Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2586
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Sentenza 3 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice Francesca M.C. Capelli del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 3 giugno 2025. I ricorrenti, dipendenti di un'agenzia, hanno richiesto il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità oraria di disagio, prevista dall'art. 17 del CCNI del Comparto Agenzie Fiscali, per le ore di servizio svolte anche all'esterno della sede, a partire dal gennaio 2018. La controparte ha eccepito la prescrizione quinquennale e sostenuto che l'indennità fosse già coperta da altre forme di compenso, argomentando che l'attribuzione dell'indennità di disagio per le attività esterne avrebbe comportato una duplicazione retributiva.

Il Giudice ha accolto il ricorso, affermando che l'indennità di disagio è dovuta per la semplice assegnazione a uffici disagiati, indipendentemente dalle mansioni svolte. Ha sottolineato che la ratio legis dell'istituto è quella di incentivare la permanenza del personale in condizioni sfavorevoli, e che non vi è duplicazione retributiva tra l'indennità di disagio e quella per attività particolarmente gravose. La sentenza stabilisce quindi il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità a partire dal gennaio 2018, condannando la controparte a corrispondere quanto dovuto, nei limiti della prescrizione quinquennale. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2586
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2586
    Data del deposito : 3 giugno 2025

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