Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura MORELLO, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 16/2024 del 31/01/2024 del Tribunale di Genova, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
proprio e quali procuratori speciali di (C.F. Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Elia Ricci, in forza di procura C.F._3 allegata all'atto di appello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, via Venti
Settembre, n. 18/5
APPELLANTI contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Saverio Martini, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Venti Settembre, n. 33/8
APPELLATO
e contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Teo CP_2 C.F._5
Tirelli, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, via Venti Settembre, n. 33/8
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE US GI E US EO
1
- in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in atti e considerato il contenuto delle prove raccolte nella causa celebrata avanti Tribunale di Genova R.G. n. 144/2015 e delle sentenze n. 2086 pubblicata il 26.7.2017 da detto Tribunale e n. 726 pubblicata il 23.7.2020 dalla Corte di Appello di Genova, accertare che l'immobile situato nel Comune di Portofino, meglio contraddistinto al N.C.E.U., fg. 3, part. 364, sub. 2, della misura di mq. 2,36, è di proprietà dei SIg.ri e d in usufrutto alla SI.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3
e che la stessa porzione d'immobile, lungo il muro di confine tra il civ. 5 ed il civ. 6, è stata, illegittimamente, sottratta e, per l'effetto, condannare, nella maniera meglio vista, il SI.
e la SI.ra , in solido, alternativamente o come meglio visto, Controparte_1 CP_2
alla restituzione del bene, con, contestuale, ordine di demolizione delle porzioni sottratte e risarcimento del danno, per occupazione abusiva, nella misura di € 26.900,00, ovvero, in quella minore o maggiore, da determinare in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. estimativa, che abbia ad oggetto anche il danno, specifico, derivante dall'impossibilità di pieno godimento della propria unità immobiliare, anche a fine di locazione commerciale, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
- sempre in via principale e nel merito, in alternativa e non in subordine alla precedente domanda, per le ragioni esposte in narrativa per le ragioni esposte in atti e considerato il contenuto delle prove raccolte nella causa celebrata avanti il Tribunale di Genova R.G. n.
144/2015 e delle sentenze n. 2086 pubblicata il 26.7.2017 da detto Tribunale e n. 726 pubblicata il 23.7.2020 dalla Corte di Appello di Genova, accertare che l'immobile situato nel Comune di Portofino, Molo Umberto I n. 6, meglio contraddistinto al N.C.E.U., fg. 3, part.
364, sub. 2, nella misura di mq. 2,36, lungo il muro di confine con il civ. 5, è di proprietà dei
SIg.ri e ed in usufrutto alla SI.ra e che la Parte_1 Parte_2 Parte_3
stessa porzione è stata, illegittimamente, sottratta dai SIg.ri e Controparte_1 [...]
e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto affermato dai medesimi sul CP_2
bene, ordinando, contestualmente, la cessazione di qualsiasi turbativa o molestia della proprietà degli attori con, contestuale, ordine di demolizione dei manufatti e rimessione in pristino del muro di divisione, nonché di restituzione della porzione d'immobile occupato e condanna al risarcimento del danno, per occupazione abusiva, nella misura da determinare in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. estimativa, che abbia ad oggetto anche il danno, specifico, derivante dall'impossibilità di pieno godimento della propria unità immobiliare,
2 anche a fine di locazione commerciale, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
- sempre in via principale e nel merito, in alternativa e non in subordine alle precedenti domande, per le ragioni esposte in narrativa, per le ragioni esposte in atti e considerato il contenuto delle prove raccolte nella causa celebrata avanti il Tribunale di Genova R.G. n.
144/2015 e delle sentenze n. 2086 pubblicata il 26.7.2017 da detto Tribunale e n. 726 pubblicata il 23.7.2020 dalla Corte di Appello di Genova, accertare il confine tra l'unità immobiliare di proprietà dei SIg.ri e ed in usufrutto alla SI.ra Parte_1 Parte_2
, situata nel Comune di Portofino, presso Molo Umberto I n. 6 e meglio Parte_3
contraddistinta al N.C.E.U., fg. 3, part. 364, sub. 2 e quella dei SIg.ri e Controparte_1
, sita nello stesso Comune, presso Molo Umberto I n. 5, meglio CP_2
contraddistinta al N.C.E.U., fg. 3, part. 364, sub. 1 ed, in caso di accoglimento della domanda attorea, con, contestuale, emissione di ordine ai SIg.ri e Controparte_1 [...]
sia di demolizione dei manufatti realizzati nella proprietà attorea, sia di restituzione CP_2 della porzione dell'immobile occupato, nonché di condanna al risarcimento dei danni per occupazione abusiva, nella misura da determinare in corso di causa, anche a seguito di
C.T.U. estimativa che abbia ad oggetto anche il danno, specifico, derivante dall'impossibilità di pieno godimento della propria unità immobiliare, anche a fine di locazione commerciale, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
- ancora nel merito, per le ragioni esposte, dichiarare nulla, invalida e/o inammissibile ogni domanda proposta dal SI. e/o dalla SI.ra e, comunque, Controparte_1 CP_2
respingerla poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, vinte le spese di ogni fase e grado di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA Controparte_1
“Piaccia a Codesta Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, respingere il gravame proposto dai SIg. e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
procuratori speciali della SI.ra , e confermare in ogni sua parte la Parte_3
sentenza del Tribunale di Genova n. 16/2024 del 3/1/2024.
Con vittoria delle spese di lite ivi compresi i compensi di avvocato ex D.M. 55/2014”.
PER PARTE APPELLATA CP_2
“Piaccia a Codesta Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
3 a. respingere il gravame proposto dai SIg. e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
procuratori speciali della SI.ra , e confermare in ogni sua parte la Parte_3
sentenza del Tribunale di Genova n. 16/2024 del 3/1/2024;
b. In subordine, nel denegato e non creduto caso in cui venisse ritenuto accoglibile l'appello ex adverso proposto e non legittimo l'uso del muro in ragione dello sconfinamento della nicchia oltre la line di mezzeria dello stesso, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione delle porzioni di muro per cui è causa a favore della SI.ra , con rigetto di ogni domanda CP_2
avversaria e con ogni conseguente pronuncia.
Con vittoria delle spese di lite ivi compresi i compensi di avvocato. Clausola concessa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30/12/2014 e , in proprio e Parte_1 Parte_2 quali procuratori speciali di , quali proprietari dell'immobile (e Parte_3
usufruttuaria ), sito nel Comune di Portofino e censito al NCEU foglio 3, Parte_3
mapp. 364, sub. 2 convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova Controparte_1 al fine rivendicare ex art. 948 c.c. la porzione di muro che divideva l'immobile di loro proprietà dall'immobile confinante sito nel Comune di Portofino, in Molo Umberto I, n. 5, meglio contraddistinto al N.C.E.U., foglio 3, map. 364, sub 1, di cui era usufruttuario il convenuto,
o comunque ottenere la declaratoria di inesistenza di qualsiasi diritto ex art. 949 c.c. sulle porzioni di muro di loro proprietà, o ancora sentire accertare la linea di confine tra le due proprietà. Esponevano di aver appreso nel 2013 che il convenuto, negli anni 1995 – 1996, aveva eseguito dei lavori consistiti nella chiusura di porte e finestre sul muro di confine e nella contestuale costruzione di nicchie aventi profondità tale da oltrepassare la linea mediana del muro comune.
Si costituiva nel giudizio , contestando integralmente la ricostruzione Controparte_1 attorea e instando per l'integrale rigetto della domanda, affermando la preesistenza delle opere ed eccependo l'acquisto per usucapione.
Il Tribunale, istruita la causa anche con CTU, con sentenza n. n. 2086/2017, pubblicata il
26/7/2017, accoglieva parzialmente le domande proposte dagli attori.
Avverso tale sentenza interponeva appello , eccependo, tra l'altro, la nullità Controparte_1
della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , CP_2 nuda proprietaria dal 2012 dell'immobile oggetto di causa. Si costituivano gli originari attori.
4 La Corte di Appello, con sentenza n. 726/2020 del 23/7/2020, accoglieva l'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario nei confronti di , quale nuda proprietaria CP_2 dell'immobile sito in Molo Umberto I, civ. 5 Portofino, il cui usufruttuario è Controparte_1 indicato come l'esecutore materiale delle opere.
Con atto di citazione notificato in data 9/11/2020, e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
procuratori speciali di , riassumevano ex art. 354 c.p.c. la causa Parte_3
dinnanzi al Tribunale di Genova, proponendo le medesime domande già formulate nel precedente giudizio, sia nei confronti di , sia di . In Controparte_1 CP_2
particolare, gli attori in riassunzione richiamavano i precedenti atti, precisando quindi di essere venuti a conoscenza del fatto che nel 2013 i convenuti in riassunzione avevano realizzato negli anni 1995-1996 lavori consistiti nella realizzazione di nicchie nel muro di divisione tra il civ. 5 e il civ. 6 nello spessore del muro di divisione tra i locali confinanti delle due proprietà, dotate di profondità tale da superare la linea mezzana - con illegittima appropriazione di un'area di mq. 2,36 – nonché nella chiusura di due porte di comunicazione tra i locali di cui al civ. 5 e civ. 6 non sulla mezzeria del muro di confine ma, ma all'interno del civ. 6, privando l'immobile della possibilità di ricavare un'altra nicchia. Tali lavori erano stati oggetto di sanatoria ai sensi della legge 47/85, con appropriazione di una parte del muro comune e privazione della possibilità di fare parimenti uso del muro comune.
Gli attori chiedevano, quindi, ex art. 948 c.c. la restituzione della parte di immobile di loro proprietà, con ordine di demolizione delle opere e risarcimento del danno;
in alternativa proponevano azione negatoria ex art. 949 c.c. di dichiarazione di inesistenza di qualsiasi diritto sulle porzioni di muro di loro proprietà, ed infine, sempre in via alternativa azione di accertamento dei confini tra i due immobili.
Si costituiva nel giudizio , instando per l'integrale rigetto delle avversarie Controparte_1
domande, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero usufruttuario dell'immobile oggetto di causa dell'unità immobiliare sita in molo Umberto I, civ. 5 Portofino
(GE), per averne donato la nuda proprietà a il 5/12/2012, e precisando che CP_2
le nicchie erano presenti nel muro da prima degli anni sessanta. Nel merito, deduceva che, considerata la lunghezza del muro divisorio e l'incontestata esistenza di parti del medesimo non intaccate da nicchie o aperture, gli attori potevano aprire uguali nicchie in altre porzioni del muro comune. L'utilizzo (anche) da parte degli attori di spazi ricavati nel muro divisorio, del resto, risultava dalle fotografie scattate all'interno del civ. 6, e sarebbe stato possibile per gli attori utilizzare lo spazio acquisito con la chiusura della “seconda porta” (quella più distante all'ingresso), che è avvenuta mediante la costruzione di un muro complanare alla
5 facciata del muro comune presente nel civico n.
5. Proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione delle porzioni del muro divisorio corrispondenti alle nicchie e alle tramezze in esso realizzate.
Si costituiva nel giudizio anche , deducendo di essere titolare della CP_2 Parte_4
“ ” dal 5.1.1995, ma di esercitare la suddetta attività nei locali di cui al civ. n. 5 da molto Pt_5 tempo da molto tempo prima, essendo stata collaboratrice ex art. 230bis c.c. dell'impresa familiare “ ” dal 1982 fino al 1994, quando ha ricevuto Parte_6 in donazione l'azienda prima. Instava per l'integrale rigetto delle avversarie domande e formulando, a propria volta domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione.
Il Tribunale con la sentenza impugnata, così provvedeva:
“Respinge le domande formulate da in proprio e quali Parte_1 Parte_2
procuratori speciali di;
Parte_3
- Respinge la domanda riconvenzionale formulata da e dichiara CP_2
inammissibile quella proposta da;
Controparte_1
- Dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti”.
Ritenuta la legittimazione di rispetto all'azione reale e quella di CP_2 CP_1
rispetto all'azione esercitata ex art. 2043 c.c., il Tribunale richiamava l'art. 884 c.c.
[...] che disciplina l'uso del muro comune, norma speciale prevedente la possibilità di eseguire da parte del comproprietario una serie di opere, tra cui l'apertura di incavi. Affermava il
Tribunale che, a seconda che tali opere integrino innovazioni, l'art. 884 c.c. assume una valenza derogatoria rispetto all'art. 1108 c.c., in quanto ogni comproprietario del muro divisorio ha il potere di eseguire le suddette attività a prescindere dal consenso degli altri, ai quali non è riconosciuto uno jus prohibendi. Rispetto alla disciplina dell'uso della cosa comune, invece, la mancata previsione del consenso degli altri comproprietari non rappresenta un'eccezione, dato che l'art. 1102 c.c. non lo prevede, salvo il limite della destinazione e del pari diritto altrui il cui significato - affermava il Tribunale - dovesse essere ricostruito mediante l'interpretazione sistematica del 1° e 2° comma a confronto con le disposizioni in materia di comunione ordinaria. L'art. 884 c.c. – proseguiva il Tribunale - andava interpretato nel senso che ogni comproprietario ha sempre il potere di praticare incavi nel muro – e non solo per fare accorciare la trave immessa dal vicino –, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate, essenzialmente costituite dalla conservazione della stabilità del muro. Tale esegesi discende da un'analisi complessiva dell'art. 884 c.c., il cui 2° comma vieta al comproprietario del muro di farvi incavi o eseguirvi altra opera se ne compromettano la stabilità o in altro modo lo danneggino. Da tale disposizione si ricava, a
6 contrario, che praticare incavi ed eseguire altre opere non dannose nel muro divisorio è attività consentita dalla legge. Proseguiva il Tribunale affermando che “ In questo senso, poi, la considerazione che in forza del 1° comma dell'art. 884 c.c. “il comproprietario è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute”, sicché la condizione di liceità posta dal 2° comma assume un proprio significato soltanto se riferita ad attività diverse da quelle indicate al 1° comma della medesima disposizione.
L'esecuzione delle nicchie e la chiusura delle aperture nel muro oggetto di causa, pertanto, rientrano tra le attività che ogni comproprietario è autorizzato ad eseguire ai sensi dell'art.
884 c.c., a condizione che non ne comprometta la stabilità o lo danneggi in altro modo.
Nessun'altra limitazione è prevista dalla norma con riguardo alla profondità e l'estensione degli incavi o delle altre opere che non danneggino il muro.” Aggiungeva il Tribunale che la volontà del legislatore è stata quella di regolamentare in maniera specifica l'ipotesi in cui la cosa comune sia un muro con funzione divisoria, ed il carattere speciale della norma escludeva una lacuna legis laddove non richiamava i limiti posti dall'art. 1108 e 1102 c.c..
Questa ricostruzione, affermava il Tribunale - è coerente al principio in forza del quale la comunione del muro divisorio va intesa nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, e del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte.
Concludeva, pertanto, che parte attrice non era titolare di proprietà esclusiva sull'area oggetto di domanda e che non sussisteva incertezza in ordine alla consistenza dei confini tra le unità immobiliari delle parti e, conseguentemente, l'esigenza di una pronuncia di accertamento sul punto, non identificandosi la linea di confine con la linea mediana del muro medesimo. Il Tribunale, ancora, affermava che, anche a voler prescindere dall'applicazione dell'art. 884 c.c., quale lex specialis, neppure ai sensi della normativa in tema di comunione ordinaria, ed in specie di cui all'art. 1102 c.c., le opere erano illegittime, mancando la prova che l'uso più intenso della cosa comune da parte dell'altro comproprietario alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti alla comunione: mancava la prova da parte degli attori della necessità di eseguire opere per le quali la profondità dell'incavo altrui o la tamponatura della porta in linea con la facciata del muro prospiciente al proprio immobile sia di ostacolo. Né gli attori hanno contestato specificamente l'esistenza oltre la nicchia di pari di muro da cui poter ricavare altre nicchie. Infine, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da , non ritenendo il solo godimento dell'immobile da parte CP_2 di un comproprietario nell'inerzia dell'altro sufficiente ai fini dell'usucapione, occorrendo un quid pluris rimasto privo di prova.
7 Avverso detta sentenza hanno interposto appello e , in proprio e in Parte_1 Parte_2
qualità di procuratori speciali di , instando per la riforma della sentenza Parte_3 gravata e per l'accoglimento dell'originaria domanda, articolando i motivi di seguito indicati.
Si è costituito nel giudizio , contestando la fondatezza dell'appello Controparte_1 avversario e chiedendone l'integrale rigetto.
Si è costituita nel giudizio , anch'essa contestando la fondatezza dell'appello CP_2 avversario e chiedendone l'integrale rigetto, nonché formulando appello incidentale condizionato, per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse di riformare la sentenza nel senso che ella non abbia fatto un uso del muro conforme al disposto di cui agli artt. 884 e 1102 c.c. Ha insistito in tal caso per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione delle porzioni di muro oggetto di lite.
Con ordinanza del 26/06/2024 è stata fissata per il 25/02/2025 udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini previsti dalla legge. All'esito la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo rubricato “Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 884, 1102 e 1108 cod. civ. Travisamento del fatto”, parte appellante censura la sentenza affermando che il carattere di specialità dell'art. 884 c.c. non comporta l'automatica disapplicazione degli artt. 1102 e 1108 c.c., come sostenuto dal primo giudice, posto che il criterio di specialità non implica l'automatica disapplicazione di ogni disposizione a carattere generale che interferisca con la norma speciale, bensì soltanto di quelle disposizioni (o parti di essa) che concorrono effettivamente a disciplinare la medesima fattispecie. L'eventuale effetto derogativo della norma di cui all'art. 884 cod. civ. si limita alla previsione della facoltà di eseguire un certo genere di interventi, ma non rivela alcun contrasto con la norma di cui all'art. 1102, comma 1, cod. civ.. L'attività volta alla costruzione in appoggio ad una preesistente struttura muraria, e/o alla installazione di travi, chiavi e catene risulta regolata in modo chiaro e completo, mediante una prescrizione che può essere interpretata nel senso di attribuire a ciascuno dei comproprietari una facoltà incondizionata, con il solo limite della interferenza con altre strutture, come espressamente individuato dall'art. 884 cod. civ.. A diversa conclusione occorre giungere in relazione alla facoltà di cui al secondo comma, che non può intendersi come incondizionata, non essendo consentito estrapolare in relazione alla apertura di incavi alcun elemento di specialità e di deroga all'art. 1102 c.c., di tal chè deve essere interpretato nel senso di limitare la facoltà di realizzare dette nicchie alla porzione di muro che non ecceda la ideale metà del muro.
8 2. Con il secondo motivo rubricato “Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 884 e 1102 cod. civ. Travisamento del fatto”, parte appellante afferma che la modalità di sfruttamento della struttura muraria che costituisce un unicum indivisibile è quella che non eccede la ideale linea di mezzeria, poiché tale utilizzo ne impedisce l'uso paritario dell'altro comunista, senza che questi debba essere gravato da oneri di allegazione e di prova in merito alla violazione del condiviso criterio di uso normale, posto che nessuno
è tenuto a giustificare in anticipo la propria domanda prefigurando elementi eccettuativi.
Dalla CTU disposta nel giudizio in cui era parte solo , non a contraddittorio Controparte_1 pieno, ma utilizzabile, emerge, tra l'altro, la pratica impossibilità di sfruttare lo spessore del muro residuo degli appellanti. Ha riproposto, poi, le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado.
***
I motivi di cui sopra possono essere esaminati congiuntamente fra loro in quanto strettamente connessi e sono, ad avviso della Corte, infondati.
Il Tribunale ha compiuto un'analitica, puntuale ed esaustiva esegesi della norma, affermandone la natura speciale rispetto alle norme in materia di comunione ordinaria. Tale natura speciale della norma è condivisa da buona parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. Si ricorda, in tal senso, Cass. n. 13716/2012 per cui “…l'art.
884 c.c. è norma speciale, che prevede limitazioni allo spessore del muro e per la fattispecie da esso disciplinata deroga alle norme generali sulla comunione fra cui l'art. 1102, che regola l'uso della cosa comune, come da consolidata giurisprudenza (Cass. 24.2.1966 n.
572, Cass.
6.3.1968 n. 723, Cass.
5.3.1970 n. 538, Cass. 26.10.1981 n. 5596, Cass.
24.8.1981 n. 4985, Cass. 10.3.1981 n. 1336)”, che richiama molteplici sentenze della Corte di Cassazione, alcune delle quali citate anche dal primo giudice. In particolare, Cass. n.
538/1970 afferma che “L'art 884 cod civ e una norma speciale di stretta interpretazione, che, per la fattispecie da esso disciplinata, deroga alle norme generali sulla comunione fra cui
l'art 1102 cod civ, che regola l'uso della cosa comune. A norma dell'art. 884 c.c. — che va applicato per intero non per parti separate, in quanto l'ultimo comma stabilisce le condizioni di illiceità, richieste, fra l'altro, per le aperture di incavi nel muro comune previste nel primo comma — il comproprietario, senza l'adempimento di alcuna preventiva formalità, può legittimamente praticare nel muro comune gli incavi che non riescano di danno o di pericolo per essi”, nonché Cass. n. 4880/1981 per cui “L'art 884 cod civ, nel regolare le ipotesi di esecuzione di incavi o di altre opere nel muro comune, ne subordina la legittimità all'osservanza del duplice limite derivante dal divieto di compromettere la stabilita del muro
9 stesso ovvero di danneggiarlo in altro modo. Tale divieto, peraltro, articolandosi in una previsione alternativa, fa si che i danni che 'in altro modo' possono derivare al muro comune, per effetto della sua utilizzazione ad opera di uno dei comproprietari, non possono identificarsi con quelli che attengono, compromettendola, alla stabilita attuale o futura del muro medesimo, gia autonomamente contemplati nella prima delle due ipotesi oggetto della suddetta previsione”. In senso conforme anche Cass. n. 13109/1992 che, in fattispecie in cui vi era stato superamento della linea di mezzeria del muro comune, ha affermato “Non ha consistenza, poi, la pretesa che, per effetto della affermata applicabilità dell'art. 884 c.c., fossero considerate del tutto illegittime la nicchia praticata nel muro comune per collocarvi il contatore del gas e le altre opere eseguite nel muro stesso, dal momento che la norma in questione, oltre a disciplinare, nel primo comma, l'ipotesi di appoggio e immissioni di travi e catene, consente espressamente, nel secondo comma, l'esecuzione di incavi e di altre opere, purché non si comprometta la stabilità e non si danneggi in altro modo il muro comune”.
La Corte condivide, in particolare, il percorso argomentativo condotto dal primo giudice nell'interpretare i rapporti fra il primo ed il secondo comma dai quali si ricava che ogni comproprietario ha sempre il potere si praticare incavi nel muro comune, anche senza il consenso dell'altro comproprietario, non solo per fare accorciare la trave immessa dal vicino fino alla metà del muro ove sia stata spinta oltre di cui al primo comma, ma anche oltre la metà del muro con il solo limite, previsto nel secondo comma, costituito dall'esigenza di preservare la conservazione del muro (“Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi”). Non è prevista alcuna altra causa restrittiva e/o limitativa – escluse quelle dannose per la conservazione del muro – riguardo alla profondità e/o estensione degli incavi o delle altre opere. Tale interpretazione è peraltro coerente con il dato, pacifico, neppure oggetto di specifica impugnazione – affermato dal Tribunale - per cui la comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari ha la proprietà assoluta della metà del muro (e del suolo) – secondo una linea mediana ideale da considerarsi come linea di confine delle proprietà esclusive da esso delimitate –, bensì nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, e del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte (cfr., Cass. civ., sez. II, 07/05/1988, n. 3393 e Cass. civ., sez. I, 23/12/2016, n. 26941).
Oppone l'appellante che la specialità della norma non può spingersi fino ad affermare una facoltà incondizionata, “ad libitum” del comproprietario di realizzare incavi nel muro comune, tale da azzerare in sostanza la corrispondente facoltà dell'altro comproprietario, dovendo
10 tale limite individuarsi nella disciplina generale di cui all'art. 1102 c.c., riferendosi precipuamente la specialità dell'art. 884 c.c.. al diritto di imporre al vicino di accorciare la trave precedentemente immessa nel muro comune fino alla metà.
Osserva la Corte che anche accedendo alla suddetta tesi, e volendo interpretare il secondo comma in aderenza ai principi enunciati nell'art. 1102 c.c. – peraltro valutati dal Tribunale nella motivazione della sentenza, seppure, in via alternativa rispetto all'ambito normativo individuato quale applicabile in principalità (ossia appunto l'art. 884 c.c.) – non vi è modo di giungere ad una soluzione diversa da quella fatta propria dal Tribunale. Non è contestato dall'originaria parte attrice-appellante l'esistenza, oltre gli incavi eseguiti dalla parte convenuta-appellata, di parti di muro da cui potere ricavare altre nicchie, circostanza – quest'ultima – che sembra anzi emergere dalla CTU – utilizzabile per la stessa parte appellante anche nel suddetto procedimento, pur essendosi svolta in procedimento non a contraddittorio integro per l'assenza nel giudizio di – posto che l'incavo CP_2 realizzato nell'immobile nella parte in cui sconfina oltre la linea Parte_7
mediana, secondo gli appellanti a seguito dei lavori realizzati nel 1995-1996 (ossia per 3,83 mt quanto all'ampliamento rispetto alla preesistente nicchia di 2,39, della totale lunghezza quindi di mt. 6,22 accertati dal CTU, oltre allo sconfinamento realizzato con la chiusura della finestra posta sul muro di confine con il “retro laboratorio” di mt. 1,65), viene indicato occupare solo una parte dell'intera lunghezza della parete a confine – ossia poco più della metà (pag. 4 e 5 della CTU ove sono indicate le lunghezze del muro non occupate dalle nicchie)– pertanto può ritenersi legittimo da parte di uno dei comproprietari l'utilizzo del muro comune allorchè, come nella specie, non solo la originaria parte attrice non abbia dedotto ed allegato la necessità di eseguire opere per le quali la profondità dell'incavo altrui o la tamponatura della porta sia di ostacolo, come affermato dal Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull'onere spettante all'attore di provare il superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c (Cass. n. 35213/2025), ma anche allorchè vi sia la possibilità per la parte appellante di utilizzare diverse ed altre parti di muro, oltre la nicchia e la tamponatura della finestra, in cui ricavare altri incavi da destinare a spazi espositivi. In sostanza, lo scavo dell'incavo da parte dei gestori del locale di proprietà appellata , destinato a CP_1
esercizio di bar e gelateria non impedisce che il proprietario del confinante locale di proprietà degli appellanti, locato ad esercizio boutique (Louis Vuitton), possa scavare un incavo proprio in altra parte del muro, e quindi nel rispetto degli invocati principi di cui all'art. 1102
c.c. per cui il pari uso della cosa comune non va intesa in senso di uso identico e contemporaneo, ben potendo uno dei comproprietari esercitare un uso più intenso. Si
11 ritiene, infatti, conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, laddove, nel caso di specie, tale possibilità di utilizzo e di realizzazione di altri incavi in altra parte del muro non risulta in alcun modo essere esclusa o impedita;
tanto più che – come condivisibilmente osservato dal Tribunale – dalle fotografie prodotte dalla originaria parte convenuta la merce venduta nel civ. 5 risulta esposta lungo il muro divisorio.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono a carico degli appellanti, liquidate in base al DM n. 55/2024 secondo lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 secondo quanto emerge dagli atti, in ragione della modestia del bene controverso.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 16/2024, del
31/01/2024, del Tribunale di Genova, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante e , in proprio e quali procuratori Parte_1 Parte_2
speciali di , al pagamento delle spese del grado in favore di Parte_3
e di , che liquida in euro 4.200,00 per compensi, CP_2 Controparte_1
oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di ciascuna parte.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 27/02/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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