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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 28/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 975/2023
Oggi 28/01/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. E. Guariniello, in sost. dell'avv. CARDARELLA Parte_1
ANGELO
Per , l'avv. E. Guariniello, in sost. dell'avv. CARDARELLA CP_1
ANGELO
Per l'avv. L. Di Pompeo, in sost. dell'avv. ZANNI Controparte_2
VALENTINA
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 28/01/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 975/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Cardarella Angelo, Carlo Tommaso Gasparro e Tamara Moira Agostino, domiciliata in
Milano, via Pordenone n. 2, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
Cardarella Angelo, Carlo Tommaso Gasparro e Tamara Moira Agostino, domiciliato in
Milano, via Pordenone n. 2, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Zanni Controparte_2 P.IVA_1
TI e RI CO, domiciliata in Modena via Lamborghini n. 81, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via principale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 202/2023 Controparte_2
emesso dal Tribunale di Cremona;
in via subordinata Respingere la domanda di adempimento in assenza di prova circa l'esistenza o ammontare del credito azionato, non risultando a tal fine sufficiente la produzione del cd. saldaconto certificato ex art. 50 TUB
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi a favore dei procuratori dell'opponnete che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del
Decreto ingiuntivo odiernamente opposto ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e gli opponenti non hanno puntualmente contestato la propria debenza;
nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto e condannare gli attori opponenti al pagamento, in favore di della Controparte_2 somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese
e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e proponevano opposizione avverso il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 202/2023 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di CP_2
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 8.287,69, in
[...]
ragione del debito connesso al rapporto di conto corrente originariamente instaurato con
Banca Popolare di Bergamo s.p.a.
Gli attori deducevano:
- che “la società si qualifica quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. CP_3
nel credito senza però fornire alcuna prova concernente la riconducibilità dello stesso credito all'interno della richiamata operazione di cartolarizzazione intercorsa con
[...]
; CP_4
- che , non avendo prodotti gli estratti conti sin dal momento della nascita del CP_3
conto (essendosi limitata a produrre un estratto certificato del conto al 11.12.2018) non ha fornito prova idonea riguardo all'esistenza del credito”;
- che “nel caso in oggetto viene in rilievo una controversia soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis del d. lgs n. 28 del 2010”.
Alla stregua di quanto esposto, i sig.ri e chiedevano la CP_1 Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_2 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che in data 6.11.2023 le parti hanno esperito il procedimento di mediazione con esito negativo. Pertanto la causa può essere decisa nel merito.
È infondata l'eccezione attorea di carenza di titolarità dal lato attivo della posizione soggettiva oggetto della domanda, in quanto parte convenuta ha depositato in giudizio: a) uno stralcio del “contratto di cessione di crediti” stipulato da con Controparte_5
società incorporante Controparte_6 Controparte_7
originaria titolare del diritto di credito posto a fondamento della pretesa monitoria (cfr. doc.
n. 1 ricorso monitorio); b) copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
18.12.2018, nella quale è presente la comunicazione della società Controparte_5 relativa all'acquisto dei crediti vantati da nei confronti dei Controparte_6 soggetti finanziati nel periodo compreso tra l'anno 1998 e l'anno 2018 (cfr. doc. n. 2 ricorso monitorio); c) una dichiarazione proveniente da Intesa Sanpaolo s.p.a., società incorporante che attesta l'intervenuta cessione del diritto Controparte_6
di credito derivante dal contratto di conto corrente stipulato dagli attori (cfr. doc. n. 9 parte convenuta); d) il “contratto di cessione di crediti” stipulato dalla Controparte_5
con e copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Controparte_2
23.12.2021, nella quale è presente la comunicazione della società Controparte_2
relativa al perfezionamento del predetto negozio (cfr. docc. n. 3 e 4 ricorso monitorio).
Dall'esame dei documenti emerge che ha ceduto i crediti Controparte_5
precedentemente acquistati da e) il contratto stipulato Controparte_6
dagli attori con e tutti gli estratti relativi al rapporto Controparte_7 contrattuale dall'anno 2013 alla data di scioglimento del vincolo negoziale. Tale documentazione, proveniente dall'originaria titolare del diritto di credito, conferma la cessione nei termini descritti. Invero è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un significativo indizio della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
È infondata l'eccezione attorea avente ad oggetto l'omessa dimostrazione dell'ammontare del credito preteso dalla convenuta. Sul punto è sufficiente osservare che ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto contrattuale Controparte_2 con decorrenza dall'ultimo saldo positivo a favore degli attori e che siffatti documenti non sono stati oggetto di alcuna contestazione. Invero se l'istituto di credito può provare l'ammontare del credito originato da un rapporto di conto corrente dando evidenza dell'andamento del rapporto con decorrenza dall'inizio dello stesso, e cioè dando evidenza dell'andamento del rapporto dal momento in cui non il saldo di conto corrente è pari a 0, è ovvio che l'istituto di credito possa anche dimostrare l'ammontare del credito originato da siffatto rapporto dando evidenza dell'andamento dello stesso con decorrenza dall'ultimo saldo positivo a favore del correntista, e cioè dando evidenza dell'andamento del rapporto da un momento meno favorevole rispetto al momento del saldo 0.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna i sig.ri e alla rifusione delle spese di lite in CP_1 Parte_1
favore di che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi professionali, Controparte_2
oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 28/01/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 975/2023
Oggi 28/01/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. E. Guariniello, in sost. dell'avv. CARDARELLA Parte_1
ANGELO
Per , l'avv. E. Guariniello, in sost. dell'avv. CARDARELLA CP_1
ANGELO
Per l'avv. L. Di Pompeo, in sost. dell'avv. ZANNI Controparte_2
VALENTINA
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 28/01/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 975/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Cardarella Angelo, Carlo Tommaso Gasparro e Tamara Moira Agostino, domiciliata in
Milano, via Pordenone n. 2, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
Cardarella Angelo, Carlo Tommaso Gasparro e Tamara Moira Agostino, domiciliato in
Milano, via Pordenone n. 2, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Zanni Controparte_2 P.IVA_1
TI e RI CO, domiciliata in Modena via Lamborghini n. 81, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via principale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 202/2023 Controparte_2
emesso dal Tribunale di Cremona;
in via subordinata Respingere la domanda di adempimento in assenza di prova circa l'esistenza o ammontare del credito azionato, non risultando a tal fine sufficiente la produzione del cd. saldaconto certificato ex art. 50 TUB
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi a favore dei procuratori dell'opponnete che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del
Decreto ingiuntivo odiernamente opposto ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e gli opponenti non hanno puntualmente contestato la propria debenza;
nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto e condannare gli attori opponenti al pagamento, in favore di della Controparte_2 somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese
e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e proponevano opposizione avverso il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 202/2023 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di CP_2
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 8.287,69, in
[...]
ragione del debito connesso al rapporto di conto corrente originariamente instaurato con
Banca Popolare di Bergamo s.p.a.
Gli attori deducevano:
- che “la società si qualifica quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. CP_3
nel credito senza però fornire alcuna prova concernente la riconducibilità dello stesso credito all'interno della richiamata operazione di cartolarizzazione intercorsa con
[...]
; CP_4
- che , non avendo prodotti gli estratti conti sin dal momento della nascita del CP_3
conto (essendosi limitata a produrre un estratto certificato del conto al 11.12.2018) non ha fornito prova idonea riguardo all'esistenza del credito”;
- che “nel caso in oggetto viene in rilievo una controversia soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis del d. lgs n. 28 del 2010”.
Alla stregua di quanto esposto, i sig.ri e chiedevano la CP_1 Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_2 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che in data 6.11.2023 le parti hanno esperito il procedimento di mediazione con esito negativo. Pertanto la causa può essere decisa nel merito.
È infondata l'eccezione attorea di carenza di titolarità dal lato attivo della posizione soggettiva oggetto della domanda, in quanto parte convenuta ha depositato in giudizio: a) uno stralcio del “contratto di cessione di crediti” stipulato da con Controparte_5
società incorporante Controparte_6 Controparte_7
originaria titolare del diritto di credito posto a fondamento della pretesa monitoria (cfr. doc.
n. 1 ricorso monitorio); b) copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
18.12.2018, nella quale è presente la comunicazione della società Controparte_5 relativa all'acquisto dei crediti vantati da nei confronti dei Controparte_6 soggetti finanziati nel periodo compreso tra l'anno 1998 e l'anno 2018 (cfr. doc. n. 2 ricorso monitorio); c) una dichiarazione proveniente da Intesa Sanpaolo s.p.a., società incorporante che attesta l'intervenuta cessione del diritto Controparte_6
di credito derivante dal contratto di conto corrente stipulato dagli attori (cfr. doc. n. 9 parte convenuta); d) il “contratto di cessione di crediti” stipulato dalla Controparte_5
con e copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Controparte_2
23.12.2021, nella quale è presente la comunicazione della società Controparte_2
relativa al perfezionamento del predetto negozio (cfr. docc. n. 3 e 4 ricorso monitorio).
Dall'esame dei documenti emerge che ha ceduto i crediti Controparte_5
precedentemente acquistati da e) il contratto stipulato Controparte_6
dagli attori con e tutti gli estratti relativi al rapporto Controparte_7 contrattuale dall'anno 2013 alla data di scioglimento del vincolo negoziale. Tale documentazione, proveniente dall'originaria titolare del diritto di credito, conferma la cessione nei termini descritti. Invero è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un significativo indizio della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
È infondata l'eccezione attorea avente ad oggetto l'omessa dimostrazione dell'ammontare del credito preteso dalla convenuta. Sul punto è sufficiente osservare che ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto contrattuale Controparte_2 con decorrenza dall'ultimo saldo positivo a favore degli attori e che siffatti documenti non sono stati oggetto di alcuna contestazione. Invero se l'istituto di credito può provare l'ammontare del credito originato da un rapporto di conto corrente dando evidenza dell'andamento del rapporto con decorrenza dall'inizio dello stesso, e cioè dando evidenza dell'andamento del rapporto dal momento in cui non il saldo di conto corrente è pari a 0, è ovvio che l'istituto di credito possa anche dimostrare l'ammontare del credito originato da siffatto rapporto dando evidenza dell'andamento dello stesso con decorrenza dall'ultimo saldo positivo a favore del correntista, e cioè dando evidenza dell'andamento del rapporto da un momento meno favorevole rispetto al momento del saldo 0.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna i sig.ri e alla rifusione delle spese di lite in CP_1 Parte_1
favore di che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi professionali, Controparte_2
oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 28/01/2025
Il giudice
Daniele Moro