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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 372/2024 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6479/2023 deliberata il
21.6.2023 e pubblicata il 23.6.2023 (n. 5233/2019 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Patrizia Piepoli (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., difeso dall'avv. Maria Teresa Mastrangelo (c.f.
) C.F._3 domicilio digitale: . apoli.it; Email_2 Email_3 CP_1
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
“Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1 Parte_1
, allegava che: 1) in data 08/09/2014, alle ore 13:45 circa, in transitava a
[...] CP_1 piedi nell'isola pedonale di Via Toledo, sul marciapiedi di destra, allorquando, CP_1 giunta in prossimità di piazzetta Augusteo, rovinava al suolo, a causa della presenza di una sconnessione dalla pavimentazione della strada, dovuta ad alcune mattonelle rotte e non in asse;
2) che la sconnessione della pavimentazione non era visibile perché celata da un gruppo di pedoni che la precedevano e non era segnalata, traducendosi in un pericolo occulto;
3) che, a seguito della caduta, riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorsa e trasportata, a mezzo 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dei
Pellegrini di dove i sanitari le diagnosticavano: “frattura sottocapitata del CP_1 femore dx”; 4) che a seguito del sinistro, si rendeva necessario impiantare una protesi biarticolata, come da cartella clinica della Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes;
5) che, dopo un lungo periodo di cure e riabilitazioni, riportava un danno biologico nella misura del 23%, come da consulenza di parte in atti. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione Controparte_1 dell'evento dannoso dedotto, e, per l'effetto, condannare il al risarcimento, in CP_1 proprio favore, delle seguenti somme: € 91.000,00 per danno biologico nella misura del
23%, € 4.000,00 per ITT per gg 40, € 2.000,00 per I.T.P. al 50% gg 40, € 500,00 per
I.T.P. al 25% per gg 20, € 500,00 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.05.19, si costituiva in giudizio il in persona del sindaco p.t., il quale, deduceva Controparte_1
l'infondatezza della pretesa attorea, essendo l'evento dipeso esclusivamente dall'incauta condotta della persona danneggiata, idonea ad interrompere il nesso di causalità. La parte convenuta contestava, inoltre, i danni subiti sia nell'an che nel quantum e impugnava la documentazione prodotta. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva applicarsi il concorso di colpa ex art. 1227 cc. e, in via ulteriormente gradata, chiedeva di diminuire il quantum della pretesa, con vittoria delle spese di lite.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del in Parte_1 Controparte_1 persona del p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.090,00 per CP_2 compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
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IV sezione civile
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate in Parte_1 separato decreto.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame Parte_1
, ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
[...]
“- accogliere il proposto appello;
- per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella produzione del sinistro per cui è causa;
Controparte_1
- condannare il al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
delle seguenti somme:
[...]
€. 70.000,00 per danno biologico nella misura del 18%;
€. 1.500,00 per giorni 15 di I.T.T.;
€. 1.500,00 per giorni 30 di I.T.P. al 50%;
€. 4.900,00 per giorni 197 di I.T.P. al 25%:
€. 180,00 per spese mediche riconosciute;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- condannare il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane, nonché alla refusione delle spese della CTU medico-legale del primo grado di giudizio.”.
Il si è opposto all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“… si ritiene , conclusivamente, che codesta Ecc. ma Corte debba valutare la pronunzia gravata come esente dai vizi contestati da controparte e quindi confermarla , rigettando pertanto il proposto appello.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 15.4.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., nella forma e con i termini stabiliti dall'art. 352 cod. proc. civ., come innovato con d.lgs. 149/2022.
§ - LA RESPONSABILITA' NELL'EVENTO
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda dell'attrice argomentando che “L'unico teste escusso infatti, riferiva una condotta non Testimone_1 pienamente coincidente con i fatti allegati in citazione. Questi, infatti, dichiarava: “ero presente al momento dell'incidente. Era l'8.9.14, verso ora di pranzo. Io lavoravo nella tabaccheria a via Sergente Maggiore, nei pressi di via Toledo, avevo appena chiuso per
l'ora di pranzo. L'attrice, insieme alla figlia ed al figlio, erano venuti a prendermi vicino alla tabaccheria. Stavamo camminando per via Toledo, in direzione Piazza Carità. Io stavo parlando con il figlio dell'attrice, leggermente dietro la stessa, che parlava con la
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figlia. C'era molta folla. Una signora davanti all'attrice, camminando, ha alzato, con il piede, una mattonella ampia che non era ben fissata a terra. Conseguentemente, l'attrice ha messo il piede sulla medesima mattonella ed è caduta a terra. Si è trattato di un attimo. L'insidia non era segnalata, né transennata. C'era molta gente. La caduta è avvenuta in prossimità di piazzetta Augusteo;
il marciapiede era sul lato destro, guardando verso piazza Carità. È stata chiamata l'ambulanza, che è arrivata subito. La signora è caduta sul fianco destro, era dolorante e non si è rialzata. Sono stati i medici dell'ambulanza ad alzarla”.
Va, infatti, evidenziato che, nell'atto introduttivo del giudizio, non veniva fatto alcun riferimento al fatto che la mattonella fosse stata alzata dal passaggio di un altro pedone, essendo, invece, indicato che i pedoni che precedevano l'attrice celavano l'insidia stessa. La medesima condotta allegata in citazione era, inoltre, descritta nella lettera di messa in mora (senza alcun riferimento alla dinamica descritta dal teste).
Si evidenzia, inoltre, che, dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale dei
Pellegrini del 08.09.14, risulta che l'istante dichiarava di avere subito una “caduta accidentale in strada”, senza alcuna indicazione della sconnessione della pavimentazione o del fatto che la mattonella era stata sollevata dal passaggio di altro pedone.
La parte attrice, su cui gravava il relativo onere, non forniva, pertanto, una piena e convincente prova del verificarsi dell'evento come descritto in citazione.”.
ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Parte_1
Tribunale, nel rilevare che, nell'atto introduttivo, essa attrice non aveva fatto riferimento alla circostanza che la mattonella si fosse alzata al passaggio di un altro pedone e che nel referto del Pronto Soccorso si facesse riferimento ad una caduta accidentale, “… non ha ritenuto di fare alcun ulteriore sforzo logico-deduttivo; sarebbe stato sufficiente chiedersi come mai una “mattonella”, costituente la pavimentazione stradale della centralissima Via Toledo in possa CP_1 improvvisamente alzarsi al passaggio di un pedone: è evidente che se ciò è potuto accadere è solo perché la detta mattonella era già rotta, sconnessa e non in asse, come chiaramente si evince dalle fotografie e dalla perizia tecnica di parte versata in atti.”.
Ha aggiunto che la ricostruzione dei fatti resa dal testimone, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, non è assolutamente in contrasto con la descrizione dell'accaduto riportata in citazione, perché, da quanto riferito dal teste, emerge che la caduta rovinosa di essa appellante non fu provocata da una propria disattenzione o imprudenza, ma solo ed esclusivamente da una mattonella sconnessa (o, usando le parole utilizzate dal teste : “ che non era ben fissata a terra”). Tes_1
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Ha puntualizzato che la circostanza che al momento del sinistro vi erano dei pedoni che la precedevano chiarisce come lei non abbia potuto avvedersi dell'insidia che la detta mattonella rotta, sconnessa e non in asse poteva costituire, atteso soprattutto il fatto che tale “insidia” non era in alcun modo segnalata o delimitata.
Ha precisato che è privo di rilevo il fatto che, nel verbale del Pronto
Soccorso dell'8.9.2014, si faccia riferimento ad una “caduta accidentale in strada”, senza alcuna indicazione della sconnessione della pavimentazione o del fatto che la mattonella era stata sollevata dal passaggio di altro pedone. Infatti, è notorio che nel verbale di pronto soccorso i sanitari riportano le dichiarazioni rese dall'infortunato circa l'accaduto in maniera assolutamente succinta, senza alcuna possibilità per il dichiarante di verificare quanto descritto o dilungarsi in precisazioni e specificazioni, essendo essi impegnati a prestare al paziente le cure più appropriate. Comunque, il referto non presenta alcuna contraddizione con la dinamica del sinistro riferita in citazione, ma, al più, un'imprecisione sullo svolgimento del sinistro stesso.
Ha lamentato che, nella sentenza appellata, non vi è alcun accenno ai rilievi fotografici dello stato dei luoghi e alla relazione tecnica di parte in cui viene ampiamente descritta la “scena” dell'incidente, che mettono in chiara evidenza lo stato di criticità della pavimentazione del marciapiede, nel punto in cui è avvenuto il sinistro, e la mancanza di qualsiasi forma di misura sicurezza e di segnaletica che avvisasse i malcapitati passanti del pericolo.
Ha richiamato l'esito della relazione del c.t.u., sia ove ha dichiarato la sussistenza del nesso di causalità, sia ove ha determinato i postumi permanenti nel 18% e l'invalidità temporanea totale (15 giorni) e parziale (30 giorni al 50% e
197 giorni al 25%).
I motivi meritano reiezione.
La Corte di legittimità ha affermato, in tema di danni da cose in custodia, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo
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IV sezione civile alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016;
Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 18100/2020;
Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024). La Corte Suprema ha ribadito, in materia, che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (così Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
conformi: Cass. n. 21972/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 2376/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è quella che, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Nella fattispecie, risulta acquisito – come ha narrato la stessa
[...]
– che l'evento dannoso avvenne nel primo pomeriggio Parte_1 dell'8.9.2014, all'incirca verso le 13,45, nella centralissima via Toledo, in CP_1
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Lo scenario rappresentato dalla medesima danneggiata, dunque, induce a ritenere che la mattonella dissestata fosse stata agevolmente visibile, tenuto conto del lumeggiamento naturale esistente in quel momento, e, conseguentemente, facilmente evitabile, da parte di , Parte_1 mediante l'adozione della normale diligenza. E ciò pure nell'ipotesi in cui la si fosse leggermente alzata al passaggio di un altro pedone, tenuto Parte_2 conto che un incedere avveduto ed attento avrebbe consentito di scorgere l'effrazione della pavimentazione ed evitarla.
In definitiva, le modalità di svolgimento del fatto inducono a ritenere che il sinistro va ascritto, sotto il profilo eziologico, alla condotta tenuta da
[...]
e non all'intriseco dinamismo della cosa in custodia del Parte_1
(il marciapiede). CP_1
Le considerazioni che precedono assorbono il motivo di gravame derivante dal contrasto, evidenziato dal Tribunale di Napoli, tra la dinamica dell'evento fornita da , con l'atto di citazione e con la Parte_1 lettera di messa in mora inoltrata al nei quali non fa alcun riferimento CP_1 al sollevamento della mattonella dovuta al passaggio di altro pedone, ove essa rievoca “… che la caduta era causata da una sconnessione della pavimentazione stradale dovuta ad alcune mattonelle rotte e non in asse, come evidenziato nella documentazione fotografica che si produce;
” (così nell'atto di citazione) e la differente versione fornita dal teste . Sul punto, peraltro, è Testimone_1 inconferente la doglianza articolata dall'appellante, secondo cui il Tribunale “… non ha ritenuto di fare alcun ulteriore sforzo logico-deduttivo …” per ritenere equipollenti le due versioni dell'evento (?), in quanto non spetta al giudice rendere compatibili od assimilare differenti narrazioni del medesimo evento dannoso, ma grava sull'attore l'onere di esporre i fatti “in modo chiaro e specifico”
(art. 163 comma III n. 4) cod. proc. civ.) e di fornire la prova in perfetta corrispondenza con la prospettazione iniziale, senza alcuna possibilità di immutazione in corso di causa, tantomeno a seguito della deposizione di un testimone.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, sebbene con le rettifiche nella motivazione sopra riportate.
§ - LE SPESE DI CAUSA
La rinnovata soccombenza di , in questo secondo Parte_1 grado, ne comporta la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
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IV sezione civile
147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed alla somma domandata con l'atto di citazione.
In definitiva, la causa va ritenuta di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 e, pertanto, possono trovare applicazione i parametri di cui alla tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, riferiti allo scaglione predetto e ridotti alla misura minima del 50% (art. 4 comma 1 d.cit.), in ragione della bassa complessità delle questioni trattate.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6479/2023 deliberata il
21.6.2023 e pubblicata il 23.6.2023 (n. 5233/2019 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del secondo Parte_1 grado del giudizio che liquida, in favore del in € Controparte_1
7.158,50 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il versamento Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 22 aprile 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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