CASS
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2025, n. 18442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18442 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH NU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
il P.G. in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18442 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 13/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato MA CC per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, per avere, nell'istanza intesa ad ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato, nel procedimento penale n. 298/2017 R.G. Trib., attestato falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito e, in particolare, per l'anno 2016 di avere percepito un reddito pari a 4.000 euro a fronte dei 14.671,68 realmente percepiti. La Corte territoriale, richiamato il contenuto del gravame con il quale la difesa aveva contestato che i redditi da lavoro dipendente che sarebbero dovuti derivare dall'attività lavorativa svolta alle dipendenze della moglie non sarebbero mai stati percepiti, ha richiamato le dichiarazioni del teste di P.G. da cui era emerso che la moglie del ricorrente aveva già versato i contributi legati alle mensilità dovute al marito e che, comunque, nella sfera giuridica dell'imputato esisteva un credito certo, liquido ed esigibile. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'CC affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Contesta la difesa che la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza rispondere alle censure difensive mosse con l'atto di gravame da cui emergeva che CC non aveva inserito, nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio, le somme oggetto dell'accertamento, in quanto mai percepite, come documentalnnente provato. 3. Il P.G., in persona della sostituta Lidia Giorgio, ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Si legge nella sentenza di primo grado che CC, in data 28.8.2017, aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria di essere 2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato inserendo nel proprio nucleo familiare solo la figlia EV, escludendo espressamente la moglie con la quale era in corso separazione giudiziale. L'imputato attestava di avere percepito per l'anno 2015, reddito pari a 5.000 euro e 4.000 per il 2016, provenienti da indennità di disoccupazione e regalie in denaro da parte della madre. Il Tribunale rilevava che dalla documentazione redatta dalla Direzione Provinciale di Reggio Calabria della Agenzia delle Entrate, come ripercorsa dal' teste IP, era emerso che l'imputato, nell'anno 2016 aveva percepito le somme indicate nell'imputazione. 3. Condivisibilmente il ricorrente rileva che la Corte territoriale non si è confrontata con il motivo di appello proposto con il quale si era dimostrato1 anche mediante produzione documentale, che la moglie dell'CC, già sua datrice di lavoro, aveva sì versato i contributi dovuti ma non anche corrisposto i relativi emolumenti, oggetto della pregressa attività lavorativa, il cui ammontare sarebbe stato tale da superare i limiti previsti per l'ammissione al patrocinio. Rileva che dai documenti prodotti, si evince che era stato avviato un accertamento, ad opera dell'Ispettorato del Lavoro, per mancata corresponsione degli emolumenti. Dal verbale di accertamento ispettivo del 10 febbraio 2017 a cura dell'Ispettorato del Lavoro, poi, si ricavava che CC era stato occupato dal 1/10/2015 al 23/8/2016 presso il Caffè EV di LI IA, moglie del ricorrente, non erano state corrisposte le spettanze retributive relative all'intero periodo da ottobre 2015 ad agosto 2016 nonché i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità per gli anni 2015 e 2016 oltre il TFR. Emergeva, altresì, che la IA veniva diffidata a corrispondere al lavoratore le somme come sopra determinate. Alla diffida faceva seguito (sempre allegata all'atto di gravame) la nota dell'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, datata 18 giugno 2018, nella quale si dava atto che alla notifica non era seguito alcun tentativo di conciliazione pertanto, determinato l'importo spettante al lavoratore in misura pari a euro 16.216,83 (dunque, superiore a quanto ritenuto accertato dal teste escusso), era disposto che la diffida accertativa acquisisse valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. La Corte territoriale si è limitata a richiamare le emergenze dibattimentali e in specie le dichiarazioni del teste IP il quale aveva eseguito accertamenti cartolari presso l'Anagrafe Tributaria da cui sarebbe emerso che CC aveva percepito redditi da lavoro dipendente per l'anno 2016 pari a 14.671,68. 3 La Corte territoriale nell'assumere che CC fosse - "titolare" con riferimento all'anno 2016 di reddito da lavoro dipendente ha legato tale circostanza al versamento dei contributi corrisposti dal datore di lavoro che, di per sé, non costituiva prova della corresponsione delle spettanze e di seguito ha argomentato che "non rileva" che detto reddito non fosse stato in concreto percepito poiché, comunque esisteva "nella sfera giuridica" del ricorrente, un diritto di credito certo liquido ed esigibile. Ad avviso di questo Collegio, la Corte territoriale, così opinando, innanzitutto non si è confrontata con l'imputazione elevata a carico dell'CC laddove si legge, redditi "realmente percepiti" e non piuttosto a "crediti certi, liquidi ed esigibili", che, peraltro, il ricorrente secondo quando dedotto e allegato, aveva pure provato ad azionare, senza esito, per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, come risultava dalla documentazione allegata. 4. Il richiamo alla "titolarità" operato dalla Corte territoriale non è certo sufficiente allo scopo, ove si consideri che l'art. 76 d.P.R. citato, nel descrivere le condizioni per l'ammissione, prevede che «può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito...». Il riferimento, al reddito imponibile operato dalla norma, non può che essere quello contenuto nel T.U. delle imposte sui redditi emesso con d.P.R. 22 dicembre 1987 n. 917 che all'art. 1 stabilisce «presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro» rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6. La regola dell'imposizione tributaria sui redditi da lavoro dipendente è posta dagli artt. 7 e 51, co. 1, T.U.I.R. in base ai quali, ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Si tratta del c.d. principio di cassa in base al quale, per qualsiasi erogazione che abbia titolo nel rapporto di lavoro, ai fini del prelievo fiscale si ha riguardo non al momento in cui viene in essere il diritto del dipendente a percepire le spettanze ma al momento in cui le stesse vengano effettivamente percepite perché dalla effettiva percezione scaturisce l'imposizione. Quanto alla "determinazione del reddito di lavoro dipendente" l'art. 51 statuisce che detto reddito «è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in 4 genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono». Sul punto questa Corte di legittimità ha precisato, sia pure con riferimento agli interessi corrisposti sui crediti, che «in tema di imposte sui redditi, gli interessi corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate (...) alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, soggiacciono al c.d. principio di cassa, dovendosi avere riguardo al momento non già della relativa maturazione bensì a quello della relativa percezione, quest'ultima costituendo il momento decisivo ai fini della imposizione fiscale (Sez. Trib., n. 5575 del 26/10/2010 dep. 2011). Che il concetto di "titolarità" utilizzato dalla Corte non fosse sufficiente lo si ricava, altresì, dalla lettura dell'art. 6, co. 2 T.U.I.R. che espressamente prevede che, sia pure con riferimento a spettanze di altra natura e con riferimento ai "crediti", che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Dunque, il riferimento non è ai crediti tout court ma ai proventi che dalla loro eventuale cessione siano derivati. Ancora, il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio in esame a chi non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale, ha voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di coloro i quali siano conviventi e contribuiscano al menage familiare, prevedendo espressamente al secondo comma dell'art. 76 d.P.R. cit. che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante». 5. A fronte di quanto fin qui osservato va, ulteriormente, rilevato che se l'accesso al patrocinio serve a rimuovere, in armonia con l'art. 3, co. 2, Cost. le difficoltà che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, per garantire l'effettività del diritto di agire e difendersi in giudizio che l'art. 24, co. 2 Cost. qualifica come diritto inviolabile, in una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame, le stesse non possono che essere inquadrate nel sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti «a fronte della quale l'accertamento della condizione di "non abbiente" 5 DePOSITI99 /J-3° _AUDI:à/ARI° IL FUNZIO Doass Caliendo deve attingere a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di giudizio» (Sez. 4, n. 28810 del 10.5.2023, Rv. 284808 ,-01). Il richiamo alla "effettività dei redditi" lo si ritrova anche nella pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, in cui si è affermato il principio secondo cui, anche nel caso in cui «la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 115 del 2022, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente previste e disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002» (sent. n. 14723 del 12/05/2020) L'opzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale non risponde né alla previsione dell'art. 24, co.3, Cost. né dell'art.6 CEDU né, infine, alla ratio dell'istituto che è quella di esentare dalle spese di difesa coloro i quali, diversamente, non potrebbero avere accesso alla difesa. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Deciso il 13 febbraio 2025 La Cs 9Iiera est. Il Pre ente Mar. re &Arena VA OV 6
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
il P.G. in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18442 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 13/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato MA CC per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, per avere, nell'istanza intesa ad ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato, nel procedimento penale n. 298/2017 R.G. Trib., attestato falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito e, in particolare, per l'anno 2016 di avere percepito un reddito pari a 4.000 euro a fronte dei 14.671,68 realmente percepiti. La Corte territoriale, richiamato il contenuto del gravame con il quale la difesa aveva contestato che i redditi da lavoro dipendente che sarebbero dovuti derivare dall'attività lavorativa svolta alle dipendenze della moglie non sarebbero mai stati percepiti, ha richiamato le dichiarazioni del teste di P.G. da cui era emerso che la moglie del ricorrente aveva già versato i contributi legati alle mensilità dovute al marito e che, comunque, nella sfera giuridica dell'imputato esisteva un credito certo, liquido ed esigibile. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'CC affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Contesta la difesa che la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza rispondere alle censure difensive mosse con l'atto di gravame da cui emergeva che CC non aveva inserito, nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio, le somme oggetto dell'accertamento, in quanto mai percepite, come documentalnnente provato. 3. Il P.G., in persona della sostituta Lidia Giorgio, ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Si legge nella sentenza di primo grado che CC, in data 28.8.2017, aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria di essere 2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato inserendo nel proprio nucleo familiare solo la figlia EV, escludendo espressamente la moglie con la quale era in corso separazione giudiziale. L'imputato attestava di avere percepito per l'anno 2015, reddito pari a 5.000 euro e 4.000 per il 2016, provenienti da indennità di disoccupazione e regalie in denaro da parte della madre. Il Tribunale rilevava che dalla documentazione redatta dalla Direzione Provinciale di Reggio Calabria della Agenzia delle Entrate, come ripercorsa dal' teste IP, era emerso che l'imputato, nell'anno 2016 aveva percepito le somme indicate nell'imputazione. 3. Condivisibilmente il ricorrente rileva che la Corte territoriale non si è confrontata con il motivo di appello proposto con il quale si era dimostrato1 anche mediante produzione documentale, che la moglie dell'CC, già sua datrice di lavoro, aveva sì versato i contributi dovuti ma non anche corrisposto i relativi emolumenti, oggetto della pregressa attività lavorativa, il cui ammontare sarebbe stato tale da superare i limiti previsti per l'ammissione al patrocinio. Rileva che dai documenti prodotti, si evince che era stato avviato un accertamento, ad opera dell'Ispettorato del Lavoro, per mancata corresponsione degli emolumenti. Dal verbale di accertamento ispettivo del 10 febbraio 2017 a cura dell'Ispettorato del Lavoro, poi, si ricavava che CC era stato occupato dal 1/10/2015 al 23/8/2016 presso il Caffè EV di LI IA, moglie del ricorrente, non erano state corrisposte le spettanze retributive relative all'intero periodo da ottobre 2015 ad agosto 2016 nonché i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità per gli anni 2015 e 2016 oltre il TFR. Emergeva, altresì, che la IA veniva diffidata a corrispondere al lavoratore le somme come sopra determinate. Alla diffida faceva seguito (sempre allegata all'atto di gravame) la nota dell'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, datata 18 giugno 2018, nella quale si dava atto che alla notifica non era seguito alcun tentativo di conciliazione pertanto, determinato l'importo spettante al lavoratore in misura pari a euro 16.216,83 (dunque, superiore a quanto ritenuto accertato dal teste escusso), era disposto che la diffida accertativa acquisisse valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. La Corte territoriale si è limitata a richiamare le emergenze dibattimentali e in specie le dichiarazioni del teste IP il quale aveva eseguito accertamenti cartolari presso l'Anagrafe Tributaria da cui sarebbe emerso che CC aveva percepito redditi da lavoro dipendente per l'anno 2016 pari a 14.671,68. 3 La Corte territoriale nell'assumere che CC fosse - "titolare" con riferimento all'anno 2016 di reddito da lavoro dipendente ha legato tale circostanza al versamento dei contributi corrisposti dal datore di lavoro che, di per sé, non costituiva prova della corresponsione delle spettanze e di seguito ha argomentato che "non rileva" che detto reddito non fosse stato in concreto percepito poiché, comunque esisteva "nella sfera giuridica" del ricorrente, un diritto di credito certo liquido ed esigibile. Ad avviso di questo Collegio, la Corte territoriale, così opinando, innanzitutto non si è confrontata con l'imputazione elevata a carico dell'CC laddove si legge, redditi "realmente percepiti" e non piuttosto a "crediti certi, liquidi ed esigibili", che, peraltro, il ricorrente secondo quando dedotto e allegato, aveva pure provato ad azionare, senza esito, per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, come risultava dalla documentazione allegata. 4. Il richiamo alla "titolarità" operato dalla Corte territoriale non è certo sufficiente allo scopo, ove si consideri che l'art. 76 d.P.R. citato, nel descrivere le condizioni per l'ammissione, prevede che «può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito...». Il riferimento, al reddito imponibile operato dalla norma, non può che essere quello contenuto nel T.U. delle imposte sui redditi emesso con d.P.R. 22 dicembre 1987 n. 917 che all'art. 1 stabilisce «presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro» rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6. La regola dell'imposizione tributaria sui redditi da lavoro dipendente è posta dagli artt. 7 e 51, co. 1, T.U.I.R. in base ai quali, ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Si tratta del c.d. principio di cassa in base al quale, per qualsiasi erogazione che abbia titolo nel rapporto di lavoro, ai fini del prelievo fiscale si ha riguardo non al momento in cui viene in essere il diritto del dipendente a percepire le spettanze ma al momento in cui le stesse vengano effettivamente percepite perché dalla effettiva percezione scaturisce l'imposizione. Quanto alla "determinazione del reddito di lavoro dipendente" l'art. 51 statuisce che detto reddito «è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in 4 genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono». Sul punto questa Corte di legittimità ha precisato, sia pure con riferimento agli interessi corrisposti sui crediti, che «in tema di imposte sui redditi, gli interessi corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate (...) alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, soggiacciono al c.d. principio di cassa, dovendosi avere riguardo al momento non già della relativa maturazione bensì a quello della relativa percezione, quest'ultima costituendo il momento decisivo ai fini della imposizione fiscale (Sez. Trib., n. 5575 del 26/10/2010 dep. 2011). Che il concetto di "titolarità" utilizzato dalla Corte non fosse sufficiente lo si ricava, altresì, dalla lettura dell'art. 6, co. 2 T.U.I.R. che espressamente prevede che, sia pure con riferimento a spettanze di altra natura e con riferimento ai "crediti", che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Dunque, il riferimento non è ai crediti tout court ma ai proventi che dalla loro eventuale cessione siano derivati. Ancora, il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio in esame a chi non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale, ha voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di coloro i quali siano conviventi e contribuiscano al menage familiare, prevedendo espressamente al secondo comma dell'art. 76 d.P.R. cit. che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante». 5. A fronte di quanto fin qui osservato va, ulteriormente, rilevato che se l'accesso al patrocinio serve a rimuovere, in armonia con l'art. 3, co. 2, Cost. le difficoltà che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, per garantire l'effettività del diritto di agire e difendersi in giudizio che l'art. 24, co. 2 Cost. qualifica come diritto inviolabile, in una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame, le stesse non possono che essere inquadrate nel sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti «a fronte della quale l'accertamento della condizione di "non abbiente" 5 DePOSITI99 /J-3° _AUDI:à/ARI° IL FUNZIO Doass Caliendo deve attingere a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di giudizio» (Sez. 4, n. 28810 del 10.5.2023, Rv. 284808 ,-01). Il richiamo alla "effettività dei redditi" lo si ritrova anche nella pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, in cui si è affermato il principio secondo cui, anche nel caso in cui «la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 115 del 2022, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente previste e disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002» (sent. n. 14723 del 12/05/2020) L'opzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale non risponde né alla previsione dell'art. 24, co.3, Cost. né dell'art.6 CEDU né, infine, alla ratio dell'istituto che è quella di esentare dalle spese di difesa coloro i quali, diversamente, non potrebbero avere accesso alla difesa. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Deciso il 13 febbraio 2025 La Cs 9Iiera est. Il Pre ente Mar. re &Arena VA OV 6