Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1825/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f.: ); Parte_2 C.F._2
(c.f.: ); Parte_3 C.F._3
(c.f.: ); Parte_4 C.F._4
(c.f.: ); Parte_5 C.F._5
(c.f.: ); Parte_6 C.F._6
(c.f.: ); tutti rappresentati e difesi dagli Parte_7 C.F._7
Avv.ti CESANA DANIELA e LATINO ANGELO MARCO;
ricorrenti controAGENZIA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PALLME KONIG DANIELA e GERACI
DANIELA ( ) VIA VALTELLINA 1 20100 MILANO;
C.F._8
resistente
OGGETTO: retribuzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13 Febbraio 2025 i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti dell'agenzia hanno Controparte_1 convenuto in giudizio l'agenzia datrice di lavoro , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate :
1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità
Agenzie Fiscali del 29 luglio 2008 (all.4) e sue successive integrazioni, a far data dal gennaio 2013 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) anche per le ore di servizio prestate per svolgere operazioni esterne alla sede;
2) Conseguentemente condannare l in Parte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrent i quanto rispettivamente dovuto a titolo di indennità oraria di disagio anche per le ore di servizio prestate all'esterno della sede dal gennaio 2013 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia), con condanna nei limiti della prescrizione quinquennale che decorre dalla notifica del ricorso;
A sostegno delle proprie domande i ricorrenti hanno allegato quanto segue.
Di essere tutti dipendenti dell Parte_8
Di essere assegnati all'Ufficio delle Dogane di Milano 3, con sedi a Linate e
Melzo.
Di avere contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Che l'art. 17 del CCNI prevede un'indennità di disagio per i dipendenti in determinati uffici.
I criteri per l'assegnazione dell'indennità includono posizione geografica e assenza di mezzi di trasporto.
Gli accordi del 2012 e 2014 hanno aggiornato gli uffici beneficiari dell'indennità.
Tutto ciò premesso ed esposto lamentano che l'Ufficio delle non Pt_8 riconosce loro l'indennità per le ore di servizio svolte fuori sede, chiedono pertanto il riconoscimento dell'indennità anche per le ore di lavoro esterne.
Si è costituita in giudizio Parte_8 eccependo innanzitutto la prescrizione quinquennale dal gennaio 2013.
Nel merito ha esposto che la ratio legis della indennità è quella di Pt_8 agevolare l'assegnazione e la permanenza del personale in strutture che risentivano di condizioni climatiche e ambientali particolarmente sfavorevoli.
Quindi, ha concluso che i rapporti individuali dei dipendenti sono Pt_8 soggetti esclusivamente ai contratti collettivi , ai sensi dell art. 2 D.Lgs.
165/2001. Con riferimento all' attività di verifica con accesso presso il contribuente, poi,
ha allegato che è già riconosciuta una indennità ex art. 23 CCNI, Pt_8 rubricato attività particolarmente gravose che prevede una specifica remunerazione. L'attribuzione ai ricorrenti anche dell' indennità di disagio, costituirebbe una duplicazione di emolumenti per la stessa prestazione.
All' udienza odierna, l'avvocato Latino per i ricorrenti, ha modificato la domanda, chiedendo l'accertamento e la condanna a far data dal 2018.
Essendo la causa di natura documentale il giudice, previa discussione tra le parti, ha deciso come da dispositivo e contestuali motivazioni .
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Questo giudice intende dare continuità all'indirizzo già manifestato da questo
Tribunale nel precedente allegato dai ricorrenti, che qui si riporta, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att.
L'istituto qui discusso è regolato da una norma di legge e dagli accordi collettivi. L art. 4 della legge n. 852/1978 stabilisce che al personale in servizio nell' amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette assegnato presso uffici di confine od aeroportuali posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti.
Gli uffici che danno titolo alla corresponsione del trattamento di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, adottato d intesa con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative .
L' art. 17 del CCNI delle Agenzie Fiscali del 29 luglio 2008 (doc. 4 fasc. ric.), con la Indennità di disagio pone:
1. E corrisposta una indennità ai dipendenti in servizio presso gli Uffici individuati in base alla seguentegriglia di disagio, la griglia di disagio ha lo scopo di determinare in base a specifici criteri evidenziati nella prima colonna una scala di valori a cui associare in modo graduato il quantum dell'indennità di disagio ambientale.
2. La griglia opera attribuendo valore 1 o 2 alle singole voci di disagio secondo la classificazione di seguito esposta: a) posizione geografica isole minori b)posizione geografica sopra il livello del mare della sede doganale c)assenza o scarsità di mezzi di trasporto pubblico di collegamento con le sedi degli uffici dell'agenzia d)numero di abitanti del comune ove ha sede dell ufficio dell Agenzia e) Orario di servizio dell ufficio.
3. Con i punteggi determinati dall applicazione dei criteri stabiliti nella sopra descritta griglia, si definisce una tabella di valori per l attribuzione dell indennità di disagio ed i relativi compensi orari
4. In fase di prima applicazione le direzioni regionali e le OOSS regionali provvederanno ad individuare le strutture destinatarie dell' indennità di disagio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNI
2. Non è contestato che l' Controparte_2 presso cui operano tutti i ricorrenti sia risultato
[...] assegnatario di tale beneficio (doc. 5 fasc. ric.).
Come statuito da diversi precedenti di questo Tribunale (fra cui sent. n. 357 dell 11 febbraio 2022, est. ), la lettura dei formanti richiamati al § 1 Per_1 induce a ritenere che l'indennità di disagio sia dovuta per la semplice assegnazione all' ufficio in sede disagiata, indipendentemente dalle mansioni che possano, poi, comportare anche una attività esterna.
La stessa sottolinea che la Parte_8 ratio legis dell'istituto è quella di agevolare l' assegnazione e la permanenza del personale in strutture che risentono di condizioni climatiche e ambientali particolarmente sfavorevoli.
L' osserva che con il successivo Accordo sull utilizzazione delle Pt_8 risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2008 è stato stabilito la quantificazione concreta e le modalità di erogazione della ind ennità sulla base delle aliquote orarie di cui alla tabella dei valori in rapporto alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato negli Uffici individuati. Tuttavia, come si legge nella citata sentenza del Tribunale milanese, secondo un esegesi colle gata alla finalità della fattispecie, non vi sono motivi per interpretare la locuzione lavoro ordinario effettivamente prestato negli uffici nel senso di dovervi includere unicamente quello eseguito all' interno delle strutture, dovendosi, viceversa, ritenere che l' incentivo alla permanenza negli uffici disagiati riguardi ovviamente anche il personale che presti attività esterna assegnato agli stessi, che parimenti deve essere incentivato alla permanenza in località caratterizzate da condizioni specifiche sfavorevoli.
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1198 del 16 luglio 2019, est. Bertoli.
Come ore di lavoro ordinario effettivamente prestato negli uffici definitivamente individuati come volto ad escludere la spettanza dell
'indennità di disagio per i periodi di assenza giustificata dall'ufficio
(malattia, aspettativa, ferie), nei quali ai di pendenti non viene in alcun modo chiesto di presentarsi al lavoro, nemmeno per prendere servizio (e in questo senso si deve intendere dispositivo della presente sentenza), mentre non si può intendere come riferito ai casi di missione esterna.
Deve essere, inoltre, osservato che nessuna duplicazione retributiva è ravvisabile nella contemporanea liquidazione della indennità di disagio e della indennità dovuta in caso di attività particolarmente gravose (art. 23, comma 2, CCNI).
La prima, infatti, è volta a remunerare il disagio discendente dalla assegnazione ad un ufficio connotato da particolari difficoltà logistiche, territoriali e di orario;
la seconda è finalizzata a retribuire il lavoratore indipendentemente dalla sua assegn azione ad ufficio disagiato o meno per la peculiare onerosità dello svolgimento fuori sede della propria attività lavorativa.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto, con un conteggio da realizzarsi nei limiti della prescrizione quinquennale e sulla base dei giorni di lavoro effettivo, potendosi pronunciare una sentenza generica, ma in ogni caso definitiva, come si rileva dal petitum dei ricorrenti. Tribunale di Milano sentenza n.411/2023.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento, i ricorrenti hanno diritto al pagamento dell'indennità oraria di disagio così come prevista dall'art. 17 del CCNI del Comparto Agenzie Fiscali del 29 luglio 2008 (all.4) e sue successive integrazioni, a far data dal gennaio
2018 anche per le ore di servizio prestate per svolgere operazioni esterne alla sede, conseguentemente si condanna a Parte_8 corrispondere ai ricorrenti quanto rispettivamente dovuto a titolo di indennità oraria di disagio anche per le ore di servizio prestate all'esterno della sede dal gennaio 2018 nei limiti della prescrizione quinquennale che decorre dalla notifica del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità oraria di disagio così come prevista dall'art. 17 del CCNI del Comparto Agenzie
Fiscali del 29 luglio 2008 e sue successive integrazioni, a far data dal gennaio
2018, anche per le ore di servizio prestate per svolgere operazioni esterne alla sede, conseguentemente condanna Parte_8
a corrispondere ai ricorrenti quanto rispettivamente dovuto a titolo di indennità oraria di disagio anche per le ore di servizio prestate all'esterno della sede dal gennaio 2018, nei limiti della prescrizione quinquennale che decorre dalla notifica del ricorso;
-condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
03/06/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli