Art. 14.
(Cessazione dello stato di guerra).
La cessazione, generale o parziale, dello stato di guerra e' dichiarata dalla stessa autorita' e con le stesse forme stabilite per ordinare la cessazione dell'applicazione di questa legge.
(Cessazione dello stato di guerra).
La cessazione, generale o parziale, dello stato di guerra e' dichiarata dalla stessa autorita' e con le stesse forme stabilite per ordinare la cessazione dell'applicazione di questa legge.