Articolo 10 della Legge 18 marzo 1968, n. 498
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 maggio 1968
Art. 10.
La lettera a) del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti".
Entrata in vigore il 18 maggio 1968