Sentenza 13 luglio 2005
Massime • 1
Il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poichè la chiusura delle indagini (art. 160, comma primo, cod. proc. pen.) che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso di esse, coincide non già con la notificazione del decreto di citazione a giudizio ma con la sua emissione da parte del P.M.. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio sulla base del decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini aveva determinato la nullità assoluta del giudizio, ed ha pertanto annullato la sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2005, n. 29226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29226 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/07/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 885
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015269/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI KE LO N. IL 02/01/1979;
avverso SENTENZA del 22/10/2004 TRIBUNALE di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Sentite le conclusioni del Proc. Gen. (inammissibilità del ricorso). Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di RI KE Lo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il predetto fu condannato - con attenuanti generiche - a 140 euro di ammenda per reato di cui all'art. 650 C.P., siccome inosservante all'invito a presentarsi in Questura per chiarire anomalie verificate sul passaporto e la posizione di soggiorno nello Stato.
Con l'unico motivo di gravame viene denunciata la nullità del giudizio per irrituale citazione nelle forme previste per gli irreperibili;
l'irreperibilità era stata dichiarata ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e non era stata rinnovata, previe ricerche, agli effetti della citazione diretta a giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di gravame è - nei termini di seguito precisati, non pienamente coincidenti con la tesi sostenuta dal ricorrente - fondato. L'art. 160, co. 1, C.P.P. stabilisce che il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi - come nel caso di specie con la chiusura delle indagini preliminari. Il successivo co. 2 prevede, poi, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal P.M. per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessa di avere efficacia con la pronunzia della sentenza di primo grado. Il co. 3 prevede, infine, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. Dalla lettura delle citate disposizioni si deduce che il legislatore, sul presupposto che la irreperibilità è una situazione transitoria ed eccezionale dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ha inteso disciplinarla con particolari cautele (art. 160, comma 4, C.P.P.) e limitarne l'efficacia ad ogni fase o grado del procedimento. Il problema, quindi, che si pone nel caso in esame è quello di accertare se, avendo il P.M. emesso nelle fase delle indagini preliminari il decreto di irreperibilità, avrebbe dovuto rinnovarlo ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Al riguardo deve osservarsi che il decreto in esame ha una duplice funzione: da una parte costituisce esercizio dell'azione penale con l'effetto di "chiudere" definitivamente la fase delle indagini preliminari (della quale fanno parte anche le attività investigative eventualmente disposte su sollecitazione dall'indagato a seguito dell'avviso ex art. 415 bis C.P.P.), dall'altra, con la sua notificazione all'imputato ed alle altre parti, è l'atto di impulso che segna l'inizio di una nuova fase processuale, quella del dibattimento (cfr. Cass,, Sez. Un., 29.5/26.7.2002, Manca, secondo la quale "il decreto di citazione a giudizio, che è l'atto con il quale il pubblico ministero esercita l'azione penale... produce effetti anche indipendentemente dalla sua notificazione, tanto che, come è stato precisato in giurisprudenza, interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione... e non già dalla sua notificazione"). Pertanto deve ritenersi che la chiusura delle indagini preliminari di cui all'art. 160, co. 1, C.P.P. non coincida con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la sua emissione da parte del P.M. e che di conseguenza - ai fini della "vocatio in iudicium" dell'imputato, che si realizza con la notificazione del provvedimento - è necessario che il P.M. emetta un nuovo decreto di irreperibilità secondo quanto previsto dall'art. 160, co. 2, C.P.P.. Poiché nella fattispecie la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita con il rito degli irreperibili in base al decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis C.P.P. si è verificata una nullità assoluta del giudizio che comporta l'annullamento della sentenza (in termini, Cass., Sez. 1^, 28.1/6.2.2003, Vedda). Resta da stabilire se la rinnovazione delle ricerche preliminari ai fini della reperibilità e - all'esito -della notifica del decreto di citazione debba essere eseguita dal P.M. o dal giudice del dibattimento, in via generale, la citata decisione delle Sezioni unite in proc. Manca ha stabilito che la rinnovazione spetta al giudice, giusta la previsione dell'art. 143 delle norme di attuazione del codice di rito, in caso di nullità della notifica;
con la precisazione che, nel caso limite in cui l'ufficio del pubblico ministero ometta l'attività di notificazione, va disposta la restituzione degli atti al P.M. perché curi lo svolgimento dell'attività indebitamente omessa, senza però che ciò comporti anche la dichiarazione di nullità del decreto di citazione. Nella fattispecie in esame la nullità della notifica discende dalla mancanza della preliminare attività informativa e del decreto di irreperibilità relativo alla fase, sicché si è di fronte ad una omissione, da parte del P.M., di adempimenti anteriori alla notifica e necessari per la sua valida esecuzione;
è mancata cioè un'attività inerente alla "vocatio in iudicium", e la nullità ne è mera e necessaria conseguenza. L'annullamento va quindi pronunciato senza rinvio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. perché provveda agli adempimenti omessi ed alla notifica della citazione a giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2005