Sentenza 19 febbraio 2002
Massime • 2
L'art. 42 della legge n. 203 del 1982, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non esclude la proponibilità della domanda prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione. Peraltro detta disdetta non è soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e di esprimere inequivocamente la volontà del concedente medesimo di avvalersi di detto diritto, ed inoltre, è efficace anche quando sia omessa od errata l'indicazione dell'annata agraria al termine della quale si chiede il rilascio, in quanto l'intervallo temporale minimo, a partire dalla comunicazione del preavviso, è direttamente fissato dalla citata norma ed opera a prescindere dal richiamo della medesima.
In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell'attore, ma anche quella riconvenzionale da parte del convenuto, sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale.
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Secondo gli Ermellini la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Fabio MAZZA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO Rel. - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO PE, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avv. Domenico Jasevoli, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI ZO SA, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dagli avv. Amalio Mele e Luigi Cerciello, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria n. 708/99 del 17 febbraio - 17 marzo 1999 (R.G. 1278/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 28 giugno 1991 RO PE, proprietario di un fondo rustico in 60 are in S. Anastasia, condotto in affitto da DI ZO SA (in forza di contratto che aveva avuto inizio nel 1955 con il padre di questi) chiedeva che il tribunale di Napoli sezione specializzata agraria, in contraddittorio con DI ZO SA, in via principale, pronunciasse la risoluzione anticipata del contratto inter partes ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (atteso che esso attore, coltivatore diretto,
intendeva condurre direttamente, con l'ausilio della propria famiglia, il fondo), in via subordinata, dichiarasse cessato, nel 1995, il rapporto (a norma dell'art. 2 della stessa legge n. 203 del 1982), con condanna del convenuto al rilascio del fondo.
Costituitosi in giudizio il DI ZO, quanto alla domanda principale, negava che il RO avesse i requisiti per esercitare il diritto di ripresa ex art. 42 della l. 3 maggio 1982, n. 203, quanto alla richiesta in via subordinata, faceva presente che il rapporto tra le parti aveva avuto inizio nel 1959 e non del 1955 e che, comunque, non essendo stata indicata, nella disdetta inviata da controparte anteriormente al giudizio, la data di scadenza del contratto, la disdetta stessa era invalida.
Chiedeva, pertanto, il convenuto, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento della somma di lire 76.230.000 a titolo di indennità per miglioramenti apportati al fondo.
Con sentenza 11 marzo 1998 il tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, cui la causa era stata trasmessa per sopravvenuta incompetenza territoriale del tribunale di Napoli, dichiarava cessato il rapporto di affitto inter partes alla data del 10 novembre 1996 con condanna del DI ZO al rilascio del fondo per la fine dell'annata agraria in corso e assorbimento della domanda principale nonché declaratoria di improponibilità della domanda riconvenzionale.
Gravata tale pronunzia dal soccombente Di ZO SA la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 17 febbraio - 17 marzo 1999, in riforma della sentenza gravata dichiarava improponibile la domanda proposta da RO PE con ricorso 28 giugno 1991.
Osservavano, in particolare, quei giudici, che nella lettera del 19 dicembre 1990 il RO aveva comunicato al conduttore di volere esercitare il diritto di ripresa e, comunque, di non volere rinnovare il contratto di affitto alla prossima scadenza legale e tale dichiarazione non era rispondente alla funzione di impedire la prosecuzione del rapporto.
Anche a prescindere da quanto precede, ha osservato la corte del merito, la domanda attrice deve, comunque, dichiararsi improponibile per violazione dell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203 atteso che il RO aveva chiesto all'IPA la convocazione per esperire il tentativo di conciliazione con la stessa lettera con cui manifestava la volontà di non volere rinnovare il contratto e, dunque, inammissibilmente, prima che fosse scaduto il termine per il quale aveva intimato la disdetta e prima ancora che si fosse manifestato da parte del DI ZO alcuna contestazione, così ponendo nel nulla la funzione di filtro stragiudiziale delle controversie agrarie attribuita dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso DI ZO SA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come osservato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato improponibile la domanda proposta da RO PE sotto due, concorrenti, profili.
Da un lato, infatti, si è osservato, la disdetta, non indicando la data di cessazione del rapporto inter partes, non può dirsi rispondente alla funzione di impedire la prosecuzione del rapporto, dall'altro, contemporaneamente, si è affermata la violazione da parte del ricorrente RO dell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203, essendo stato il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA
sollecitato prima che il DI ZO avesse manifestato alcuna contestazione alla domanda di cessazione del rapporto. Da ultimo, infine, la stessa la corte di appello ha affermato, quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal DI ZO per conseguire l'indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo, che sulla stessa non va emessa alcuna pronuncia, in quanto il corrispondente diritto va accertato al momento della cessazione del rapporto.
2. Tutte tali proposizioni sono censurate dal ricorrente con il primo e il secondo motivo (a sua volta articolato in due punti) e con i quali si denunzia, rispettivamente:
- "violazione dell'art. 3 [recte: 4], l. n. 203 del 1982 nonché degli artt. 112 e 657 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." (primo motivo);
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 46, l. n. 203 del 1982, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." (secondo motivo).
3. Il proposto ricorso è fondato è meritevole di accoglimento, sotto tutti i profili in cui si articola, alla luce delle considerazioni che seguono.
4. Motivi di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto alla doglianza svolta con il primo motivo, la censura relativa alla denunziata violazione - da parte dei giudici a quibus - dell'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. È assolutamente pacifico, infatti, in dottrina come in giurisprudenza, che la inosservanza - da parte di chi propone una domanda relativa a controversia in materia di contratti agrari - del precetto della ricordata disposizione di legge rende improponibile la domanda giudiziaria che non può, quindi, essere esaminata nel merito.
Si osserva al riguardo, come già in molteplici occasioni affermato da parte di questa Corte, che mentre, nel caso di inadempimento dell'affittuario di un fondo rustico, il concedente non può avvalersi di una unica comunicazione per contestare inadempimento (ex art. 5 legge n. 203 del 1982) e sollecitare il tentativo di conciliazione (ex art. 46 legge cit.), nel caso di disdetta del contratto vige una regola opposta.
È consentito, pertanto, al concedente, con una unica comunicazione, sia recedere dal contratto (ai sensi dell'art. 4 della legge citata), sia sollecitare il tentativo di conciliazione (a norma dell'art. 46 della stessa legge). (In questo senso, ad esempio, Cass. 4 aprile 2001, n. 4980, nonché Cass. 4 aprile 2001, n. 4971). Contemporaneamente, con riguardo alle considerazioni svolte in sentenza sull'assenza, al momento in cui è stato sollecitato il tentativo di conciliazione, di una "controversia" tra le parti, non avendo, all'epoca il conduttore manifestato alcuna contestazione [quanto alla disdetta intimata dall'altra parte e alla pretesa di questa di riavere la disponibilità del fondo] l'assunto, manifestamente infondato, prescinde dai principi generali del vigente processo civile.
Nel vigente ordinamento processuale - come assolutamente pacifico in dottrina come in sede di legittimità - è ammissibile la condanna condizionata, quanto alla sua efficacia, ad un evento futuro ed incerto o ad una controprestazione (Cass. 26 ottobre 1991 n. 11424;
Cass. 13 settembre 1991 n. 9578, nonché Cass. 12 luglio 1996 n. 6329). Nel nostro ordinamento - in altri termini - sono ammesse, in omaggio al principio dell'economia dei giudizi, sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, nonché Cass. 1 aprile 1996 n. 2961 e, ancora, Cass. 15 febbraio 1999 n. 1642, specie in motivazione).
Con dette pronunce non viene emessa una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l'obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata (Cass. 1 febbraio 1991 n. 978; Cass. 26 gennaio 1987 n. 706). Certo quanto precede è palese l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza gravata allorché ha negato, prima della scadenza del contratto, il diritto della parte concedente di agire in giudizio per sentire accertare che in un data futura, ancora a venire, il contratto cesserà e che, pertanto, il conduttore sarà tenuto al rilascio del fondo.
Se - infatti - come osservato sopra, il giudice può emettere una condanna a carico di una parte perché esegua, al verificarsi di un evento futuro alla data della pronuncia, una certa prestazione è evidente, che bene la parte può sollecitare una tale pronunzia in epoca ancora anteriore.
Nè, ancora, può affermarsi - con la pronunzia in questa sede gravata - che prima della scadenza del contratto non esiste, in realtà tra le parti una "controversia" e, pertanto, non vi è spazio per esperire il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Un tale assunto, infatti, è infondato almeno sotto due, concorrenti, profili.
In primo luogo si osserva che a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni secundum Constitutionem e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (C. cost. 12 marzo 1999 n. 65). Ne deriva, pertanto, che tra le varie interpretazioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (C. cost. 27 dicembre 1996 n. 418), dovendo l'interprete privilegiare solo quella più conforme alla Costituzione (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1997 n. 1207; C. cost. 28 maggio 1999 n. 197). Certo quanto sopra, non controverso che la interpretazione dell'art. 46, l. n. 203 del 1982 data dai giudici di merito collide sia con l'art. 3 cost. (discriminando arbitrariamente i concedenti di fondi rustici rispetto a tutti gli altri cittadini, posto che i primi, a differenza degli altri non potrebbero invocare una pronunzia di condanna in futuro), sia con l'art. 24 cost. (limitando del tutto ingiustificatamente il diritto dei concedenti di fondi rustici di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti) è palese che la stessa non può seguirsi.
Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che l'onere del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 grava su "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari".
Poiché, ancora, è fuori discussione, da un lato, che era intenzione - nella specie - dell'attuale ricorrente proporre in giudizio una domanda volta all'accertamento della data di cessazione di un contratto agrario, cioè una domanda giudiziale che imponeva la applicazione della speciale normativa agraria, e che la stessa ha sollecitato - ancorché senza esito - l'IPA per l'esperimento del tentativo di conciliazione in questione, proponendo l'azione giudiziaria trascorsi "60 giorni dalla comunicazione" all'IPA è palese, come anticipato, che i giudici del merito non potevano dichiarare improcedibile (o improponibile) la domanda attrice. Irrilevante, ancora, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia, è la circostanza che in tesi il conduttore poteva - alla data per la quale era stata intimato il rilascio del fondo - consegnare sua sponte il fondo alla concedente, rendendo così superflua l'azione giudiziaria.
In una tale ipotesi, come in quella in cui il convenuto, costituitosi in giudizio avesse eccepito che la domanda attrice era fondata, il giudice non avrebbe potuto fare altro che rigettare la domanda attrice (o, eventualmente, dichiarare cessata, tra le parti le materia del contendere), ponendo, eventualmente, a carico dell'attrice le spese di lite, ma la circostanza è palesemente irrilevante ai fini che ora interessano.
L'onere del tentativo di conciliazione di cui si discute - infatti - grava sull'attore in giudizio, nonché sul convenuto che proponga una domanda in via riconvenzionale, solo per la circostanza che essi sottoporranno al giudice una domanda relativa alla normativa agraria, a prescindere dalla sua fondatezza (e dall'esito finale della stessa).
Da ultimo, infine, non può tacersi che la problematica in esame è stata già oggetto di dibattito presso questa Corte suprema in margine all'art. 42, l. 3 maggio 1982, n. 203. Come noto quest'ultima disposizione prevede che il concedente che intenda condurre direttamente il proprio fondo (o farlo condurre da un proprio familiare) possa ottenere la risoluzione anticipata del contratto agrario "previa disdetta da intimare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario".
Sorta questione, specie in dottrina, se fosse - o meno - possibile, per il concedente, intimata la disdetta "almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio", adire immediatamente l'autorità giudiziaria, senza attendere le determinazioni del conduttore, questa Corte è fermissima, da lustri, nell'affermare che l'art. 42 l. 3 maggio 1982 n. 203, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non comporta l'improponibilità della domanda (volta alla ripresa del fondo) prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione, ed il cui decorso può essere utilizzato per l'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del diritto potestativo di ripresa del fondo, ove contestati (Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437; Cass. 11 gennaio 2000 n. 190; Cass. 11 novembre 1995 n. 11722; Cass. 17 dicembre 1991 n. 13559; Cass. 5 maggio 1990 n. 3743; Cass. 15 dicembre 1987 n. 9288, tra le altre).
Deve concludersi, pertanto, in termini opposti, rispetto a quanto affermato dai giudici a quibus e in conformità a una giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte regolatrice, che è consentito al proprietario di un fondo rustico agire in giudizio, ex art. 46 legge n. 203 del 1982, per l'accertamento della data, ancora a venire, di cessazione dell'affitto, a nulla rilevando che l'affittuario non abbia fino a quel momento sollevato eccezioni in merito (Cass. 4 aprile 2001, n. 4988, nonché Cass. 4 aprile 2001, n. 4987; Cass. 4 aprile 2001, n. 4979; Cass. 4 aprile 2001, n. 4972, tra le altre).
5. Sempre con riferimento alla denunziata violazione, da parte della sentenza gravata, dell'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, si osserva che questa, quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'affittuario DI ZO [e non dal concedente RO, come si afferma nella sentenza gravata, sia nella parte motiva che in quella dispositiva, in contrasto con quanto riferito nella parte espositiva], e diretta a conseguire l'indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo in costanza del rapporto agrario, ha affermato che sulla stessa - dichiarata improponibile dai primi giudici perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, l. n. 203 del 9182 - "non va emessa alcuna pronuncia, in quanto il corrispondente diritto va accertato al momento della cessazione del rapporto". In altri termini, i giudici di appello, in riforma [peraltro implicita] della pronunzia dei primi giudici hanno ritenuto proponibile, sotto il profilo di cui all'art. 46, l. n. 203 del 1982 la domanda in questione, rigettandola, peraltro, nel merito, perché "il corrispondente diritto va accertato al momento della cessazione del rapporto", cessazione in concreto esclusa con riferimento alla presente controversia per effetto del rigetto della domanda di parte concedente.
Pacifico quanto sopra, è palese, la violazione, anche nella parte de qua, dell'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203 da parte dei giudici del merito.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - dalla quale prescinde totalmente la sentenza in questa sede gravata - in tema di contratti agrari, l'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203, sussiste anche con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (salva la eventualità, non ricorrente nella specie, in cui la stessa, per essere fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore, non ampli l'oggetto del giudizio). (Cfr., tra le tantissime, Cass. 4 aprile 2001, n. 4982; Cass. 17 gennaio 2001, n. 593; 1 dicembre 1999, n. 13359; Cass. 8 giugno 1999, n. 5613).
6. Come osservato sopra, con lettera in data 19 dicembre 1990 il concedente RO ha comunicato all'affittuario la propria volontà, tra l'altro "di non voler rinnovare il contratto di affitto alla prossima scadenza legale".
"Ai fini della disdetta ex art. 5, legge n. 203 del 1982 - ha osservato la sentenza in questa sede gravata - tale comunicazione non può dirsi rispondente alla funzione di impedire la prosecuzione del rapporto in quanto, non contenendo la indicazione della data in cui è sorto il contratto, ne' quella per la quale è richiesto il rilascio, non fornisce alcun elemento per verificarne la tempestività, fissata dalla norma richiamata in un anno primo della scadenza del contratto".
Il riferito assunto, come anticipato, deve disattendersi. In primis si evidenzia [in contrasto con quanto affermato dalla sentenza ora gravata] che l'art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203 disciplina, da un lato, il recesso dal contratto di affitto da parte dell'affittuario coltivatore diretto, dall'altro, la risoluzione del contratto per fatto del conduttore, mentre l'obbligo della disdetta, al fine di evitare la rinnovazione del contratto alla sua scadenza, ha la propria regolamentazione nel precedente art. 4, della stessa legge n. 203 del 1982. In secondo luogo si osserva, ancora, che in tema di contratti di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto:
- "in mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare e così di seguito" (art. 4, l. n. 203, del 1982, comma 1);
- "la disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento" (art. 4, l. n. 203, del 1982, comma 2). Pacifico quanto precede è palese che perché possa dirsi rispettato il precetto di legge è necessario (e sufficiente), da un lato, che il concedente dia notizia al conduttore della propria volontà di non volere la "rinnovazione" del rapporto in essere tra le parti, dall'altro, che detta comunicazione sia redatta per iscritto e pervenga all'altra parte mediante lettera raccomandata almeno un anno prima della data di cessazione (ex contractu o ex lege) del rapporto stesso.
Pacifico quanto sopra deve escludersi che nella specie la norma positiva non sia stata puntualmente osservata da parte del concedente.
Da un lato, infatti, è indubbio che costui ha manifestato la volontà di volere la cessazione del rapporto alla scadenza del termine di legge e, conseguentemente, di imporre al conduttore la riconsegna del bene oggetto di affitto, dall'altro, è pacifico che sono state rispettate le disposizioni, fissate dal comma 2, del più volte ricordato art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203, quanto alla "forma" e ai "termini" della disdetta stessa.
Irrilevante, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa conclusione è il rilievo che in sede di disdetta non sia stata indicata con precisione la data di inizio del rapporto, nonché quella di cessazione, facendosi esclusivamente, e genericamente, riferimento alla scadenza ex lege, cioè a norma dell'art. 2, l. 3 maggio 1982, n. 203. È sufficiente, al riguardo, considerare che il DI ZO, in quanto conduttore del fondo oggetto di lite, non poteva ignorare ne', da un lato, l'epoca in cui il rapporto tra le parti aveva avuto inizio, ne' la disciplina positiva cui il rapporto d'affitto che lo legava al RO - senza ombra di dubbio iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - era soggetto (cioè l'art. 2 della più volte ricordata l. 3 maggio 1982, n. 203). Non controverso, tra le parti, che il DI ZO conduce(va) in affitto un solo fondo di proprietà del RO è palese che la "disdetta" inviata da quest'ultimo faceva riferimento a quell'unico contratto tra le parti.
Come, pertanto, al fine di ritenere rispettato l'onere posto dall'art. 4, legge n. 203 del 1982 era irrilevante che il concedente precisasse i confini del fondo, o lo descrivesse puntualmente [non potendosi la disdetta che riferirsi a quell'"unico" fondo di proprietà del RO, condotto dal destinatario della "disdetta"] analogamente deve ritenersi che non fosse onere del concedente, nella disdetta in questione, precisare la "data" di inizio e di cessazione del rapporto, trattandosi di "elementi" che non potevano non essere conosciuti anche dall'affittuario.
Si assume nella sentenza in questa sede gravata che una siffatta disdetta non fornisce alcun elemento per verificarne la tempestività, fissata dalla norma richiamata in un anno prima della scadenza del contratto.
Il rilievo non coglie nel segno.
La disdetta, nei contratti di locazione, come in quelli di affitto di fondi rustici costituisce atto negoziale unilaterale recettizio concretantesi in una manifestazione di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all'altra [cfr. Cass. 28 settembre 1998 n. 6996, nonché Cass. 3 ottobre 1997, n. 9666]. Certo, pertanto, che il destinatario di questa non può ignorare - come sopra già osservato - ne' la data in cui il rapporto ha avuto inizio, ne' l'epoca in cui questo, ex lege cesserà, in assenza di disdetta, è di palmare evidenza che il conduttore, nel caso di specie, era bene in grado di valutare la "tempestività" o meno, della disdetta stessa e di fare valere le proprie [opposte] ragioni sia in sede amministrativa, in occasione del tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sia in sede giudiziale, deducendo e dimostrando che il rapporto era destinato a cessare prima del decorso di un anno, dopo la ricezione da parte sua della disdetta stessa.
7. Conclusivamente la sentenza gravata, che non si è attenuta ai principi sopra riferiti, deve essere cassata e la causa va rimessa alla stessa Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, perché si uniformi ai seguenti principi di diritto:
- "intimata, dal concedente di fondo rustico, disdetta dal contratto almeno un anno prima della scadenza - ai sensi dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 - il concedente medesimo può immediatamente agire in giudizio, per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della stessa legge 3 maggio 1982, n. 203, senza dovere, previamente, attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto";
- "in tema di contratti agrari, l'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203, sussiste anche con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (salva l'eventualità in cui la stessa, per essere fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore, non ampli l'oggetto del giudizio). Accertato, dal giudice che il detto tentativo non ha avuto luogo lo stesso deve astenersi dall'esaminare, nel merito, la fondatezza, o meno della pretesa così fatta valere";
- "la disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, ai sensi dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203, costituisce atto negoziale unilaterale recettizio concretantesi in una manifestazione di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all'altra. Poiché le parti di questo non possono non conoscere la data in cui il contratto ha avuto inizio, ne' la disciplina di legge cui il contratto stesso è soggetto, non sussiste violazione dell'art. 4, l. n.203 del 1982, allorché nella disdetta il concedente si limiti a manifestare la propria volontà di "non volere rinnovare il contratto di affitto alla prossima scadenza legale, senza indicazione ne' della data di inizio di questo, ne' della data in cui questo, ex lege, verrà a scadenza".
Ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c. il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 29 novembre 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 FEBBRAIO 2002