che l'accusa ad EN di aver preso tangenti altro non era che un'accusa e non un fatto assodato, «stabilito», ma solo la tesi di una delle parti.
Chiedeva, pertanto, che venissero accertate e dichiarate false, diffamatorie e ingiuriose le affermazioni di e che venisse accertata e dichiarata la CP_1
responsabilità del medesimo, nonché della società convenuta, ciascuno per la propria competenza, della falsità e del carattere ingiurioso e diffamatorio di tali affermazioni nei confronti dell'avv. come persona, come Parte_1
professionista e come ex amministratore responsabile della fondazione EN e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti, per la complessiva somma di € 500.000.
Si costituiva il quale, contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Chiedeva inoltre, di disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione dagli atti di causa, dell'espressione “semplicemente svela (in realtà conferma) la natura manettara del personaggio ”, contenuta a pag. 3 dell'atto di citazione. CP_1
Ed infine di valutare d'ufficio ed accertare se la condotta dell'attore integra gli estremi dell'abuso di processo, di cui all'art. 96, comma 3 cpc e, per l'effetto, liquidare in favore del convenuto l'indennità in esso prevista, in via equitativa e proporzionata all'entità del danno subito da . CP_1
Si costituiva la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva CP_3
il rigetto di tutte le domande formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
pagina 3 di 9 La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Come già evidenziato in parte espositiva, l'illecito asseritamente diffamatorio che sarebbe stato posto in essere da , parlando di ZI e Controparte_1
dell'attore, si inserisce nel seguente discorso:
«Con quale serenità può decidere sulle concessioni autostradali, se la sua Fondazione riceve soldi dal concessionario TO e se lui personalmente riceve soldi da un membro della famiglia
Benetton. Questi sono i temi che non sono penalmente rilevanti, almeno quello di Benetton, perché la parte TO vede indagati per corruzione l'Avv. e un membro dello stesso Pt_1 gruppo, perché lì si è stabilito che non era un finanziamento alla Fondazione, ma era una tangente in quanto, poi, il Gruppo TO ebbe un provvedimento dal Governo successivo a quello di dove Per_1 Per_1
era, comunque, il segretario del PD e, quindi, si è stabilito da parte dell'accusa un do ut des. Sono tutte questioni che i cittadini, come giustamente diceva
ZI quando esibiva il conto corrente, devono conoscere…»
Orbene, che le affermazioni di cui si duole l'attore siano state effettivamente pronunciate da nella trasmissione televisiva sul canale LA7 Controparte_1
“Otto e mezzo”, nel corso della puntata in onda il 12 novembre 2021, è un dato pacifico e documentato.
Tuttavia, non si ritiene che le affermazioni come sopra descritte integrino l'illecito diffamatorio.
pagina 4 di 9 Si evidenzia, in merito, che la tutela della reputazione, intesa come giudizio che gli altri hanno della propria persona, estrinsecazione della più ampia libertà personale, è garantita, in primis, dal diritto penale attraverso il delitto di diffamazione ex art. 595 cp.
Nella prospettiva civilistica, che viene in rilievo nel presente giudizio, la reputazione assurge a diritto della persona tutelato dall'art. 2 Cost. e, conseguentemente, dagli artt. 2043 e 2059 cc.
La lesione del diritto alla reputazione, sicché, costituisce un danno ingiusto risarcibile, laddove siano provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana (fatto, componente soggettiva, nesso causale, danno evento e conseguenza).
La loro sussistenza, tuttavia, non basta ad assicurare il diritto di credito verso il danneggiante, dovendo l'interprete accertare anche l'insussistenza di eventuali scriminanti che escludano la antigiuridicità della condotta di quello.
In tema di offese alla reputazione, la causa di giustificazione che viene in rilievo è l'esercizio di un diritto ex art. 51 cp.
La tutela del diritto personale alla reputazione incontra il limite rappresentato dall'egualmente rilevante diritto alla manifestazione del proprio pensiero, sancito all'art. 21 Cost.
Il bilanciamento fra i due contrapposti diritti ha trovato oramai da tempo un punto di equilibrio in giurisprudenza (ex pluribus Cass. n. 14822/2012; Cass. n.
1205/2007, per quel che attiene il diritto di cronaca).
L'esercizio del diritto di cronaca, afferma la Corte, opera quale scriminante, escludendo l'offesa alla reputazione, solo in presenza di tre elementi coesistenti: 1) l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) la continenza espositiva e 3) la veridicità del fatto.
Analoghe considerazioni, in diritto, valgono per il diritto di critica, per il cui legittimo esercizio, scriminato ex art. 51 cp, viene richiesto che a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei pagina 5 di 9 cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. (Cass n. 2357/2018).
La continenza, poi, viene tradizionalmente suddivisa in una continenza formale ed in una sostanziale.
La prima postula una forma espositiva corretta, che non trasmodi in una libera e non costruttiva aggressione dell'altrui reputazione.
La seconda, invece, esige una diligente selezione della quantità e qualità dei fatti riferiti e delle opinioni espresse in funzione dell'interesse sociale alla loro conoscenza.
La critica, tuttavia, differisce sotto alcuni profili dalla cronaca, intesa come rappresentazione fredda di un fatto.
In quanto giudizio su un accadimento, in effetti, la critica, da un lato ammette l'impiego di un lessico più colorito e arguto (anche se mai offensivo ed umiliante), dall'altro per sua natura sottrae il giudizio (ma non il fatto da cui quello prende le mosse) da una valutazione in termini di veridicità/falsità
(Cass. n. 4955/2024; Cass. 17172/2007).
In definitiva, e passando all'esame dei fatti di causa, la scriminante ex art. 51 cp per l'esercizio del diritto di critica opera solo a fronte della compresenza dei seguenti elementi: 1) interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) continenza espositiva (nei termini suddetti) e 3) veridicità del fatto (non potendosi invece sottoporre a valutazione di veridicità il giudizio).
Alla luce di quanto sopra riportato, le affermazioni pronunciate da
[...]
durante la trasmissione televisiva sul canale LA7 “Otto e mezzo”, CP_1
nel corso della puntata in onda il 12 novembre 2021, non appaiono costituire un'offesa alla reputazione e alla considerazione dell'avvocato poiché il Pt_1
pagina 6 di 9 giornalista si è limitato a riportare- nell'ambito di un ragionamento più ampio inerente i rapporti economici fra la Fondazione EN e i CP_4
privati- la posizione processuale dell'attore (indagato) e lo stato del procedimento (conclusione delle indagini preliminari) che aveva ad oggetto uno dei finanziamenti attenzionato della Procura, affermando un fatto corrispondente al vero: affermando cioè non la propria opinione di giornalista o un suo giudizio, non la colpevolezza definitiva dell'avvocato bensì evidenziando in modo corretto nella forma lo stato obiettivo di Pt_1
un procedimento giudiziario nel quale da parte della Procura 'si era stabilito', era stato cioè accertato dagli inquirenti, l'attività corruttiva evidenziata nell'avviso di conclusioni indagini ove, di conseguenza, l'avvocato Pt_1
aveva assunto lo status- anche questo corrispondente al vero- di indagato.
Si evidenzia, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che
«in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. E' pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale». (Cass. n. 5657/2010; Cass. n. 2842/1999), con l'ulteriore precisazione, sempre nel caso in cui la notizia sia attinta da atti giudiziari, che
«il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto dell'atto, senza che sia necessaria né la verifica della fondatezza del fatto "ivi" riportato, né l'indicazione specifica della fonte, purché dal contesto dell'articolo risulti con chiarezza la natura giudiziaria della fonte stessa(Cass. n. 11769/2022).
pagina 7 di 9 Nessuna censura quindi può essere mossa al per aver affermato un CP_1
fatto vero facendo esplicito riferimento alle indagini eseguite dalla Procura di
Firenze.
Si precisa, poi, quanto al requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, che è diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria, sì che, data la rilevanza dell'inchiesta, proprio per la posizione sociale e politica dei protagonisti, neppure sotto tale aspetto potrebbe essere ipotizzato l'illecito diffamatorio.
Risulta sussistente anche il requisito della continenza poiché con il proprio intervento il non ha gratuitamente offeso la reputazione CP_1
dell'avvocato ma si è limitato a riportare con compostezza espositiva Pt_1
un fatto-lo si ripete-corrispondente al vero.
Tanto comporta il rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Non si ritiene di dover procedere ai sensi del disposto di cui all'art. 96 co III cpc, non potendosi sostenere che parte attrice, solo per il fatto di aver proposto una domanda infondata, abbia agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
pagina 8 di 9 confronti di e della società e condanna parte Controparte_1 CP_3
attrice alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente e per ognuna, in €
18.292,60 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Firenze, 7.VII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 13434/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diffamazione a mezzo trasmissione televisiva”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Paparo Parte_1
-Attore-
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Malavenda Controparte_1
e Gianluca Poli
-Convenuto-
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Siniscalchi e Simona CP_2
Valentini
-Convenuto- pagina 1 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.12.2021 e 7.12.2021,
l'avv. evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1
e chiedendone la condanna, in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'illecito diffamatorio da essi perpetrato da cui era derivava la lesione del proprio diritto all'immagine, all'onore e alla reputazione.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giornalista
, direttore del giornale “Il Fatto Quotidiano”, nella Controparte_1
trasmissione televisiva “Otto e mezzo” in onda sul canale LA7, nella puntata del 12 novembre 2021, dopo aver affermato, con riferimento al Sen. Per_1
ospite della trasmissione, che «la sua Fondazione EN riceve soldi dal concessionario autostradale TO», aggiungeva che, in relazione al predetto versamento, «si è stabilito» che esso «non era un versamento alla fondazione, ma una tangente, in quanto poi il gruppo TO ebbe un provvedimento dal governo successivo a quello di dove Per_1
era comunque il segretario del PD, e quindi si è stabilito da parte dell'accusa un do ut Per_1
des».
Sosteneva inoltre come, quanto affermato dal giornalista fosse falso, CP_1
ingiurioso e diffamatorio.
Evidenziava, in particolare, che quanto affermato da parte convenuta, ossia che la fondazione EN avesse ricevuto una tangente nell'accettare il versamento di TO, fosse soltanto un'ipotesi preprocessuale, in quanto, ad oggi, non vi era stato alcun rinvio a giudizio, ma solo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Precisava che l'affermazione di «si è stabilito», con riferimento a fatti CP_1
che erano ben lontani dall'essere accertati in modo definitivo, ossia che EN
e l'attore, come suo rappresentante legale, avessero preso una tangente, pagina 2 di 9 rappresentava una menzogna e un'ingiuria e che la seconda parte della frase,
«quindi si è stabilito da parte dell'accusa un do ut des», non costituiva un tentativo di aggiustamento di quanto detto prima, ma bensì una conferma e un'aggravante.
Deduceva che la predetta frase dimostrava che sapeva perfettamente CP_1
che l'accusa ad EN di aver preso tangenti altro non era che un'accusa e non un fatto assodato, «stabilito», ma solo la tesi di una delle parti.
Chiedeva, pertanto, che venissero accertate e dichiarate false, diffamatorie e ingiuriose le affermazioni di e che venisse accertata e dichiarata la CP_1
responsabilità del medesimo, nonché della società convenuta, ciascuno per la propria competenza, della falsità e del carattere ingiurioso e diffamatorio di tali affermazioni nei confronti dell'avv. come persona, come Parte_1
professionista e come ex amministratore responsabile della fondazione EN e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti, per la complessiva somma di € 500.000.
Si costituiva il quale, contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Chiedeva inoltre, di disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione dagli atti di causa, dell'espressione “semplicemente svela (in realtà conferma) la natura manettara del personaggio ”, contenuta a pag. 3 dell'atto di citazione. CP_1
Ed infine di valutare d'ufficio ed accertare se la condotta dell'attore integra gli estremi dell'abuso di processo, di cui all'art. 96, comma 3 cpc e, per l'effetto, liquidare in favore del convenuto l'indennità in esso prevista, in via equitativa e proporzionata all'entità del danno subito da . CP_1
Si costituiva la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva CP_3
il rigetto di tutte le domande formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
pagina 3 di 9 La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Come già evidenziato in parte espositiva, l'illecito asseritamente diffamatorio che sarebbe stato posto in essere da , parlando di ZI e Controparte_1
dell'attore, si inserisce nel seguente discorso:
«Con quale serenità può decidere sulle concessioni autostradali, se la sua Fondazione riceve soldi dal concessionario TO e se lui personalmente riceve soldi da un membro della famiglia
Benetton. Questi sono i temi che non sono penalmente rilevanti, almeno quello di Benetton, perché la parte TO vede indagati per corruzione l'Avv. e un membro dello stesso Pt_1 gruppo, perché lì si è stabilito che non era un finanziamento alla Fondazione, ma era una tangente in quanto, poi, il Gruppo TO ebbe un provvedimento dal Governo successivo a quello di dove Per_1 Per_1
era, comunque, il segretario del PD e, quindi, si è stabilito da parte dell'accusa un do ut des. Sono tutte questioni che i cittadini, come giustamente diceva
ZI quando esibiva il conto corrente, devono conoscere…»
Orbene, che le affermazioni di cui si duole l'attore siano state effettivamente pronunciate da nella trasmissione televisiva sul canale LA7 Controparte_1
“Otto e mezzo”, nel corso della puntata in onda il 12 novembre 2021, è un dato pacifico e documentato.
Tuttavia, non si ritiene che le affermazioni come sopra descritte integrino l'illecito diffamatorio.
pagina 4 di 9 Si evidenzia, in merito, che la tutela della reputazione, intesa come giudizio che gli altri hanno della propria persona, estrinsecazione della più ampia libertà personale, è garantita, in primis, dal diritto penale attraverso il delitto di diffamazione ex art. 595 cp.
Nella prospettiva civilistica, che viene in rilievo nel presente giudizio, la reputazione assurge a diritto della persona tutelato dall'art. 2 Cost. e, conseguentemente, dagli artt. 2043 e 2059 cc.
La lesione del diritto alla reputazione, sicché, costituisce un danno ingiusto risarcibile, laddove siano provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana (fatto, componente soggettiva, nesso causale, danno evento e conseguenza).
La loro sussistenza, tuttavia, non basta ad assicurare il diritto di credito verso il danneggiante, dovendo l'interprete accertare anche l'insussistenza di eventuali scriminanti che escludano la antigiuridicità della condotta di quello.
In tema di offese alla reputazione, la causa di giustificazione che viene in rilievo è l'esercizio di un diritto ex art. 51 cp.
La tutela del diritto personale alla reputazione incontra il limite rappresentato dall'egualmente rilevante diritto alla manifestazione del proprio pensiero, sancito all'art. 21 Cost.
Il bilanciamento fra i due contrapposti diritti ha trovato oramai da tempo un punto di equilibrio in giurisprudenza (ex pluribus Cass. n. 14822/2012; Cass. n.
1205/2007, per quel che attiene il diritto di cronaca).
L'esercizio del diritto di cronaca, afferma la Corte, opera quale scriminante, escludendo l'offesa alla reputazione, solo in presenza di tre elementi coesistenti: 1) l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) la continenza espositiva e 3) la veridicità del fatto.
Analoghe considerazioni, in diritto, valgono per il diritto di critica, per il cui legittimo esercizio, scriminato ex art. 51 cp, viene richiesto che a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei pagina 5 di 9 cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. (Cass n. 2357/2018).
La continenza, poi, viene tradizionalmente suddivisa in una continenza formale ed in una sostanziale.
La prima postula una forma espositiva corretta, che non trasmodi in una libera e non costruttiva aggressione dell'altrui reputazione.
La seconda, invece, esige una diligente selezione della quantità e qualità dei fatti riferiti e delle opinioni espresse in funzione dell'interesse sociale alla loro conoscenza.
La critica, tuttavia, differisce sotto alcuni profili dalla cronaca, intesa come rappresentazione fredda di un fatto.
In quanto giudizio su un accadimento, in effetti, la critica, da un lato ammette l'impiego di un lessico più colorito e arguto (anche se mai offensivo ed umiliante), dall'altro per sua natura sottrae il giudizio (ma non il fatto da cui quello prende le mosse) da una valutazione in termini di veridicità/falsità
(Cass. n. 4955/2024; Cass. 17172/2007).
In definitiva, e passando all'esame dei fatti di causa, la scriminante ex art. 51 cp per l'esercizio del diritto di critica opera solo a fronte della compresenza dei seguenti elementi: 1) interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) continenza espositiva (nei termini suddetti) e 3) veridicità del fatto (non potendosi invece sottoporre a valutazione di veridicità il giudizio).
Alla luce di quanto sopra riportato, le affermazioni pronunciate da
[...]
durante la trasmissione televisiva sul canale LA7 “Otto e mezzo”, CP_1
nel corso della puntata in onda il 12 novembre 2021, non appaiono costituire un'offesa alla reputazione e alla considerazione dell'avvocato poiché il Pt_1
pagina 6 di 9 giornalista si è limitato a riportare- nell'ambito di un ragionamento più ampio inerente i rapporti economici fra la Fondazione EN e i CP_4
privati- la posizione processuale dell'attore (indagato) e lo stato del procedimento (conclusione delle indagini preliminari) che aveva ad oggetto uno dei finanziamenti attenzionato della Procura, affermando un fatto corrispondente al vero: affermando cioè non la propria opinione di giornalista o un suo giudizio, non la colpevolezza definitiva dell'avvocato bensì evidenziando in modo corretto nella forma lo stato obiettivo di Pt_1
un procedimento giudiziario nel quale da parte della Procura 'si era stabilito', era stato cioè accertato dagli inquirenti, l'attività corruttiva evidenziata nell'avviso di conclusioni indagini ove, di conseguenza, l'avvocato Pt_1
aveva assunto lo status- anche questo corrispondente al vero- di indagato.
Si evidenzia, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che
«in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. E' pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale». (Cass. n. 5657/2010; Cass. n. 2842/1999), con l'ulteriore precisazione, sempre nel caso in cui la notizia sia attinta da atti giudiziari, che
«il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto dell'atto, senza che sia necessaria né la verifica della fondatezza del fatto "ivi" riportato, né l'indicazione specifica della fonte, purché dal contesto dell'articolo risulti con chiarezza la natura giudiziaria della fonte stessa(Cass. n. 11769/2022).
pagina 7 di 9 Nessuna censura quindi può essere mossa al per aver affermato un CP_1
fatto vero facendo esplicito riferimento alle indagini eseguite dalla Procura di
Firenze.
Si precisa, poi, quanto al requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, che è diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria, sì che, data la rilevanza dell'inchiesta, proprio per la posizione sociale e politica dei protagonisti, neppure sotto tale aspetto potrebbe essere ipotizzato l'illecito diffamatorio.
Risulta sussistente anche il requisito della continenza poiché con il proprio intervento il non ha gratuitamente offeso la reputazione CP_1
dell'avvocato ma si è limitato a riportare con compostezza espositiva Pt_1
un fatto-lo si ripete-corrispondente al vero.
Tanto comporta il rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Non si ritiene di dover procedere ai sensi del disposto di cui all'art. 96 co III cpc, non potendosi sostenere che parte attrice, solo per il fatto di aver proposto una domanda infondata, abbia agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
pagina 8 di 9 confronti di e della società e condanna parte Controparte_1 CP_3
attrice alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente e per ognuna, in €
18.292,60 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Firenze, 7.VII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9