Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 190
CASS
Sentenza 12 gennaio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art.294 c.p.p., non è di per sè annoverabile fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l'art.309, comma 5, c.p.p., impone l'obbligo di trasmissione, da parte dell'autorità procedente, al tribunale del riesame. Detta valenza può essergli riconosciuta solo quando esso abbia un contenuto che, andando oltre alla mera contestazione dell'accusa, sia oggettivamente favorevole all'indagato; condizione, questa, che deve essere specificamente indicata al tribunale del riesame quando si voglia sostenere che dalla mancata trasmissione dell'atto in questione sia derivata la caducazione della misura cautelare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 190
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 190
    Data del deposito : 12 gennaio 2000

    Testo completo