Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2388
CASS
Sentenza 19 febbraio 2002

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L'art. 42 della legge n. 203 del 1982, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non esclude la proponibilità della domanda prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione. Peraltro detta disdetta non è soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e di esprimere inequivocamente la volontà del concedente medesimo di avvalersi di detto diritto, ed inoltre, è efficace anche quando sia omessa od errata l'indicazione dell'annata agraria al termine della quale si chiede il rilascio, in quanto l'intervallo temporale minimo, a partire dalla comunicazione del preavviso, è direttamente fissato dalla citata norma ed opera a prescindere dal richiamo della medesima.

In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell'attore, ma anche quella riconvenzionale da parte del convenuto, sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2388
Data del deposito : 19 febbraio 2002

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