Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
L'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art.294 c.p.p., non è di per sè annoverabile fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l'art.309, comma 5, c.p.p., impone l'obbligo di trasmissione, da parte dell'autorità procedente, al tribunale del riesame. Detta valenza può essergli riconosciuta solo quando esso abbia un contenuto che, andando oltre alla mera contestazione dell'accusa, sia oggettivamente favorevole all'indagato; condizione, questa, che deve essere specificamente indicata al tribunale del riesame quando si voglia sostenere che dalla mancata trasmissione dell'atto in questione sia derivata la caducazione della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12/01/2000
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 190
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 34126/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VE NT n. il 28.05.1961
avverso ordinanza del 10.06.1999 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe FEBBRARG, il quale chiede il rigetto del ricorso;
O S S E R V A:
1. Con ordinanza in data 10 giugno 1999 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame avanzata da VE NI, imputato di reati di duplice omicidio volontario e di tentato omicidio, avverso quella in data 31 maggio 1999 della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Il tribunale - rilevato che erano utilizzabili verbali di interrogatorio di collaboratori di giustizia in parte "omissati" dal p.m. procedente, che erano stati ritualmente trasmessi al giudice del riesame le trascrizioni integrali di dichiarazioni rese da alcuni degli accusatori sopra indicati e le riproduzioni fotografiche di quelle non potutesi trascrivere, che l'interrogatorio reso dall'imputato VE, di per se sola, non poteva essere qualificato come elemento, a favore del medesimo atteso che non ne erano stati indicati gli specifici contenuti da parte della difesa asseritamente aventi tale valenza, che i prodotti verbali di udienza non contenevano elementi favorevoli alla difesa e che degli altri non ne era stato specificato il contenuto - affermava che gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato erano costituiti dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, confortate da numerosi riscontri estrinseci e che le esigenze cautelari erano presunte ex art. 275 co. 3^ c.p.p. in quarto era stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991 n.203. 2. Ricorre per cassazione il VE, il quale con motivi personalmente redatti, deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 609 co. 10 lett. e) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 291, 141-bis, 191, 1 co. 6^, 292 co. 2^-ter, 292 co. 2^ lett. c-bis e 309 co. 5^ stesso codice), assumendo che:
- non sono utilizzabili gli atti processuali non trasmessi integralmente, ma parzialmente "omissati", dal p.m. al tribunale del riesame;
- che alcuni degli atti utilizzati del giudice per mettere la misura custodiale o dal tribunale del riesame per confermarla, sia pure "omissati", non sono stati trasmessi a detto organo, a tale fine specificando i casi di riferimento;
- che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in stato di detenzione era non inutilizzabili, in quanto le relative trascrizioni non erano complete e quelle integrali non erano accompagnate dal supporto fonografico;
- che l'ordinanza custodiale non aveva preso in considerazione il contenuto dei verbali dibattimentali, dei quali era stata disposta l'acquisizione, a nulla rilevando, come erroneamente affermato dall'ordinanza impugnata, che il loro contenuto non indicava elementi favorevoli all'impugnato;
- che non v'era alcuna motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valenza probatoria dei suddetti atti, atteso che non poteva giudicarsi come elemento non favorevole all'imputato quello del quale non era stata presa visione in quanto non trasmesso all'organo giudicante;
- che la mancata considerazione degli atti acquisiti, su richiesta della difesa, da parte del p.m. nella richiesta di emissione di misura e la mancata trasmissione degli stessi atti al tribunale del riesame era causa di nullità dell'ordinanza impugnata;
- che risultava manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza gravata laddove aveva ritenuto ininfluente, ai fini della regolarità della procedura, la mancata trasmissione da parte del p.m. dell'interrogatorio dell'odierno ricorrente.
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Invero, come questa Corte ha costantemente affermato, l'autorità giudiziaria procedente - nella specie la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere - è tenuta a trasmettere al tribunale del riesame "gli atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p.", cioè quelli contenenti gli elementi sui quali è stata ritenuta fondata la richiesta di applicazione della misura custodiale. Ne discende che, allorquando il pubblico ministero abbia allegato alla propria richiesta di misura custodiale verbali parzialmente "omissati", i medesimi sono ritualmente utilizzabili, essendo attribuita all'organo dell'accusa, al momento della richiesta di applicazione di una misura cautelare, la facoltà di scelta del materiale probatorio, escluso quello favorevole all'indagato che deve essere sempre sottoposto alla valutazione del giudice, sino al momento terminativo dell'indagine in corso nel quale soltanto ha l'obbligo della piena "discovery" di quanto acquisito agli atti del procedimento.
Tale facoltà, ovviamente, comprende anche quella di una parziale omissione dell'intero contenuto di un singolo atto, non essendovi nel vigente ordinamento processuale alcuna norma che impone, al fine di cui sopra, la produzione di un atto nella usa piena integrità formale e materiale, di guisa che correttamente è stato processualmente utilizzato quanto trasmesso dal p.m. al giudice che ha applicato la misura cautelare e, a sua colta, esaminato dal tribunale del riesame.
La censura riguardante la mancata trasmissione al tribunale del riesame delle registrazioni fonografiche degli interrogatori rese dai collaboratori di giustizia in stato di detenzione è priva di fondamento, atteso che le stesse (cfr. pag;
2 del provvedimento gravato) risultano essere state integralmente trasmesse a detto giudice, mentre le relative trascrizioni, mancanti per due dei detti interrogatori, non comportano alcuna inutilizzabilità del loro contenuto detta sanzione processuale riguarda soltanto il caso in cui la parte abbia esplicitamente richiesto che le registrazioni fonografiche siano trascritte e che a tale adempimento non sia stata data esecuzione. Ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame in quanto nemmeno il ricorrente afferma di avere chiesto la trascrizione delle due succitate registrazioni fonografiche. Inoltre, per quanto riguarda la doglianza concernente i verbali dibattimentali, le relative critiche si risolvono in contestazioni in fatto, come tali inammissibili in sede di legittimità, atteso che dal testo della ordinanza impugnata emerge che il contenuto di detti atti non conteneva alcuna circostanza favorevole all'imputato, relativamente a quelli prodotti dallo stesso interessato, e che, per quelli indicati e non prodotti, non è stata indicata alcuna circostanza di detto segno, di guisa che per tutti i verbali non v'era alcun obbligo da parte del p.m. di allegarli alla richiesta di misura custodiale, ne' di trasmetterli al giudice del riesame, non avendo alcun rilievo favorevole all'odierno ricorrente. Lo stesso è da dirsi per l'interrogatorio del VE, non trasmesso al giudice del riesame, atteso che detto atto, di per se solo, non costitutivo di elemento probatorio favorevole all'interessato allorquando si limita alla mera contestazione dell'accusa, assumendo tale valenza solo nella ipotesi di un suo contenuto oggettivamente favorevole all'indagato, che, in mancanza della trasmissione di tale atto al giudice del riesame, deve essere specificamente indicato per produrre l'effetto della caducazione dell'efficacia della misura custodiale: indicazione non fornita dalla difesa del VE, sicché correttamente la ordinanza impugnata ha ritenuto di affermare che detta omissione non era tale da produrre il detto effetto liberatorio, non risultando il contenuto favorevole all'odierno ricorrente dell'interrogatorio in questione. Per le suesposte ragioni il ricorso risulta manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge di cui al dispositivo. La Cancelleria curerà le incombenze di cui all'art. 94 co 1^- ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1^-ter norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2000