Art. 6. 1. Le categorie di animali e relative classi di qualita' e di grasso che formano oggetto di rilevazione dei prezzi sono le seguenti:
categorie: A, B, C, D, E;
classi di qualita': S, E, U, R, O, P;
stato di grasso: 1, 2, 3, 4, 5.
2. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano non direttamente dai produttori animali da macellare, al prezzo di mercato, rilevato ai sensi del comma 1, si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.
3. La rilevazione dei prezzi e' effettuata sulle carcasse pesate e classificate al gancio in macello, ed il peso da prendere in considerazione e' quello delle carcasse dopo il raffreddamento oppure delle carcasse a caldo, constatato il piu' rapidamente possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 per cento.
4. Inoltre le carcasse devono essere conformi al disposto dell'articolo 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1208/81, che identifica la "carcassa riferimento" come segue:
senza reni, grasso della rognonata e grasso del bacino;
senza piccione, ne' corata (diaframma e pilastro del diaframma);
senza coda;
senza midollo spinale;
senza grassella (grasso scrotale);
senza corona del controgirello (della fesa interna - scanello);
senza solco giugulare (vena grassa).
5. Se le carcasse sono presentate con caratteristiche differenti da quelle della "carcassa di riferimento", il peso e' adeguato facendo ricorso alle correzioni riportate nell'allegato 1.
categorie: A, B, C, D, E;
classi di qualita': S, E, U, R, O, P;
stato di grasso: 1, 2, 3, 4, 5.
2. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano non direttamente dai produttori animali da macellare, al prezzo di mercato, rilevato ai sensi del comma 1, si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.
3. La rilevazione dei prezzi e' effettuata sulle carcasse pesate e classificate al gancio in macello, ed il peso da prendere in considerazione e' quello delle carcasse dopo il raffreddamento oppure delle carcasse a caldo, constatato il piu' rapidamente possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 per cento.
4. Inoltre le carcasse devono essere conformi al disposto dell'articolo 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1208/81, che identifica la "carcassa riferimento" come segue:
senza reni, grasso della rognonata e grasso del bacino;
senza piccione, ne' corata (diaframma e pilastro del diaframma);
senza coda;
senza midollo spinale;
senza grassella (grasso scrotale);
senza corona del controgirello (della fesa interna - scanello);
senza solco giugulare (vena grassa).
5. Se le carcasse sono presentate con caratteristiche differenti da quelle della "carcassa di riferimento", il peso e' adeguato facendo ricorso alle correzioni riportate nell'allegato 1.