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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1562/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
STORACI IN, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2872/2020 depositato il 04/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3938/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 06/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013/012/SC/000000044/0/004 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2013
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013/012/SC/000000044/0/004 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da atti e da verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2872/20 R.G.R., Resistente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione numero 2013/012/SC/000000044/0/004 con il quale era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 18.882,00 per imposta di registro relativa alla sentenza n°44/2013 emessa dal Tribunale di Siracusa -
Sezione distaccata di Augusta, depositata il 27.3.2013, con cui era stata dichiarata sciolta la comunione ereditaria esistente tra Nominativo_1 , Nominativo_2 , Resistente_1 , Nominativo_3 , Nominativo_4 e Nominativo_5 in relazione all'immobile sito in Augusta, Indirizzo_1, distinto nel N.C.T. al foglio Dati_Catastali_1
attribuendo a Nominativo_4, Nominativo_6 e Nominativo_5 la quota dei 9/40 ciascuno dell'immobile predetto e a Nominativo_3 la quota dei 13/40 ed era stata, altresì, dichiarata l'indivisibilità del bene immobile suddetto e disposta, con separata ordinanza, la vendita dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate, invero, con l'avviso di liquidazione impugnato, aveva applicato, ai sensi degli artt.
37 e 8 tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986 l'imposta di registro nella misura dell'1% del valore dell'immobile “deciso in sede giurisdizionale”, facendo riferimento al valore individuato in sede di consulenza tecnica di ufficio e determinato in € 1.886.150,00.
In seno al ricorso la contribuente ha lamentato l'errata applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale in assenza di un trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale (che si sarebbe realizzato solo dopo la vendita del bene disposta dal giudice con ordinanza separata) e l'erroneità del valore presunto, in quanto il CTU aveva considerato il terreno come edificabile nonostante si trattasse di un terreno agricolo di considerevole minor valore.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l'Ufficio ha controdedotto sostenendo la legittimità del proprio operato.
Con memorie illustrative tempestivamente depositate, la contribuente ha ribadito le proprie difese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n°3938/05/2019, ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato sul presupposto che la sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Augusta di cui sopra non ha avuto effetto traslativo o costitutivo di diritti reali, né reca accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, per cui l'atto giudiziale avrebbe dovuto essere tassato in misura fissa e non in misura proporzionale. Inoltre, ha condannato l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che essa è errata nel punto in cui afferma che “le quote erano state già costituite al momento del decesso del dante causa
Nom._7, avvenuto in data Data_Morte_1 e ufficializzate nella dichiarazione di successione ereditaria registrata il 14.01.1997, quindi in epoca di molto precedente rispetto a quella della pronuncia in questione. Pertanto, poiché la sentenza del 27.3.2013 del Tribunale di Siracusa, sez. di Augusta non ha effetto traslativo della proprietà o costitutivo di diritti reali, né reca accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (in quanto gli stessi erano stati già costituiti nel 1996 per via di successione mortis causa), l'atto giudiziale deve essere tassato in termine fisso e non proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. D del D.p.r. 131/1986”. Invero, a seguito del decesso di Nominativo_7, avvenuto in data Data_Morte_1, veniva presentata la Dichiarazione di successione Numero_1, registrata il 14/01/1997, nella quale si indicava come unica erede, Nominativo_3
con la conseguenza che non è corretta l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale “la sentenza del 27.3.2013 del Tribunale di Siracusa, sez. di Augusta non ha effetto traslativo della proprietà o costitutivo di diritti reali, né reca accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (in quanto gli stessi erano stati già costituiti nel 1996 per via di successione mortis causa)”. Se così fosse, Nominativo_1 , Nominativo_2, Resistente_1 quali eredi di Nominativo_6 , Nominativo_3 e Nominativo_4
contro
Nominativo_5, non avrebbero avuto interesse alcuno ad instaurare, avanti al Tribunale Civile, una causa di divisione ereditaria, conclusasi con la sentenza n. 44/2013 del 17/03/2013. Infatti, risulta agli atti che comproprietari dell'immobile per cui era stata proposta causa civile erano Nominativo_4, Nominativo_6 (deceduta e per essa gli eredi Nominativo_1, Nominativo_2 e Resistente_1) e Nominativo_5
per 9/40 ciascuno, Nominativo_3 per i restanti 13/40.
Non pervenendo le quote da un'unica successione, l'imposta di registro non può essere applicata in misura fissa ma è dovuta ai sensi degli artt. 37 e tariffa parte 1 art. 8 comma 1 lett. b) allegata al T.U. D.P.R. 131/86 riguardanti gli atti dell'autorità giudiziaria “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, nella misura del 1% sulla base imponibile.
Nel caso di specie, l'imposta richiesta dell'1% è stata applicata, dunque, al valore dell'immobile pari a
€.1.886.150,00, dato dal c.t.u. come probabile valore di mercato.
Pertanto, l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata, nonché la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'appellata, costituitasi nel presente giudizio, ha presentato controdeduzioni con devoluzione ed ha osservato che la statuizione resa dal Giudice di prime cure appare giuridicamente ineccepibile alla luce delle seguenti argomentazioni. Ed infatti, la tariffa - Parte prima – Art. 8, c. 1, lett. d) del D.P.R. 131/1986 dispone: «Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale euro 200,00».
In altri termini, nelle ipotesi in cui non vi siano trasferimenti, condanne o accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale, l'imposta di registro ammonta in misura fissa ad € 200,00.
Nella controversia in esame, la sentenza n°44 del 2013 emessa dal Tribunale di Siracusa, sez. staccata di
Augusta, dichiara lo scioglimento della comunione esistente e l'indivisibilità del bene, disponendone, con ordinanza separata, la vendita.
Dunque, nessun trasferimento, condanna o accertamento di diritti vi è stato.
Più precisamente, così come affermato dal Giudice di primo grado, le quote risultanti dalla sentenza n° 44/2013 corrispondono esattamente a quelle costituitesi al momento della morte di Nominativo_7 avvenuta in Data_Morte_1 e mai modificate sino ad oggi.
È, quindi, innegabile che la sentenza del Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Augusta “non reca trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” poiché trattasi di diritti patrimoniali costituitisi già nel 1996, ancor prima dell'inizio del procedimento e della sentenza.
Nel caso di specie, non vi è stata alcuna assegnazione di beni né versamenti di somme, in quanto, come detto, il giudice del Tribunale di Siracusa ha dichiarato lo scioglimento della comunione tra le parti e l'indivisibilità dell'immobile, disponendo con separata ordinanza, da adottarsi in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, la vendita di detto immobile. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta proporzionale, infatti, si realizzerà solo al momento del trasferimento dell'immobile.
L'appellata ha devoluto, inoltre, l'altro motivo del ricorso introduttivo non trattato dal primo giudice con il quale era stata dedotta l'illegittimità dell'atto impugnato per erroneità del valore dell'unico immobile deciso in sede giurisdizionale a seguito della disposta consulenza tecnica di ufficio che aveva considerato il terreno quando, in realtà, trattasi di terreno agricolo (con valore del 30% di quello stimato), per come emerge dal prodotto certificato di destinazione urbanistica, in cui viene attestato dal responsabile del settore che il terreno ubicato in Indirizzo_1 in catasto al foglio Dati_Catastali_1 ricade in Zona Omogenea “E” – Sottozona “EC/1” Agricole preferenziali per l'edilizia stagionale.
Pertanto, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 20 D.P.R. 131/86), essendo il valore dell'immobile stimato in maniera totalmente errata, non può essere posto quale base imponibile dell'imposta.
L'appellata ha, perciò, concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di liquidazione gravato.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato.
Per quanto risulti esaminato in maniera incompleta il presupposto su cui è fondata l'argomentazione della sentenza di primo grado secondo la quale la tassa di registro deve essere corrisposta in misura fissa, in quanto le quote ereditarie provengono da un'unica successione perchè “già costituite al momento del decesso del dante causa Nominativo_7, avvenuto in data Data_Morte_1 e ufficializzate nella dichiarazione di successione ereditaria registrata il 14.01.1997”, alla medesima conclusione si deve, comunque, pervenire attraverso una più accurata ricostruzione della genesi di tali quote ereditarie.
Invero, a seguito del decesso del de cuius Nominativo_8 in data Data_Morte_2 il terreno de quo di Indirizzo_1 è stato ereditato dai figli Nominativo_6 (classe Data_1), Nominativo_9 (nato il Data_Nascita_1), Nominativo_5 (classe Data_2), Nominativo_3 (classe Data_3) e Nom._10 (nato il Data_Nascita_1) in misura pari a 1/5 ciascuno.
Nominativo_10, è deceduto il Data_Morte_3 e la sua quota è pervenuta per successione ereditaria alla madre Nominativo_7 in misura pari a 1/10 e ai fratelli in misura pari a 1/40 ciascuno.
Nominativo_7 è deceduta il Data_Morte_1 ed ha designato quale erede universale la figlia Nominativo_3 cui è pervenuta la suddetta quota di 1/10.
Avente causa di Nominativo_9 è Nominativo_4 (classe Data_3).
Eredi di Nominativo_6 – deceduta nel corso del giudizio civile - sono Nominativo_1, Nominativo_2 e Resistente_1.
Pertanto, al momento della instaurazione del giudizio civile di divisione ereditaria, le quote di proprietà del terreno erano così suddivise: Nominativo_4, Nominativo_6 e Nominativo_5 titolari ciascuno di quote pari a 1/40; Nominativo_3 titolare di una quota pari a 13/40.
Ed è sulla base di tali quote che il giudice civile ha dichiarato lo scioglimento della comunione esistente in relazione al terreno di Indirizzo_1. Nella presente fattispecie, ci troviamo in presenza del fenomeno delle cd. «masse plurime», consistenti in comunioni che hanno diverse origini (più precisamente tre comunioni ereditarie, derivanti dalla successione di Nominativo_8, Nominativo_10 e Nominativo_7 ed una comunione derivante da un acquisto inter vivos, quella con Nominativo_4 avente causa di Nominativo_9).
Nelle masse plurime ogni compartecipe vanta i diritti derivanti dai diversi fatti o atti genetici, sicché sussistono più comproprietà corrispondenti ai plurimi titoli di provenienza. Si veda, per tutte, Cass., Sez. 2, 30 ottobre
2018, n. 27645, secondo cui, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante.
Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del D.P.R. n. 131 del 1986 – norma che disciplina la tassazione delle divisioni -, “agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte”.
Nel caso di specie, l'ultimo acquisto di quote deriva dalla successione Nominativo_7 deceduta il Data_Morte_1.
E tale circostanza non è smentita dalla presenza di una quota spettante a Nominativo_4 per acquisto inter vivos, in quanto essa non è l'effetto della costituzione e/o dell'aggiunta di una nuova comunione a quelle originariamente esistenti, ma piuttosto la conseguenza del subentro del predetto nella stessa posizione dell'erede e originario comproprietario Nominativo_9.
Ne deriva una riunificazione delle masse provenienti da plurimi titoli costitutivi in una massa unitaria tra i medesimi compartecipi, per cui la comunione deve essere considerata unica e di origine successoria ai fini della tassazione.
Con particolare riferimento all'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza n°44/2013 emessa dal Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Augusta e depositata il 27.3.2013, deve farsi riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 37 e 8 tariffa parte 1, comma 1, lett. d) allegata al D.P.R.
131/1986, che prevede il pagamento di una imposta di importo fisso nel caso di atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.
Invero, nel caso che ci occupa, la divisione ereditaria, avvenuta senza conguaglio, ha natura dichiarativa, in quanto a ciascun condividente è stata attribuita una quota nella stessa misura originaria, con la conseguenza che non si è verificato alcun trasferimento o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
La particolare complessità della questione giuridica trattata e l'evoluzione giurisprudenziale in materia impongono, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione totale tra le parti delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa,
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Siracusa n. 3938/05/19 depositata il 6.11.2019. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Il giudice rel. Il presidente
IN STORACI VI SALVUCCI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
STORACI IN, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2872/2020 depositato il 04/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3938/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 06/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013/012/SC/000000044/0/004 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2013
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013/012/SC/000000044/0/004 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da atti e da verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2872/20 R.G.R., Resistente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione numero 2013/012/SC/000000044/0/004 con il quale era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 18.882,00 per imposta di registro relativa alla sentenza n°44/2013 emessa dal Tribunale di Siracusa -
Sezione distaccata di Augusta, depositata il 27.3.2013, con cui era stata dichiarata sciolta la comunione ereditaria esistente tra Nominativo_1 , Nominativo_2 , Resistente_1 , Nominativo_3 , Nominativo_4 e Nominativo_5 in relazione all'immobile sito in Augusta, Indirizzo_1, distinto nel N.C.T. al foglio Dati_Catastali_1
attribuendo a Nominativo_4, Nominativo_6 e Nominativo_5 la quota dei 9/40 ciascuno dell'immobile predetto e a Nominativo_3 la quota dei 13/40 ed era stata, altresì, dichiarata l'indivisibilità del bene immobile suddetto e disposta, con separata ordinanza, la vendita dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate, invero, con l'avviso di liquidazione impugnato, aveva applicato, ai sensi degli artt.
37 e 8 tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986 l'imposta di registro nella misura dell'1% del valore dell'immobile “deciso in sede giurisdizionale”, facendo riferimento al valore individuato in sede di consulenza tecnica di ufficio e determinato in € 1.886.150,00.
In seno al ricorso la contribuente ha lamentato l'errata applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale in assenza di un trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale (che si sarebbe realizzato solo dopo la vendita del bene disposta dal giudice con ordinanza separata) e l'erroneità del valore presunto, in quanto il CTU aveva considerato il terreno come edificabile nonostante si trattasse di un terreno agricolo di considerevole minor valore.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l'Ufficio ha controdedotto sostenendo la legittimità del proprio operato.
Con memorie illustrative tempestivamente depositate, la contribuente ha ribadito le proprie difese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n°3938/05/2019, ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato sul presupposto che la sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Augusta di cui sopra non ha avuto effetto traslativo o costitutivo di diritti reali, né reca accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, per cui l'atto giudiziale avrebbe dovuto essere tassato in misura fissa e non in misura proporzionale. Inoltre, ha condannato l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che essa è errata nel punto in cui afferma che “le quote erano state già costituite al momento del decesso del dante causa
Nom._7, avvenuto in data Data_Morte_1 e ufficializzate nella dichiarazione di successione ereditaria registrata il 14.01.1997, quindi in epoca di molto precedente rispetto a quella della pronuncia in questione. Pertanto, poiché la sentenza del 27.3.2013 del Tribunale di Siracusa, sez. di Augusta non ha effetto traslativo della proprietà o costitutivo di diritti reali, né reca accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (in quanto gli stessi erano stati già costituiti nel 1996 per via di successione mortis causa), l'atto giudiziale deve essere tassato in termine fisso e non proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. D del D.p.r. 131/1986”. Invero, a seguito del decesso di Nominativo_7, avvenuto in data Data_Morte_1, veniva presentata la Dichiarazione di successione Numero_1, registrata il 14/01/1997, nella quale si indicava come unica erede, Nominativo_3
con la conseguenza che non è corretta l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale “la sentenza del 27.3.2013 del Tribunale di Siracusa, sez. di Augusta non ha effetto traslativo della proprietà o costitutivo di diritti reali, né reca accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (in quanto gli stessi erano stati già costituiti nel 1996 per via di successione mortis causa)”. Se così fosse, Nominativo_1 , Nominativo_2, Resistente_1 quali eredi di Nominativo_6 , Nominativo_3 e Nominativo_4
contro
Nominativo_5, non avrebbero avuto interesse alcuno ad instaurare, avanti al Tribunale Civile, una causa di divisione ereditaria, conclusasi con la sentenza n. 44/2013 del 17/03/2013. Infatti, risulta agli atti che comproprietari dell'immobile per cui era stata proposta causa civile erano Nominativo_4, Nominativo_6 (deceduta e per essa gli eredi Nominativo_1, Nominativo_2 e Resistente_1) e Nominativo_5
per 9/40 ciascuno, Nominativo_3 per i restanti 13/40.
Non pervenendo le quote da un'unica successione, l'imposta di registro non può essere applicata in misura fissa ma è dovuta ai sensi degli artt. 37 e tariffa parte 1 art. 8 comma 1 lett. b) allegata al T.U. D.P.R. 131/86 riguardanti gli atti dell'autorità giudiziaria “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, nella misura del 1% sulla base imponibile.
Nel caso di specie, l'imposta richiesta dell'1% è stata applicata, dunque, al valore dell'immobile pari a
€.1.886.150,00, dato dal c.t.u. come probabile valore di mercato.
Pertanto, l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata, nonché la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'appellata, costituitasi nel presente giudizio, ha presentato controdeduzioni con devoluzione ed ha osservato che la statuizione resa dal Giudice di prime cure appare giuridicamente ineccepibile alla luce delle seguenti argomentazioni. Ed infatti, la tariffa - Parte prima – Art. 8, c. 1, lett. d) del D.P.R. 131/1986 dispone: «Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale euro 200,00».
In altri termini, nelle ipotesi in cui non vi siano trasferimenti, condanne o accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale, l'imposta di registro ammonta in misura fissa ad € 200,00.
Nella controversia in esame, la sentenza n°44 del 2013 emessa dal Tribunale di Siracusa, sez. staccata di
Augusta, dichiara lo scioglimento della comunione esistente e l'indivisibilità del bene, disponendone, con ordinanza separata, la vendita.
Dunque, nessun trasferimento, condanna o accertamento di diritti vi è stato.
Più precisamente, così come affermato dal Giudice di primo grado, le quote risultanti dalla sentenza n° 44/2013 corrispondono esattamente a quelle costituitesi al momento della morte di Nominativo_7 avvenuta in Data_Morte_1 e mai modificate sino ad oggi.
È, quindi, innegabile che la sentenza del Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Augusta “non reca trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” poiché trattasi di diritti patrimoniali costituitisi già nel 1996, ancor prima dell'inizio del procedimento e della sentenza.
Nel caso di specie, non vi è stata alcuna assegnazione di beni né versamenti di somme, in quanto, come detto, il giudice del Tribunale di Siracusa ha dichiarato lo scioglimento della comunione tra le parti e l'indivisibilità dell'immobile, disponendo con separata ordinanza, da adottarsi in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, la vendita di detto immobile. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta proporzionale, infatti, si realizzerà solo al momento del trasferimento dell'immobile.
L'appellata ha devoluto, inoltre, l'altro motivo del ricorso introduttivo non trattato dal primo giudice con il quale era stata dedotta l'illegittimità dell'atto impugnato per erroneità del valore dell'unico immobile deciso in sede giurisdizionale a seguito della disposta consulenza tecnica di ufficio che aveva considerato il terreno quando, in realtà, trattasi di terreno agricolo (con valore del 30% di quello stimato), per come emerge dal prodotto certificato di destinazione urbanistica, in cui viene attestato dal responsabile del settore che il terreno ubicato in Indirizzo_1 in catasto al foglio Dati_Catastali_1 ricade in Zona Omogenea “E” – Sottozona “EC/1” Agricole preferenziali per l'edilizia stagionale.
Pertanto, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 20 D.P.R. 131/86), essendo il valore dell'immobile stimato in maniera totalmente errata, non può essere posto quale base imponibile dell'imposta.
L'appellata ha, perciò, concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di liquidazione gravato.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato.
Per quanto risulti esaminato in maniera incompleta il presupposto su cui è fondata l'argomentazione della sentenza di primo grado secondo la quale la tassa di registro deve essere corrisposta in misura fissa, in quanto le quote ereditarie provengono da un'unica successione perchè “già costituite al momento del decesso del dante causa Nominativo_7, avvenuto in data Data_Morte_1 e ufficializzate nella dichiarazione di successione ereditaria registrata il 14.01.1997”, alla medesima conclusione si deve, comunque, pervenire attraverso una più accurata ricostruzione della genesi di tali quote ereditarie.
Invero, a seguito del decesso del de cuius Nominativo_8 in data Data_Morte_2 il terreno de quo di Indirizzo_1 è stato ereditato dai figli Nominativo_6 (classe Data_1), Nominativo_9 (nato il Data_Nascita_1), Nominativo_5 (classe Data_2), Nominativo_3 (classe Data_3) e Nom._10 (nato il Data_Nascita_1) in misura pari a 1/5 ciascuno.
Nominativo_10, è deceduto il Data_Morte_3 e la sua quota è pervenuta per successione ereditaria alla madre Nominativo_7 in misura pari a 1/10 e ai fratelli in misura pari a 1/40 ciascuno.
Nominativo_7 è deceduta il Data_Morte_1 ed ha designato quale erede universale la figlia Nominativo_3 cui è pervenuta la suddetta quota di 1/10.
Avente causa di Nominativo_9 è Nominativo_4 (classe Data_3).
Eredi di Nominativo_6 – deceduta nel corso del giudizio civile - sono Nominativo_1, Nominativo_2 e Resistente_1.
Pertanto, al momento della instaurazione del giudizio civile di divisione ereditaria, le quote di proprietà del terreno erano così suddivise: Nominativo_4, Nominativo_6 e Nominativo_5 titolari ciascuno di quote pari a 1/40; Nominativo_3 titolare di una quota pari a 13/40.
Ed è sulla base di tali quote che il giudice civile ha dichiarato lo scioglimento della comunione esistente in relazione al terreno di Indirizzo_1. Nella presente fattispecie, ci troviamo in presenza del fenomeno delle cd. «masse plurime», consistenti in comunioni che hanno diverse origini (più precisamente tre comunioni ereditarie, derivanti dalla successione di Nominativo_8, Nominativo_10 e Nominativo_7 ed una comunione derivante da un acquisto inter vivos, quella con Nominativo_4 avente causa di Nominativo_9).
Nelle masse plurime ogni compartecipe vanta i diritti derivanti dai diversi fatti o atti genetici, sicché sussistono più comproprietà corrispondenti ai plurimi titoli di provenienza. Si veda, per tutte, Cass., Sez. 2, 30 ottobre
2018, n. 27645, secondo cui, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante.
Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del D.P.R. n. 131 del 1986 – norma che disciplina la tassazione delle divisioni -, “agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte”.
Nel caso di specie, l'ultimo acquisto di quote deriva dalla successione Nominativo_7 deceduta il Data_Morte_1.
E tale circostanza non è smentita dalla presenza di una quota spettante a Nominativo_4 per acquisto inter vivos, in quanto essa non è l'effetto della costituzione e/o dell'aggiunta di una nuova comunione a quelle originariamente esistenti, ma piuttosto la conseguenza del subentro del predetto nella stessa posizione dell'erede e originario comproprietario Nominativo_9.
Ne deriva una riunificazione delle masse provenienti da plurimi titoli costitutivi in una massa unitaria tra i medesimi compartecipi, per cui la comunione deve essere considerata unica e di origine successoria ai fini della tassazione.
Con particolare riferimento all'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza n°44/2013 emessa dal Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Augusta e depositata il 27.3.2013, deve farsi riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 37 e 8 tariffa parte 1, comma 1, lett. d) allegata al D.P.R.
131/1986, che prevede il pagamento di una imposta di importo fisso nel caso di atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.
Invero, nel caso che ci occupa, la divisione ereditaria, avvenuta senza conguaglio, ha natura dichiarativa, in quanto a ciascun condividente è stata attribuita una quota nella stessa misura originaria, con la conseguenza che non si è verificato alcun trasferimento o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
La particolare complessità della questione giuridica trattata e l'evoluzione giurisprudenziale in materia impongono, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione totale tra le parti delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa,
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Siracusa n. 3938/05/19 depositata il 6.11.2019. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Il giudice rel. Il presidente
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