Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo generale su privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo generale su privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.