Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 721/2024 R.G. vertente tra:
C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Varedo (MB), Via Mestre n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cologno Monzese, Viale Lombardia n. 34, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.09.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Simone
Gambirasio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, V.le Monte Nero
n. 17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente in data 28.01.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, su accordo delle parti, così giudicare: pronunciare la separazione dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della emananda sentenza a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di Varedo, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre;
3) il padre potrà frequentare la figlia, salvo diverso accordo tra le parti:
_ Week end alternati: a fine settimana alternati da sabato a lunedì, portando la bambina a scuola o presso l'abitazione materna se in periodo di sospensione delle lezioni;
Per_ _ Frequentazione infrasettimanale: martedì e mercoledì, prelevando da scuola ed ivi riportandola (ovvero dalla abitazione materna ed ivi riportandola) nelle settimane in cui il padre
starà il martedì come d'abitudine presso i nonni paterni che si occupano di prelevarla da scuola e portarla alle lezioni di ginnastica artistica e di tenerla per cena, riportandola presso la madre dopo cena;
_ Vacanze comandate: durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la bambina trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività la madre avrà con se la bambina per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 31 dicembre nell'anno in cui trascorrerà con lei il giorno di Natale (dal 25.12 al 31.12) e dal 31 dicembre fino al 7 gennaio – accompagnandola a scuola se il giorno non cade nel week end – nell'anno che trascorrerà con lei la
Vigilia di Natale.
In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre, sia il 31 dicembre/1° gennaio;
vacanze di Pasqua ad anni alterni;
le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
_ La minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno di compleanno della bambina verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
_ Vacanze estive: per il mese di agosto entrambi i genitori potranno avere con sé la minore per almeno 15 giorni consecutivi che la minore potrà trascorrere anche con i rispettivi nonni materni/paterni, i cui periodi saranno tra le parti concordati entro il mese di marzo di ciascun anno.
Dovranno essere condivise tra i genitori le informazioni riguardanti i partecipanti alla vacanza, le località di soggiorno, le strutture alberghiere, i recapiti delle stesse, l'itinerario di viaggio, le compagnie di trasporto e i relativi orari di viaggio. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza della bambina presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/week end di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
Entro il 15 maggio dovrà essere organizzata la frequentazione della minore presso i centri estivi a disposizione e le eventuali vacanze che la minore trascorrerà con i nonni materi/paterni. Per i mesi di giugno e di luglio, la minore potrà, ove lo desidera, trascorrere le vacanze con i nonni materni/paterni.
_ Una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze, ecc). Le parti non potranno trascorrere le vacanze (comandate o meno), nel periodo di loro spettanza, con i nuovi compagni/e, salvo consenso dell'altro genitore per il periodo di un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
_ Ciascuno genitore potrà portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze, con vicendevole autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la minore.
4) il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la CP_1 somma mensile di euro 250,00, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, e da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT-costo vita a partire da maggio 2025;
5) i genitori si impegnano a provvedere alle spese straordinarie per la minore in misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo di seguito riportato, con eccezione della mensa che divideranno al
50%: A) SPESE ORDINARIE ricomprese nel mantenimento ordinario:
a) Vitto e mensa scolastica b) Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione c) Farmaci da banco d) Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione e) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze e tributi)
f) Materiali didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno g) Babysitter se già esistente nell'organizzazione familiare, frequenza del cd. Tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola.
B) SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche:
h) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate i) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc…) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
k) Spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione:
l) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C) SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore, In via semplificativa e non esaustiva si possono indicare: spese mediche r) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese v) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es.: lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione),
D) DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E) MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorno sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F) RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G) PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI
Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
H) BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione della quota erogata, al relativo beneficio.
6) La casa coniugale sita in Varedo, via Mestre 16, è assegnata alla RA e Parte_1 pertinenze, ed il marito ha provveduto a lasciarla libera entro il mese di settembre 2024. Il sig. CP_1 asporterà dall'immobile gli arredi e corredi come indicati e specificati nell'allegato al presente atto.
6) Il signor si impegna a trasferire alla RA , che ne diverrà Controparte_1 Parte_1 proprietaria per l'intero, la propria quota di proprietà della casa coniugale sita in Varedo, via
Mestre 16, così descritta: - In Comune di Varedo, nel complesso immobiliare denominato “Val di Fiemme”: appartamento ad uso abitazione al piano terra con antistante cortile di proprietà, composto da portico, ingresso, locale lavanderia-stireria, soggiorno con cucina, locale guardaroba, ripostiglio, disimpegni, bagno, una camera, con annessi e pertinenziali locali cantina e locale lavanderia al primo piano sottostrada collegati da scala interna;
box ad uso autorimessa privata di pertinenza al piano interrato;
il tutto censito in Catasto Fabbricati al Foglio 10, mappale 381, sub 805, via Mestre
16, Piano T-S1, categoria A/2, classe 3, vani 8, rendita catastale 1.012,26; Foglio 10, mappale 381, sub 778, via Mestre snc, piano S1, categoria C/6, classe 5, mq. 37, rendita catastale 107,01; o come meglio in fatto.
7) L'atto notarile sarà stipulato presso Notaio prescelto dalla parte acquirente entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione ed il prezzo pattuito di euro 35.000,00
(trentacinquemila/00) sarà corrisposto dalla RA contestualmente alla stipula Parte_1 del rogito. Con spese a carico della parte acquirente.
8) La RA si impegna a corrispondere per intero le rate di mutuo ipotecario, Parte_1 garantendo e manlevando il signor da ogni richiesta dell'Istituto bancario Controparte_1 mutuante;
la RA sosterrà per intero le spese condominiali ordinarie e straordinarie Pt_1 relative all'immobile. Nel momento in cui la madre della RA andrà in pensione si attiverà con la banca per richiedere l'accollo del mutuo con liberazione Pt_1 del marito. Circostanza che le parti danno per realizzata dopo la comunicazione di liberazione da parte della banca con comunicazione del 21 gennaio 2025 da parte del Banco BPM in relazione al mutuo numero 04 54 56 93 29 intestato a che ha ottenuto la Controparte_1 Parte_1 liberatoria per il signor con delibera del 20 gennaio 2025. Controparte_1
9) Le parti espressamente chiedono di essere esonerate dal pagamento di imposte e tasse come per legge e l'esenzione da ogni e qualsiasi onere, trattandosi di trasferimenti ed obbligazioni che trovano causa negli accordi di separazione volti alla definizione di rapporti economici e assetti patrimoniali e allo scioglimento della comproprietà, nonché del conflitto coniugale.
10) Il signor si impegna a trasferire alla RA la proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'autovettura Jeep Renegade targata FN807NR per il prezzo di euro 6.000,00, che saranno corrisposti in rate mensili consecutive di euro 500,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con inizio della rateazione dal mese successivo alla data di stipula del rogito relativo al trasferimento della quota della casa coniugale.
11) L'assegno unico, per espressa pattuizione delle parti, spetterà per intero alla ricorrente.
12) Con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto e concordato, le parti dichiarano di non aver altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia motivo anche non espressamente qui dedotto e di aver definito ogni questione patrimoniale.
13) Spese di procedimento interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà ai sensi della Legge Professionale.
Le parti dichiarano che osserveranno le presenti condizioni fin da ora.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 1.02.2024, così provvede: Controparte_1
I. OMOLOGA la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Varedo (MB) il giorno 12 settembre 2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varedo al n. 12 parte I anno 2014), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Varedo al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi