Art. 10.
La lettera a) del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti".
La lettera a) del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti".