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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 825/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 825/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. PUGNETTI GIADA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di 1/6/2008) e (2/8/2017). Per_1 Per_2 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per te le condizioni di co mantenimento dei minori contenute nel decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 16/07/2020, con cui era stato disposto che i figli fossero collocati in via prevalente presso la madre e che il padre contribuisse al loro mantenimento con la somma mensile di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal fine ha allegato:
▶che dal mese di dicembre 2024 ive stabilmente presso di lui Per_1
e frequenta sporadicamente la madre;
▶che i pernottamenti di presso di lui sono aumentati. Per_2
Ha, pertanto, chiesto che sia disposto il collocamento prevalente di resso di lui, la revoca del contribuito di mantenimento € 250 da Per_1 versare alla resistente e che quest'ultima contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 150. Ha, inoltre, chiesto che stia Per_2 con lui dal venerdì al lunedì mattina, nella settimana in cui i w ono di sua competenza. In seguito, con la prima memoria ex art. 473-bis 17 cpc, ha modificato le proprie conclusioni chiedendo che la resistente contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200. si è costituita e ha contestato la ricostruzione del CP_1 ricorrente sostenendo:
▶che la collocazione di resso il padre è solo temporanea;
Per_1
▶che permane una rilevante differenza economica tra le parti in quanto il ricorrente ha entrate superiori a quanto dichiarato e non ha spese di alloggio;
▶che è cresciuta e sono aumentate le sue esigenze. Per_2
Ha, pertanto, chiesto che il collocamento di ia deciso all'esito Per_1 di un procedimento di mediazione familiare e che, nel caso di un suo collocamento prevalente presso il padre, sia disposto che i genitori si occupino del mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza. Ha, inoltre, chiesto che l'assegno per sia aumentato a € 380 ovvero, in Per_2 subordine, rivalutato secondo gli indici Istat a € 293,46, nonché di percepire in via esclusiva l'assegno unico. In seguito, nelle note di precisazione delle conclusioni del 06 ottobre 2025, ha modificato le sue domande chiedendo di quantificare in € 100 l'ammontare del contributo a suo carico per il mantenimento di in Per_1
€ 400 il contributo a carico del padre per il mantenimento di Per_2
Il Tribunale, con provvedimenti provvisori del 10/06/2025, ha disposto la collocazione di resso il padre e che stia con il Per_1 Per_2 padre, nei week-end di sua spettanza, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina. Ha, inoltre, aumentato a € 300 l'importo a carico del ricorrente per il mantenimento di e posto a carico della resistente Per_2
l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma di € 150 mensili per Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, vi è accordo tra le parti sull'affidamento condiviso e sul collocamento dei figli, dal momento che la resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha aderito alla richiesta del ricorrente di collocare presso di lui. Tale richiesta risulta peraltro conforme al Per_1 desiderio da n sede di ascolto (vd. verbale del 3/9/2025). Per_1
rimarrà invece collocata prevalentemente presso la madre. Per_2 tri tra e il padre avverranno in base al regime attuato Per_2 con i provvedimenti provvisori, che peraltro avevano cristallizzato il calendario già praticato dalle parti. Il vedrà pertanto la figlia il Parte_1 mercoledì pomeriggio e dal venerdì al l ina, nella settimana in cui i week-end sono di sua competenza, nonché dal mercoledì al venerdì mattina nell'altra settimana. Quanto agli incontri tra e la madre, vista l'età del ragazzo Per_1
(prossimo alla maggiore età), il Collegio ritiene opportuno assecondarne le preferenze, e non imporre un calendario di visite, che saranno concordate tra lui e la madre.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Le parti non hanno dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dall'art. 337-ter co. 5 c.c., gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (17 e 8 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) Quanto a quelle del ricorrente, egli è operaio presso la IS Bon spa e ha documentato un reddito annuo netto pari a € 25.844 nel 2021 (doc. 4),
€ 26.638 nel 2022 (doc. 5), € 25.514 nel 2023 (doc. 6) e di € 26.308 nel 2024 (doc. 11, estratti conto). È proprietario dell'immobile in cui risiede, sito a Praticello di Gattatico (RE), per il quale versa una rata mensile di mutuo pari a € 374 (doc. 3). È onerato, inoltre, da un finanziamento, con rata mensile di € 293,97, contratto per l'acquisto di un veicolo Audi A3 del valore di € 21.500 (doc. 7) nel mese di giugno del 2022. 2) Quanto a quelle della resistente, ella lavora presso la Reggio Children srl e ha documentato un reddito annuo netto pari a € 15.111 nel 2022, € 16.727 nel 2023 ed € 17.962 nel 2024 (doc. 4). È proprietaria per la quota di ¼ dell'immobile in cui risiede, e di alcuni terreni siti a Castelnovo di Sotto (RE) e a Poviglio (RE) (doc. 6). Ha dichiarato di percepire l'assegno di € 80 a titolo di contributo per l'acquisto di alimenti specifici per la figlia celiaca e dagli estratti conto depositati si evince, inoltre, che l'assegno unico ammonta a circa € 467 (doc. 5). Ciò posto, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori del 10 giugno 2025 nella parte in cui aumentano a € 300 l'importo dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento di , e di fissare Per_2 invece in € 200 l'importo che la resistente dovrà pagare per il mantenimento di Per_1
Si ravvisa infatti una – seppur limitata (anche perché la resistente si è limitata ad allegare in modo del tutto generico che il padre disporrebbe di redditi maggiori) – disparità reddituale tra le parti che, rispetto all'epoca del precedente decreto, risulta in parte aggravata dall'attuale suddivisione dell'assegno unico, che in precedenza era riscosso interamente dalla CP_1
Deve inoltre tenersi conto della nuova fascia d'età in cui si trova rispetto all'epoca del decreto;
tale circostanza consente di Per_2 re che le sue esigenze siano aumentate rispetto al passato e controbilancino l'aumento dei tempi di permanenza presso il padre. L'importo che la dovrà pagare al corrisponde invece a CP_1 Parte_1 quanto richiesto da quest'ultimo nel rispetto del principio della domanda.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa alle parti;
-colloca resso il padre e presso la madre;
Per_1 Per_2
-regola le visite come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico della madre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 11/12/2025 Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 825/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. PUGNETTI GIADA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di 1/6/2008) e (2/8/2017). Per_1 Per_2 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per te le condizioni di co mantenimento dei minori contenute nel decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 16/07/2020, con cui era stato disposto che i figli fossero collocati in via prevalente presso la madre e che il padre contribuisse al loro mantenimento con la somma mensile di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal fine ha allegato:
▶che dal mese di dicembre 2024 ive stabilmente presso di lui Per_1
e frequenta sporadicamente la madre;
▶che i pernottamenti di presso di lui sono aumentati. Per_2
Ha, pertanto, chiesto che sia disposto il collocamento prevalente di resso di lui, la revoca del contribuito di mantenimento € 250 da Per_1 versare alla resistente e che quest'ultima contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 150. Ha, inoltre, chiesto che stia Per_2 con lui dal venerdì al lunedì mattina, nella settimana in cui i w ono di sua competenza. In seguito, con la prima memoria ex art. 473-bis 17 cpc, ha modificato le proprie conclusioni chiedendo che la resistente contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200. si è costituita e ha contestato la ricostruzione del CP_1 ricorrente sostenendo:
▶che la collocazione di resso il padre è solo temporanea;
Per_1
▶che permane una rilevante differenza economica tra le parti in quanto il ricorrente ha entrate superiori a quanto dichiarato e non ha spese di alloggio;
▶che è cresciuta e sono aumentate le sue esigenze. Per_2
Ha, pertanto, chiesto che il collocamento di ia deciso all'esito Per_1 di un procedimento di mediazione familiare e che, nel caso di un suo collocamento prevalente presso il padre, sia disposto che i genitori si occupino del mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza. Ha, inoltre, chiesto che l'assegno per sia aumentato a € 380 ovvero, in Per_2 subordine, rivalutato secondo gli indici Istat a € 293,46, nonché di percepire in via esclusiva l'assegno unico. In seguito, nelle note di precisazione delle conclusioni del 06 ottobre 2025, ha modificato le sue domande chiedendo di quantificare in € 100 l'ammontare del contributo a suo carico per il mantenimento di in Per_1
€ 400 il contributo a carico del padre per il mantenimento di Per_2
Il Tribunale, con provvedimenti provvisori del 10/06/2025, ha disposto la collocazione di resso il padre e che stia con il Per_1 Per_2 padre, nei week-end di sua spettanza, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina. Ha, inoltre, aumentato a € 300 l'importo a carico del ricorrente per il mantenimento di e posto a carico della resistente Per_2
l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma di € 150 mensili per Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, vi è accordo tra le parti sull'affidamento condiviso e sul collocamento dei figli, dal momento che la resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha aderito alla richiesta del ricorrente di collocare presso di lui. Tale richiesta risulta peraltro conforme al Per_1 desiderio da n sede di ascolto (vd. verbale del 3/9/2025). Per_1
rimarrà invece collocata prevalentemente presso la madre. Per_2 tri tra e il padre avverranno in base al regime attuato Per_2 con i provvedimenti provvisori, che peraltro avevano cristallizzato il calendario già praticato dalle parti. Il vedrà pertanto la figlia il Parte_1 mercoledì pomeriggio e dal venerdì al l ina, nella settimana in cui i week-end sono di sua competenza, nonché dal mercoledì al venerdì mattina nell'altra settimana. Quanto agli incontri tra e la madre, vista l'età del ragazzo Per_1
(prossimo alla maggiore età), il Collegio ritiene opportuno assecondarne le preferenze, e non imporre un calendario di visite, che saranno concordate tra lui e la madre.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Le parti non hanno dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dall'art. 337-ter co. 5 c.c., gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (17 e 8 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) Quanto a quelle del ricorrente, egli è operaio presso la IS Bon spa e ha documentato un reddito annuo netto pari a € 25.844 nel 2021 (doc. 4),
€ 26.638 nel 2022 (doc. 5), € 25.514 nel 2023 (doc. 6) e di € 26.308 nel 2024 (doc. 11, estratti conto). È proprietario dell'immobile in cui risiede, sito a Praticello di Gattatico (RE), per il quale versa una rata mensile di mutuo pari a € 374 (doc. 3). È onerato, inoltre, da un finanziamento, con rata mensile di € 293,97, contratto per l'acquisto di un veicolo Audi A3 del valore di € 21.500 (doc. 7) nel mese di giugno del 2022. 2) Quanto a quelle della resistente, ella lavora presso la Reggio Children srl e ha documentato un reddito annuo netto pari a € 15.111 nel 2022, € 16.727 nel 2023 ed € 17.962 nel 2024 (doc. 4). È proprietaria per la quota di ¼ dell'immobile in cui risiede, e di alcuni terreni siti a Castelnovo di Sotto (RE) e a Poviglio (RE) (doc. 6). Ha dichiarato di percepire l'assegno di € 80 a titolo di contributo per l'acquisto di alimenti specifici per la figlia celiaca e dagli estratti conto depositati si evince, inoltre, che l'assegno unico ammonta a circa € 467 (doc. 5). Ciò posto, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori del 10 giugno 2025 nella parte in cui aumentano a € 300 l'importo dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento di , e di fissare Per_2 invece in € 200 l'importo che la resistente dovrà pagare per il mantenimento di Per_1
Si ravvisa infatti una – seppur limitata (anche perché la resistente si è limitata ad allegare in modo del tutto generico che il padre disporrebbe di redditi maggiori) – disparità reddituale tra le parti che, rispetto all'epoca del precedente decreto, risulta in parte aggravata dall'attuale suddivisione dell'assegno unico, che in precedenza era riscosso interamente dalla CP_1
Deve inoltre tenersi conto della nuova fascia d'età in cui si trova rispetto all'epoca del decreto;
tale circostanza consente di Per_2 re che le sue esigenze siano aumentate rispetto al passato e controbilancino l'aumento dei tempi di permanenza presso il padre. L'importo che la dovrà pagare al corrisponde invece a CP_1 Parte_1 quanto richiesto da quest'ultimo nel rispetto del principio della domanda.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa alle parti;
-colloca resso il padre e presso la madre;
Per_1 Per_2
-regola le visite come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico della madre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 11/12/2025 Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli