TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. ssa Serafina Aceto Giudice
Dott. ssa Lucia Minutella Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29927/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LESCHIERA SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19.12.2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore Persona_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il domicilio della madre sig.ra
Le decisioni di maggiore interesse del minore relative ad istruzione, Parte_1 educazione e salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni di;
Per_1
DISPONE che il padre, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori ed anche in ragione degli impegni lavorativi degli stessi, potrà tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
◦ durante il periodo scolastico un week-end alternato dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 17,30 allorquando la ricondurrà presso il domicilio materno;
◦ durante le vacanze scolastiche due giorni -non necessariamente week-end e comunque da determinare in ragione delle esigenze del minore e dei genitori- dalle ore 11,00 sino alle ore 19,00 di due giorni dopo allorquando la ricondurrà presso il domicilio materno;
◦ un pomeriggio a settimana -determinato dai genitori in ragione delle proprie esigenze nonché di quelle scolastiche e ricreative del minore- con pernottamento presso il padre, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente allorquando accompagnerà a scuola;
Per_1
◦ le vacanze natalizie, pasquali ed i ponti secondo accordi diretti tra i genitori che valuteranno di volta in volta tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e della volontà di;
Per_1
◦ durante le vacanze estive starà con il papà per due settimane, anche non consecutive, da Per_1 determinare e comunicare alla madre entro e non oltre il 31/05 di ciascun anno. DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore Controparte_1
corrispondendo alla madre sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni Per_1 Parte_1 mese la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese straordinarie come da noto
Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico verrà erogato integralmente in favore della sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che i genitori prestano consenso reciproco al rilascio/rinnovo del passaporto per gli stessi e per il minore;
DÀ ATTO che i genitori concordano di dare efficacia agli accordi raggiunto sin dal momento del deposito telematico.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26.09.2025
Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. ssa Serafina Aceto Giudice
Dott. ssa Lucia Minutella Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29927/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LESCHIERA SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19.12.2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore Persona_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il domicilio della madre sig.ra
Le decisioni di maggiore interesse del minore relative ad istruzione, Parte_1 educazione e salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni di;
Per_1
DISPONE che il padre, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori ed anche in ragione degli impegni lavorativi degli stessi, potrà tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
◦ durante il periodo scolastico un week-end alternato dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 17,30 allorquando la ricondurrà presso il domicilio materno;
◦ durante le vacanze scolastiche due giorni -non necessariamente week-end e comunque da determinare in ragione delle esigenze del minore e dei genitori- dalle ore 11,00 sino alle ore 19,00 di due giorni dopo allorquando la ricondurrà presso il domicilio materno;
◦ un pomeriggio a settimana -determinato dai genitori in ragione delle proprie esigenze nonché di quelle scolastiche e ricreative del minore- con pernottamento presso il padre, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente allorquando accompagnerà a scuola;
Per_1
◦ le vacanze natalizie, pasquali ed i ponti secondo accordi diretti tra i genitori che valuteranno di volta in volta tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e della volontà di;
Per_1
◦ durante le vacanze estive starà con il papà per due settimane, anche non consecutive, da Per_1 determinare e comunicare alla madre entro e non oltre il 31/05 di ciascun anno. DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore Controparte_1
corrispondendo alla madre sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni Per_1 Parte_1 mese la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese straordinarie come da noto
Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico verrà erogato integralmente in favore della sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che i genitori prestano consenso reciproco al rilascio/rinnovo del passaporto per gli stessi e per il minore;
DÀ ATTO che i genitori concordano di dare efficacia agli accordi raggiunto sin dal momento del deposito telematico.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26.09.2025
Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.