TRIB
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2024, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12701/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ricciardi n. 28, presso lo studio legale dell'avv. Ettore
Leperino e Alfonso Leperino, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato dipendente della;
Parte_2 b) Di essere stato immesso in servizio dal 1 giugno 1979 in forza della legge della Regione
Campania n. 10/1978, con conseguente assunzione da parte della regione dell'onere finanziario;
c) Che successivamente l'onere finanziario è stato assunto dalle partire dal 1985; Parte_3
d) Che il trattamento di fine servizio è stato calcolato esclusivamente a partire dal 1985;
e) Di aver diritto al trattamento di fine servizio computato calcolando tutti gli anni di lavoro.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Ritiene questo giudice di dare continuità all'orientamento di merito formatosi nel distretto sulla questione oggetto del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 118 disp. Att., quindi, si riporta estratto della sentenza n. 2799/2019 della
Corte di Appello di Napoli: “L'istituto del TFS costituisce un'indennità prevista e disciplinata dal
DPR. 1032/1973 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1/1/2001 in quanto, per il personale del comparto pubblico cd. “contrattualizzato”, il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data, l'indennità è stata sostituita ai sensi del DPCM. 20.12.1999 dal trattamento di fine rapporto. Il TFS è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (Cass. 9646/12).
Il TFS, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto.
Il legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1/1/2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato, avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego. La peculiarità del TFS deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza. CP_ L'importo viene infatti attualmente liquidato dall' istituto succeduto ope legis all'ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento.
Tale circostanza, è tuttavia del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della natura retributiva dell'importo rivendicato.
Il carattere retributivo dell'istituto non può essere, infatti escluso come condivisibilmente affermato
“quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento(…) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti)” (Corte Cost 243/93).
Sotto tale profilo deve, inoltre aggiungersi, che l'ammontare del TFS fino al 31 dicembre 2010 era determinato in tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS corrisposta al momento della cessazione del servizio, comprensiva della 13ª mensilità, per tutti gli anni utili di servizio.
L'ammontare della “retribuzione” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto, dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto.
Il trattamento pertanto è svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento
“retributivo” legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione vantata dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti.
Questa Corte, delineata la natura e la struttura dell'istituto, ritiene che il rapporto di lavoro svolto dal “omissis”, sia da qualificare sin dal 16.8.1978 in termini di dipendenza, dovendosi sul punto CP_ respingere il motivo di doglianza dell'
Depongono in tal senso, sia il riconoscimento dell'anzianità lavorativa pregressa indicata nelle buste paga del ricorrente, sia la stessa previsione della legge regionale Campania n.10/78 che prevedeva “l'assunzione“ di personale per il quale veniva riconosciuta una equiparazione del trattamento economico “con il personale paramedico in servizio presso i policlinici universitari”, sia da ultimo, la stabilizzazione effettuata dalla legge 207/85 per effetto dell'ampliamento dei ruoli, che tuttavia, non ha determinato una nuova assunzione, ovvero una modifica delle modalità di svolgimento delle prestazioni o una censura del rapporto in essere.
Affermata la natura retributiva dell'istituto oggetto del gravame e qualificato nei termini sopra esposti il rapporto lavorativo del “omissis”, deve ritenersi che lo stesso abbia prestato la propria attività come lavoratore non di ruolo nel periodo intercorrente dalla originaria costituzione del Part rapporto, sino all'inserimento nei ruoli delle , maturando durante tale arco temporale, analogamente ai colleghi di ruolo, il diritto alla percezione della retribuzione anche differita.
Durante tale periodo è pacifico tra le parti che il ricorrente, che riceveva un trattamento del tutto CP_ equiparato ai colleghi di ruolo, risultava iscritto presso l' , ai soli fini del trattamento di quiescenza.
Tale iscrizione, d'altra parte, non poteva garantire una erogazione equivalente al TFS in quanto tale “prestazione” non è prevista tra quelle che doveva istituzionalmente assicurare la gestione alla quale era iscritto l'appellato. Al contempo, la “retribuzione differita “non poteva essere rivendicata dal “omissis” in capo ai soggetti pubblici a favore dei quali lo stesso aveva svolto nel tempo la propria attività, dal momento che questi non erano tenuti ex lege ad assicurare direttamente tale compenso.
In tale contesto la circostanza che il rapporto di lavoro sia divenuto di ruolo solo successivamente
Part alla subentro delle per effetto della legge 207/85 non rileva ai fini della negazione dell'indennizzo in capo all'appellante.
L'emolumento che concorre a compensare quale retribuzione differita, la prestazione resa nel tempo, rientra come in precedenza rilevato, nel minimo costituzionale.
Soccorre in tal senso la nota decisione della Corte Costituzionale n. 208/86 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art 36 Cost. dell'art 9 comma 4 del DLCPS.
207/1947, nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista dallo stesso art.9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto, non era dovuta nel caso di passaggio in ruolo.
La predetta decisione della Corte ha, infatti, più volte affermato che le indennità di fine rapporto, costituendo parte del trattamento economico complessivamente dovuto al lavoratore, hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali, e stante la particolare protezione, devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato, non potendo essere pretermesse, neppure in parte, in cambio di altri benefici, quali la stabilizzazione del rapporto di lavoro non di ruolo, con il passaggio in ruolo.
Deve quindi, ritenersi in forza dei principi affermati nella giurisprudenza costituzionale, che spetti agli eredi del , il diritto a percepire l'indennità rivendicata nel ricorso introduttivo del Parte_4
giudizio di primo grado.
Ritiene la Corte, che l'assenza di iscrizione all'INADEL e dei conseguenti versamenti imputabili all'amministrazione convenuta in favore dell'ente, per il periodo rivendicato, non determina il venir meno del diritto di rivendicare tale emolumento nei confronti del soggetto al quale è demandata ope legis il versamento dell'indennità per conto delle pubbliche amministrazioni.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che, l'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza, giustifichi la perdita del trattamento retributivo garantito dalla Costituzione.
Inoltre va considerata la diversa struttura del TFS rispetto al TFR che prevede accantonamenti annuali soggetti ad un meccanismo di rivalutazione che costituiscono il montante della retribuzione differita liquidata al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto. L'ammontare del TFS, viceversa, prescinde dall'accantonamento, come in precedenza osservato, in quanto il meccanismo di liquidazione considera esclusivamente gli anni di servizio e il valore della retribuzione alla data di cessazione del rapporto.
A ciò si aggiunga che ai fini del riconoscimento del TFS assume rilevanza la circostanza che tale
“voce retributiva” rientra nell'ambito di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost. la cui erogazione, non può dipendere a parità di condizioni lavorative dalla contingenza, esogena al
“valore” della prestazione o dall'essere o meno di ruolo il lavoratore. Giova, sul punto, richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 24 luglio 1986 che afferma, rispetto al personale non di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, che “la distinzione tra servizi di ruolo e non di ruolo, se pure può giustificare differenziazioni agli effetti economici (cfr sent.
264/83), ivi compresa la misura dell'indennità di fine rapporto” prosegue nello stabilire in forma inequivocabile, che la differenziazione dei periodi, “non può certo legittimare la totale perdita di questa, quanto al servizio non di ruolo, stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale”.
Il principio è del tutto estendibile al rapporto di lavoro per il personale non di ruolo degli
Part enti locali e delle . Deve quindi ritenersi, che ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio, sussiste un principio immanente al complesso sistema del lavoro pubblico, desumibile dalla giurisprudenza costituzionale e fondato nel principio di garanzia costituzionale della retribuzione, che determina una equiparazione dei periodi di ruolo a quelli fuori ruolo, da ritenersi fondamentale nell'equilibrio delle reciproche obbligazioni che caratterizzano il rapporto di impiego. Né, peraltro, appare ipotizzabile subordinare il trattamento in parola all'esercizio di una facoltà di CP_ riscatto, neppure ipotizzabile nel caso in esame, in quanto il “omissis” risultava iscritto all' ai soli fini del trattamento di quiescenza nel periodo non di ruolo. Il riscatto, peraltro, non costituirebbe una adeguata misura di perequazione in quanto una siffatta soluzione determinerebbe un onere ingiustificato a carico del lavoratore che dovrebbe sostenere un costo in via esclusiva al fine di percepire un emolumento avente carattere retributivo.
Si legge infatti, nella decisione della Corte Costituzionale da ultimo richiamata, che “la possibilità di riscatto dei periodi di servizio non di ruolo non può precludere il diritto al conseguimento delle indennità per cessazione dal servizio”.
In conclusione deve ritenersi, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che la mancata iscrizione all'ente previdenziale tenuto al pagamento della retribuzione differita, per il periodo non di ruolo, non dia luogo ad un fatto impeditivo del diritto alla percezione di tale istituto.
D' inciso si ritiene di rilevare che, il soggetto al quale è istituzionalmente demandata la funzione di pagamento del Trattamento di Fine Servizio, se non può opporre al soggetto che vanta un diritto alla percezione dell'emolumento, l'inadempienza dell'amministrazione, ben potrà agire nei confronti del soggetto inadempiente al fine di ottenere il pagamento degli importi previsti per alimentare tale voce stipendiale differita che l'ente è comunque tenuto ad assicurare”.
Dalle considerazioni appena svolte, e dalle quali non vi è ragione per discostarsi, discende anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto la prescrizione relativa al diritto di credito di cui al TFS inizia a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta in data 31/08/21.
Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS prendendo in considerazione l'intero periodo di lavoro, a partire dal 1 giugno 1979, con conseguente condanna al pagamento di quanto spettante in forza di tale ricalcolo, oltre interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e si liquidano CP_2
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con inclusione dell'intero periodo di servizio prestato dal 1 giugno 1979 al 12/6/1985;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze derivanti dal CP_2
suddetto riconoscimento, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_2 complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 14.11.2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12701/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ricciardi n. 28, presso lo studio legale dell'avv. Ettore
Leperino e Alfonso Leperino, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato dipendente della;
Parte_2 b) Di essere stato immesso in servizio dal 1 giugno 1979 in forza della legge della Regione
Campania n. 10/1978, con conseguente assunzione da parte della regione dell'onere finanziario;
c) Che successivamente l'onere finanziario è stato assunto dalle partire dal 1985; Parte_3
d) Che il trattamento di fine servizio è stato calcolato esclusivamente a partire dal 1985;
e) Di aver diritto al trattamento di fine servizio computato calcolando tutti gli anni di lavoro.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Ritiene questo giudice di dare continuità all'orientamento di merito formatosi nel distretto sulla questione oggetto del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 118 disp. Att., quindi, si riporta estratto della sentenza n. 2799/2019 della
Corte di Appello di Napoli: “L'istituto del TFS costituisce un'indennità prevista e disciplinata dal
DPR. 1032/1973 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1/1/2001 in quanto, per il personale del comparto pubblico cd. “contrattualizzato”, il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data, l'indennità è stata sostituita ai sensi del DPCM. 20.12.1999 dal trattamento di fine rapporto. Il TFS è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (Cass. 9646/12).
Il TFS, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto.
Il legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1/1/2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato, avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego. La peculiarità del TFS deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza. CP_ L'importo viene infatti attualmente liquidato dall' istituto succeduto ope legis all'ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento.
Tale circostanza, è tuttavia del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della natura retributiva dell'importo rivendicato.
Il carattere retributivo dell'istituto non può essere, infatti escluso come condivisibilmente affermato
“quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento(…) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti)” (Corte Cost 243/93).
Sotto tale profilo deve, inoltre aggiungersi, che l'ammontare del TFS fino al 31 dicembre 2010 era determinato in tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS corrisposta al momento della cessazione del servizio, comprensiva della 13ª mensilità, per tutti gli anni utili di servizio.
L'ammontare della “retribuzione” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto, dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto.
Il trattamento pertanto è svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento
“retributivo” legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione vantata dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti.
Questa Corte, delineata la natura e la struttura dell'istituto, ritiene che il rapporto di lavoro svolto dal “omissis”, sia da qualificare sin dal 16.8.1978 in termini di dipendenza, dovendosi sul punto CP_ respingere il motivo di doglianza dell'
Depongono in tal senso, sia il riconoscimento dell'anzianità lavorativa pregressa indicata nelle buste paga del ricorrente, sia la stessa previsione della legge regionale Campania n.10/78 che prevedeva “l'assunzione“ di personale per il quale veniva riconosciuta una equiparazione del trattamento economico “con il personale paramedico in servizio presso i policlinici universitari”, sia da ultimo, la stabilizzazione effettuata dalla legge 207/85 per effetto dell'ampliamento dei ruoli, che tuttavia, non ha determinato una nuova assunzione, ovvero una modifica delle modalità di svolgimento delle prestazioni o una censura del rapporto in essere.
Affermata la natura retributiva dell'istituto oggetto del gravame e qualificato nei termini sopra esposti il rapporto lavorativo del “omissis”, deve ritenersi che lo stesso abbia prestato la propria attività come lavoratore non di ruolo nel periodo intercorrente dalla originaria costituzione del Part rapporto, sino all'inserimento nei ruoli delle , maturando durante tale arco temporale, analogamente ai colleghi di ruolo, il diritto alla percezione della retribuzione anche differita.
Durante tale periodo è pacifico tra le parti che il ricorrente, che riceveva un trattamento del tutto CP_ equiparato ai colleghi di ruolo, risultava iscritto presso l' , ai soli fini del trattamento di quiescenza.
Tale iscrizione, d'altra parte, non poteva garantire una erogazione equivalente al TFS in quanto tale “prestazione” non è prevista tra quelle che doveva istituzionalmente assicurare la gestione alla quale era iscritto l'appellato. Al contempo, la “retribuzione differita “non poteva essere rivendicata dal “omissis” in capo ai soggetti pubblici a favore dei quali lo stesso aveva svolto nel tempo la propria attività, dal momento che questi non erano tenuti ex lege ad assicurare direttamente tale compenso.
In tale contesto la circostanza che il rapporto di lavoro sia divenuto di ruolo solo successivamente
Part alla subentro delle per effetto della legge 207/85 non rileva ai fini della negazione dell'indennizzo in capo all'appellante.
L'emolumento che concorre a compensare quale retribuzione differita, la prestazione resa nel tempo, rientra come in precedenza rilevato, nel minimo costituzionale.
Soccorre in tal senso la nota decisione della Corte Costituzionale n. 208/86 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art 36 Cost. dell'art 9 comma 4 del DLCPS.
207/1947, nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista dallo stesso art.9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto, non era dovuta nel caso di passaggio in ruolo.
La predetta decisione della Corte ha, infatti, più volte affermato che le indennità di fine rapporto, costituendo parte del trattamento economico complessivamente dovuto al lavoratore, hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali, e stante la particolare protezione, devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato, non potendo essere pretermesse, neppure in parte, in cambio di altri benefici, quali la stabilizzazione del rapporto di lavoro non di ruolo, con il passaggio in ruolo.
Deve quindi, ritenersi in forza dei principi affermati nella giurisprudenza costituzionale, che spetti agli eredi del , il diritto a percepire l'indennità rivendicata nel ricorso introduttivo del Parte_4
giudizio di primo grado.
Ritiene la Corte, che l'assenza di iscrizione all'INADEL e dei conseguenti versamenti imputabili all'amministrazione convenuta in favore dell'ente, per il periodo rivendicato, non determina il venir meno del diritto di rivendicare tale emolumento nei confronti del soggetto al quale è demandata ope legis il versamento dell'indennità per conto delle pubbliche amministrazioni.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che, l'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza, giustifichi la perdita del trattamento retributivo garantito dalla Costituzione.
Inoltre va considerata la diversa struttura del TFS rispetto al TFR che prevede accantonamenti annuali soggetti ad un meccanismo di rivalutazione che costituiscono il montante della retribuzione differita liquidata al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto. L'ammontare del TFS, viceversa, prescinde dall'accantonamento, come in precedenza osservato, in quanto il meccanismo di liquidazione considera esclusivamente gli anni di servizio e il valore della retribuzione alla data di cessazione del rapporto.
A ciò si aggiunga che ai fini del riconoscimento del TFS assume rilevanza la circostanza che tale
“voce retributiva” rientra nell'ambito di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost. la cui erogazione, non può dipendere a parità di condizioni lavorative dalla contingenza, esogena al
“valore” della prestazione o dall'essere o meno di ruolo il lavoratore. Giova, sul punto, richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 24 luglio 1986 che afferma, rispetto al personale non di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, che “la distinzione tra servizi di ruolo e non di ruolo, se pure può giustificare differenziazioni agli effetti economici (cfr sent.
264/83), ivi compresa la misura dell'indennità di fine rapporto” prosegue nello stabilire in forma inequivocabile, che la differenziazione dei periodi, “non può certo legittimare la totale perdita di questa, quanto al servizio non di ruolo, stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale”.
Il principio è del tutto estendibile al rapporto di lavoro per il personale non di ruolo degli
Part enti locali e delle . Deve quindi ritenersi, che ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio, sussiste un principio immanente al complesso sistema del lavoro pubblico, desumibile dalla giurisprudenza costituzionale e fondato nel principio di garanzia costituzionale della retribuzione, che determina una equiparazione dei periodi di ruolo a quelli fuori ruolo, da ritenersi fondamentale nell'equilibrio delle reciproche obbligazioni che caratterizzano il rapporto di impiego. Né, peraltro, appare ipotizzabile subordinare il trattamento in parola all'esercizio di una facoltà di CP_ riscatto, neppure ipotizzabile nel caso in esame, in quanto il “omissis” risultava iscritto all' ai soli fini del trattamento di quiescenza nel periodo non di ruolo. Il riscatto, peraltro, non costituirebbe una adeguata misura di perequazione in quanto una siffatta soluzione determinerebbe un onere ingiustificato a carico del lavoratore che dovrebbe sostenere un costo in via esclusiva al fine di percepire un emolumento avente carattere retributivo.
Si legge infatti, nella decisione della Corte Costituzionale da ultimo richiamata, che “la possibilità di riscatto dei periodi di servizio non di ruolo non può precludere il diritto al conseguimento delle indennità per cessazione dal servizio”.
In conclusione deve ritenersi, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che la mancata iscrizione all'ente previdenziale tenuto al pagamento della retribuzione differita, per il periodo non di ruolo, non dia luogo ad un fatto impeditivo del diritto alla percezione di tale istituto.
D' inciso si ritiene di rilevare che, il soggetto al quale è istituzionalmente demandata la funzione di pagamento del Trattamento di Fine Servizio, se non può opporre al soggetto che vanta un diritto alla percezione dell'emolumento, l'inadempienza dell'amministrazione, ben potrà agire nei confronti del soggetto inadempiente al fine di ottenere il pagamento degli importi previsti per alimentare tale voce stipendiale differita che l'ente è comunque tenuto ad assicurare”.
Dalle considerazioni appena svolte, e dalle quali non vi è ragione per discostarsi, discende anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto la prescrizione relativa al diritto di credito di cui al TFS inizia a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta in data 31/08/21.
Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS prendendo in considerazione l'intero periodo di lavoro, a partire dal 1 giugno 1979, con conseguente condanna al pagamento di quanto spettante in forza di tale ricalcolo, oltre interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e si liquidano CP_2
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con inclusione dell'intero periodo di servizio prestato dal 1 giugno 1979 al 12/6/1985;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze derivanti dal CP_2
suddetto riconoscimento, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_2 complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 14.11.2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo