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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 716/2023 promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
, in proprio e quale genitore di
[...] Persona_1 Tutti con il patrocinio dell'avv. PAIANO TOMMASO e dell'avv. CALO' DEBORA
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 entrambe con il patrocinio dell'avv. MICELE ANTONELLA
COMUNE DI PARMA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI PAOLO P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5 entrambe con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO
(C.F. ) CP_5 P.IVA_6 APPELLATI
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Come da rispettive note depositate ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione notificato il 24.10.2016 Parte_1 Parte_1
, e , quest'ultima anche in nome e per
[...] Parte_1 Parte_1
conto del figlio minore , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Persona_1
di Parma, la e la Gestione Liquidatoria dell' Controparte_2 Controparte_6
di esponendo che:
[...] CP_1
- nel 1979 (rispettivamente marito, padre e nonno degli attori), Controparte_7
paziente di 36 anni ricoverato per “frattura ciglio posteriore acetabolo sin., trauma addominale”, veniva sottoposto a emotrasfusioni nell'Ospedale Maggiore di CP_1
- nel 1996 riceveva diagnosi di positività al virus HCV, per la quale nell'ottobre 2000, riconosciuto dal Ministero della Salute il nesso di causalità tra la malattia e le emotrasfusioni del 1979, otteneva l'indennizzo di legge;
- ricevuta nel 2004 diagnosi di epatocarcinoma, si sottoponeva a diversi ricoveri, e decedeva po il 30.11.2008 per «sepsi da proteus mirabilis ESB2 + insufficienza epatica terminale».
Ritenendo che il avesse contratto l'HCV a causa delle trasfusioni ricevute nel Pt_1
1979, gli attori concludevano chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti, iure proprio, per la perdita del congiunto.
La e la Gestione Liquidatoria si costituivano ed eccepivano, in rito, la CP_2
mancanza di prova della qualità di eredi degli attori ed il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando nel Comune di Parma l'unico legittimato, essendo il contagio avvenuto presso l'Ospedale Maggiore di nel merito, eccepivano la CP_1
prescrizione e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
La e la Gestione Liquidatoria venivano autorizzate a chiamare in causa le CP_2
assicuratrici dell'Ospedale, e ed il Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Tribunale ordinava la chiamata in causa del Comune di Parma;
questo, ricevuta la pagina 2 di 8 notifica il 14.12.2017, si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa attorea.
Costituitesi anche le compagnie, la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di
CTU medico-legale affidata al dr. Persona_2
Con sentenza n. 302/23 il Tribunale rigettava la domanda per la ragione “più liquida” secondo la quale, stando a quanto accertato dal CTU, il aveva contratto l'HCV Pt_1
prima delle trasfusioni del 1979, e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano appello i i quali, reiterate le istanze Pt_1
istruttorie e chiesta la “rinnovazione/integrazione” della CTU medico-legale, concludevano insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Segnatamente, gli appellanti deducevano:
I) l'errata qualificazione della natura della domanda risarcitoria («I. Preliminarmente si impugna la sentenza di primo grado in punto qualificazione di natura contrattuale della domanda degli attori appellanti»);
II) la sussistenza deòòa prova della causalità delle trasfusioni rispetto all'infezione da
HCV («II. […] omessa valutazione degli elementi di fatto inerenti alla prova del nesso di causalità trasfusioni infette-infezione da HCV con conseguente responsabilità dell'ospedale Maggiore di e violazione del principio tra il chiesto e pronunciato CP_1
e inapplicabilità alla fattispecie del criterio della cd ragione più liquida»);
III) l'inutilizzabilità delle considerazioni di cui al supplemento della CTU del 19.10.22, depositato senza prima essere stato sottoposto al vaglio e alle osservazioni dei CTP, nonché privo di indicazioni circa l'apporto realmente fornito, nella sua stesura, dall'ausiliario nominato dal CTU («III. Violazione e erronea applicazione ex combinato disposto degli artt. 191 e segg. Cpc, 24, 97, 111 cost. in relazione al supplemento di
CTU – error in procedendo»);
IV) l'omessa valutazione dei rilievi al supplemento della CTU mossi dai CTP di parte attrice, di cui alle note depositate in data 25.11.22 («IV. Mancata valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi critici mossi dai consulenti di parte attrice in
pagina 3 di 8 termini di illogicità e infondatezza scientifica del supplemento di CTU e immotivato rigetto della richiesta di rinnovazione del supplemento di CTU conseguente nullità della sentenza di primo grado»).
Si costituivano la la Gestione Liquidatoria, il Comune di Parma, la CP_2 CP_3
deducendo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, e reiterando ciascuna le proprie difese ed eccezioni.
In data 21.02.24 si costituiva anche l , associandosi alle difese della CP_4
CP_2
Nella contumacia dell' , la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in CP_5
esito all'udienza del 10.6.25, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dagli appellati. L'atto di appello è infatti articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc, poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili.
3) Al fine della definizione delle questioni preliminari di difetto di legittimazione passiva, prospettate, per contrapposti motivi, dagli appellati, si osserva quanto segue.
La trasfusione oggetto di causa fu eseguita in un'epoca -ottobre 1979- in cui le Unità
Sanitarie Locali, seppure espressamente previste dalla Legge istitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale del 23 dicembre 1978 n. 833, non erano state ancora costituite.
Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, infatti, la circostanza che la L.
833/1978, e in particolare il suo art. 61 per il quale «Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge … individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione,
l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base. Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità
pagina 4 di 8 sanitarie locali», sia entrata in vigore l'1.1.1979 -dunque prima che il NN si sottoponesse alla trasfusione- non vale a ricondurre l'obbligazione all'Unità Sanitaria
Locale n. 4 Parma Bassa Est, posto che, come rilevato dalla Regione e dalla Gestione Parte Liquidatoria, il processo di costituzione delle in Emilia-Romagna è stato portato a compimento solo il 22.2.1980, con l'entrata in vigore della Legge Regionale 29 agosto
1979 n. 28, il cui art. 46, in ottemperanza alla delega di cui all'art. 61 della richiamata L.
833/78, ha disposto: «Negli ambiti territoriali di cui alla Legge Regionale 29 agosto
1979 n. 28, sono costituite le Unità sanitarie locali, secondo le disposizioni della presente legge e dalla data di entrata in vigore della stessa». Parte Esclusa l'esistenza delle all'epoca della trasfusione del , l'obbligazione Pt_1
oggetto del giudizio va ricondotta al solo Comune di Parma, chiamato espressamente a succedere nei rapporti dell dall'art. 66 della stessa Controparte_8
Parte L.833/1978, col quale, al fine di evitare di porre a carico delle costituende le situazioni debitorie originate dalla condotta del personale degli Enti Ospedalieri, sono stati trasferiti ai comuni competenti per territorio «i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle Unità Sanitarie Locali».
A nulla rilevano, ai fini dell'individuazione del legittimato passivo del presente giudizio, Parte le norme che, in seguito alla costituzione delle hanno poi disciplinato i rapporti tra queste, soppresse con il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, le Regioni e le costituende
Pt_3
Se è vero, infatti, che, come sostenuto dal Comune di «le varie leggi succedutesi CP_1
negli anni hanno costantemente ribadito la responsabilità delle Regioni per il Parte Parte finanziamento delle , è incontestabile che le e quindi le e le Regioni, Pt_3
non sono mai succedute nei rapporti giuridici dei (soppressi) Enti Ospedalieri.
Peraltro, l'art. 109 della Legge Regionale 29 marzo 1980 n. 22 della Regione CP_2
prevede che «alle unità sanitarie locali non fanno carico le situazioni attive o
[...]
passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo», per tali intendendosi pagina 5 di 8 anche le gestioni attinenti alle «funzioni di assistenza sanitaria trasferite [ex art. 66 c. 3
L. 833/1978] ai Comuni competenti per territorio».
Va quindi dichiarato, in capo alla Emilia-Romagna e alla Gestione CP_2
Liquidatoria, della legittimazione passiva, che spetta al solo Comune di Parma, come peraltro riconosciuto anche dagli appellanti in comparsa conclusionale.
5)E' opportuno premettere che il di non ha mai svolto alcuna eccezione in Pt_4 CP_1
merito alla prova, da parte degli attori, della qualità di eredi di , né, Controparte_7
tanto meno, ha mai contestato la valenza probatoria della relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà da loro prodotta (v. Cass. 11278/18, 12065/14).
Venendo al merito, gli appellanti agiscono per il risarcimento dei danni subiti iure proprio per la perdita del congiunto;
oggetto del giudizio è pertanto Controparte_7
un'azione di risarcimento danni di natura extracontrattuale.
Sulla natura extracontrattuale della domanda, basti il richiamo alla sentenza n. 4904/22 della S.C. che ha ribadito il principio, ormai pacifico, secondo cui «la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto è qualificabile come extracontrattuale»
(nello stesso senso, si vedano, ex plurimis, Cass. 14615/20, 14258/20, 6914/12).
Contrariamente a quanto affermato dal Comune, essendo l'illecito ipotizzato a carico dei sanitari dell riconducibile all'ipotesi di reato dell'omicidio colposo Controparte_8
(v. Cass. 19568/23, 20882/18), ai sensi dell'art. 2947 c. 3 cc, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di risarcimento danni è, non il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, applicabile ratione temporis alla data del fatto.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947 c.3 cc, occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore, deve sempre applicarsi il termine di prescrizione previsto al momento della consumazione del reato (tra le varie, Cass. 31378/24 e 6333/18).
pagina 6 di 8 Nel determinare il tempo necessario a prescrivere il reato ascritto al personale dell'Ospedale Maggiore, occorre dunque avere riguardo alla legge penale in vigore al momento in cui si sono verificati tutti gli elementi propri della fattispecie di reato, e dunque al 30.11.2008, data del decesso del (v. Cass. 19568/23, 20882/18). Per Pt_1
completezza si aggiunge che gli eredi avevano anch'essi fatto domanda di Pt_1
assegno una tantum ex L. 210/92 per il decesso di , già esaminata dalla Controparte_7
CMO il 19.6.2009 (doc. 9 appellanti), essendo quindi essi senza dubbio, in quel momento, a conoscenza del ritenuto nesso causale fra trasfusione, patologia e decesso del congiunto.
Va allora applicato al caso in esame il termine di prescrizione di sei anni come previsto dall'art. 157 cp nella versione vigente a tale data in esito alla modifica del regime della prescrizione penale dell'anno 2005, osservandosi per completezza che le pronunce sul punto richiamate dagli appellanti affermano la durata decennale della prescrizione, ma con riferimento ad omicidi colposi consumatisi anteriormente al 2005.
Posto che gli appellanti hanno avanzato la prima richiesta di risarcimento danni al
Comune il 24.9.2017 (v. doc. 27), il diritto al risarcimento dei danni, è senz'altro prescritto per il decorso del suddetto termine di sei anni.
Non occorre dunque prendere in esame i motivi di gravame relativi alla CTU medico legale svolta in rimo grado, e neppure può darsi ingresso alle istanze istruttorie (non incidenti sulla prescrizione) riproposte dagli appellanti.
6) Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, osservandosi che i Pt_1
hanno domandato, in appello, la condanna, in via solidale o alternativa, di tutti e tre gli enti.
Le spese delle compagnie, unitariamente domandate, vanno liquidate come da nota.
Quelle della difesasi insieme alla Gestione Liquidatoria, e del Comune vanno CP_2
liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda di importo maggiore (scaglione euro 260.000-520.000), non ravvisandosi, per l'identità delle attività difensive, i presupposti per l'aumento per la difesa di o contro più parti.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, , e , in proprio e
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1
quale esercente la potestà sul figlio , nei confronti di Gestione Persona_1
Liquidatoria della Azienda Unità Sanitaria Locale di CP_6 CP_1 Controparte_2
, , , e
[...] CP_5 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
Comune di Parma, avverso la sentenza n. 302/23 del Tribunale di Parma.
Condanna gli appellanti a rifondere al Comune le spese di lite del grado, che liquida in euro 10.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite del grado alla Regione e alla Gestione
Liquidatoria, unitariamente liquidate in euro 10.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite del grado alla e Controparte_3
alla , unitariamente liquidate in euro 9.230,00 per compensi, oltre al 15% CP_4
per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 c.
1-quater D.P.R. 20 maggio 2002,
n. 115 (inserito dall' art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228) per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per il giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 716/2023 promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
, in proprio e quale genitore di
[...] Persona_1 Tutti con il patrocinio dell'avv. PAIANO TOMMASO e dell'avv. CALO' DEBORA
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 entrambe con il patrocinio dell'avv. MICELE ANTONELLA
COMUNE DI PARMA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI PAOLO P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5 entrambe con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO
(C.F. ) CP_5 P.IVA_6 APPELLATI
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Come da rispettive note depositate ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione notificato il 24.10.2016 Parte_1 Parte_1
, e , quest'ultima anche in nome e per
[...] Parte_1 Parte_1
conto del figlio minore , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Persona_1
di Parma, la e la Gestione Liquidatoria dell' Controparte_2 Controparte_6
di esponendo che:
[...] CP_1
- nel 1979 (rispettivamente marito, padre e nonno degli attori), Controparte_7
paziente di 36 anni ricoverato per “frattura ciglio posteriore acetabolo sin., trauma addominale”, veniva sottoposto a emotrasfusioni nell'Ospedale Maggiore di CP_1
- nel 1996 riceveva diagnosi di positività al virus HCV, per la quale nell'ottobre 2000, riconosciuto dal Ministero della Salute il nesso di causalità tra la malattia e le emotrasfusioni del 1979, otteneva l'indennizzo di legge;
- ricevuta nel 2004 diagnosi di epatocarcinoma, si sottoponeva a diversi ricoveri, e decedeva po il 30.11.2008 per «sepsi da proteus mirabilis ESB2 + insufficienza epatica terminale».
Ritenendo che il avesse contratto l'HCV a causa delle trasfusioni ricevute nel Pt_1
1979, gli attori concludevano chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti, iure proprio, per la perdita del congiunto.
La e la Gestione Liquidatoria si costituivano ed eccepivano, in rito, la CP_2
mancanza di prova della qualità di eredi degli attori ed il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando nel Comune di Parma l'unico legittimato, essendo il contagio avvenuto presso l'Ospedale Maggiore di nel merito, eccepivano la CP_1
prescrizione e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
La e la Gestione Liquidatoria venivano autorizzate a chiamare in causa le CP_2
assicuratrici dell'Ospedale, e ed il Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Tribunale ordinava la chiamata in causa del Comune di Parma;
questo, ricevuta la pagina 2 di 8 notifica il 14.12.2017, si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa attorea.
Costituitesi anche le compagnie, la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di
CTU medico-legale affidata al dr. Persona_2
Con sentenza n. 302/23 il Tribunale rigettava la domanda per la ragione “più liquida” secondo la quale, stando a quanto accertato dal CTU, il aveva contratto l'HCV Pt_1
prima delle trasfusioni del 1979, e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano appello i i quali, reiterate le istanze Pt_1
istruttorie e chiesta la “rinnovazione/integrazione” della CTU medico-legale, concludevano insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Segnatamente, gli appellanti deducevano:
I) l'errata qualificazione della natura della domanda risarcitoria («I. Preliminarmente si impugna la sentenza di primo grado in punto qualificazione di natura contrattuale della domanda degli attori appellanti»);
II) la sussistenza deòòa prova della causalità delle trasfusioni rispetto all'infezione da
HCV («II. […] omessa valutazione degli elementi di fatto inerenti alla prova del nesso di causalità trasfusioni infette-infezione da HCV con conseguente responsabilità dell'ospedale Maggiore di e violazione del principio tra il chiesto e pronunciato CP_1
e inapplicabilità alla fattispecie del criterio della cd ragione più liquida»);
III) l'inutilizzabilità delle considerazioni di cui al supplemento della CTU del 19.10.22, depositato senza prima essere stato sottoposto al vaglio e alle osservazioni dei CTP, nonché privo di indicazioni circa l'apporto realmente fornito, nella sua stesura, dall'ausiliario nominato dal CTU («III. Violazione e erronea applicazione ex combinato disposto degli artt. 191 e segg. Cpc, 24, 97, 111 cost. in relazione al supplemento di
CTU – error in procedendo»);
IV) l'omessa valutazione dei rilievi al supplemento della CTU mossi dai CTP di parte attrice, di cui alle note depositate in data 25.11.22 («IV. Mancata valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi critici mossi dai consulenti di parte attrice in
pagina 3 di 8 termini di illogicità e infondatezza scientifica del supplemento di CTU e immotivato rigetto della richiesta di rinnovazione del supplemento di CTU conseguente nullità della sentenza di primo grado»).
Si costituivano la la Gestione Liquidatoria, il Comune di Parma, la CP_2 CP_3
deducendo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, e reiterando ciascuna le proprie difese ed eccezioni.
In data 21.02.24 si costituiva anche l , associandosi alle difese della CP_4
CP_2
Nella contumacia dell' , la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in CP_5
esito all'udienza del 10.6.25, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dagli appellati. L'atto di appello è infatti articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc, poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili.
3) Al fine della definizione delle questioni preliminari di difetto di legittimazione passiva, prospettate, per contrapposti motivi, dagli appellati, si osserva quanto segue.
La trasfusione oggetto di causa fu eseguita in un'epoca -ottobre 1979- in cui le Unità
Sanitarie Locali, seppure espressamente previste dalla Legge istitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale del 23 dicembre 1978 n. 833, non erano state ancora costituite.
Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, infatti, la circostanza che la L.
833/1978, e in particolare il suo art. 61 per il quale «Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge … individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione,
l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base. Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità
pagina 4 di 8 sanitarie locali», sia entrata in vigore l'1.1.1979 -dunque prima che il NN si sottoponesse alla trasfusione- non vale a ricondurre l'obbligazione all'Unità Sanitaria
Locale n. 4 Parma Bassa Est, posto che, come rilevato dalla Regione e dalla Gestione Parte Liquidatoria, il processo di costituzione delle in Emilia-Romagna è stato portato a compimento solo il 22.2.1980, con l'entrata in vigore della Legge Regionale 29 agosto
1979 n. 28, il cui art. 46, in ottemperanza alla delega di cui all'art. 61 della richiamata L.
833/78, ha disposto: «Negli ambiti territoriali di cui alla Legge Regionale 29 agosto
1979 n. 28, sono costituite le Unità sanitarie locali, secondo le disposizioni della presente legge e dalla data di entrata in vigore della stessa». Parte Esclusa l'esistenza delle all'epoca della trasfusione del , l'obbligazione Pt_1
oggetto del giudizio va ricondotta al solo Comune di Parma, chiamato espressamente a succedere nei rapporti dell dall'art. 66 della stessa Controparte_8
Parte L.833/1978, col quale, al fine di evitare di porre a carico delle costituende le situazioni debitorie originate dalla condotta del personale degli Enti Ospedalieri, sono stati trasferiti ai comuni competenti per territorio «i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle Unità Sanitarie Locali».
A nulla rilevano, ai fini dell'individuazione del legittimato passivo del presente giudizio, Parte le norme che, in seguito alla costituzione delle hanno poi disciplinato i rapporti tra queste, soppresse con il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, le Regioni e le costituende
Pt_3
Se è vero, infatti, che, come sostenuto dal Comune di «le varie leggi succedutesi CP_1
negli anni hanno costantemente ribadito la responsabilità delle Regioni per il Parte Parte finanziamento delle , è incontestabile che le e quindi le e le Regioni, Pt_3
non sono mai succedute nei rapporti giuridici dei (soppressi) Enti Ospedalieri.
Peraltro, l'art. 109 della Legge Regionale 29 marzo 1980 n. 22 della Regione CP_2
prevede che «alle unità sanitarie locali non fanno carico le situazioni attive o
[...]
passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo», per tali intendendosi pagina 5 di 8 anche le gestioni attinenti alle «funzioni di assistenza sanitaria trasferite [ex art. 66 c. 3
L. 833/1978] ai Comuni competenti per territorio».
Va quindi dichiarato, in capo alla Emilia-Romagna e alla Gestione CP_2
Liquidatoria, della legittimazione passiva, che spetta al solo Comune di Parma, come peraltro riconosciuto anche dagli appellanti in comparsa conclusionale.
5)E' opportuno premettere che il di non ha mai svolto alcuna eccezione in Pt_4 CP_1
merito alla prova, da parte degli attori, della qualità di eredi di , né, Controparte_7
tanto meno, ha mai contestato la valenza probatoria della relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà da loro prodotta (v. Cass. 11278/18, 12065/14).
Venendo al merito, gli appellanti agiscono per il risarcimento dei danni subiti iure proprio per la perdita del congiunto;
oggetto del giudizio è pertanto Controparte_7
un'azione di risarcimento danni di natura extracontrattuale.
Sulla natura extracontrattuale della domanda, basti il richiamo alla sentenza n. 4904/22 della S.C. che ha ribadito il principio, ormai pacifico, secondo cui «la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto è qualificabile come extracontrattuale»
(nello stesso senso, si vedano, ex plurimis, Cass. 14615/20, 14258/20, 6914/12).
Contrariamente a quanto affermato dal Comune, essendo l'illecito ipotizzato a carico dei sanitari dell riconducibile all'ipotesi di reato dell'omicidio colposo Controparte_8
(v. Cass. 19568/23, 20882/18), ai sensi dell'art. 2947 c. 3 cc, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di risarcimento danni è, non il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, applicabile ratione temporis alla data del fatto.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947 c.3 cc, occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore, deve sempre applicarsi il termine di prescrizione previsto al momento della consumazione del reato (tra le varie, Cass. 31378/24 e 6333/18).
pagina 6 di 8 Nel determinare il tempo necessario a prescrivere il reato ascritto al personale dell'Ospedale Maggiore, occorre dunque avere riguardo alla legge penale in vigore al momento in cui si sono verificati tutti gli elementi propri della fattispecie di reato, e dunque al 30.11.2008, data del decesso del (v. Cass. 19568/23, 20882/18). Per Pt_1
completezza si aggiunge che gli eredi avevano anch'essi fatto domanda di Pt_1
assegno una tantum ex L. 210/92 per il decesso di , già esaminata dalla Controparte_7
CMO il 19.6.2009 (doc. 9 appellanti), essendo quindi essi senza dubbio, in quel momento, a conoscenza del ritenuto nesso causale fra trasfusione, patologia e decesso del congiunto.
Va allora applicato al caso in esame il termine di prescrizione di sei anni come previsto dall'art. 157 cp nella versione vigente a tale data in esito alla modifica del regime della prescrizione penale dell'anno 2005, osservandosi per completezza che le pronunce sul punto richiamate dagli appellanti affermano la durata decennale della prescrizione, ma con riferimento ad omicidi colposi consumatisi anteriormente al 2005.
Posto che gli appellanti hanno avanzato la prima richiesta di risarcimento danni al
Comune il 24.9.2017 (v. doc. 27), il diritto al risarcimento dei danni, è senz'altro prescritto per il decorso del suddetto termine di sei anni.
Non occorre dunque prendere in esame i motivi di gravame relativi alla CTU medico legale svolta in rimo grado, e neppure può darsi ingresso alle istanze istruttorie (non incidenti sulla prescrizione) riproposte dagli appellanti.
6) Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, osservandosi che i Pt_1
hanno domandato, in appello, la condanna, in via solidale o alternativa, di tutti e tre gli enti.
Le spese delle compagnie, unitariamente domandate, vanno liquidate come da nota.
Quelle della difesasi insieme alla Gestione Liquidatoria, e del Comune vanno CP_2
liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda di importo maggiore (scaglione euro 260.000-520.000), non ravvisandosi, per l'identità delle attività difensive, i presupposti per l'aumento per la difesa di o contro più parti.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, , e , in proprio e
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1
quale esercente la potestà sul figlio , nei confronti di Gestione Persona_1
Liquidatoria della Azienda Unità Sanitaria Locale di CP_6 CP_1 Controparte_2
, , , e
[...] CP_5 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
Comune di Parma, avverso la sentenza n. 302/23 del Tribunale di Parma.
Condanna gli appellanti a rifondere al Comune le spese di lite del grado, che liquida in euro 10.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite del grado alla Regione e alla Gestione
Liquidatoria, unitariamente liquidate in euro 10.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite del grado alla e Controparte_3
alla , unitariamente liquidate in euro 9.230,00 per compensi, oltre al 15% CP_4
per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 c.
1-quater D.P.R. 20 maggio 2002,
n. 115 (inserito dall' art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228) per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per il giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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