Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/1999, n. 5613
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell'attore, ma anche quella riconvenzionale da parte del convenuto, sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto ai limiti posti a questa nel tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda principale. Ne consegue che non è necessario esperire un secondo tentativo di conciliazione allorché il resistente abbia proposto in via riconvenzionale una domanda di risarcimento dei danni ricollegandola direttamente al contesto introdotto dalla parte attrice.

Nella soccida, quale contratto a struttura associativa qualificato dalla comunanza di scopo, la ripartizione dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili, prevista dall'art. 2170 cod. civ., rappresenta solo il normale bilanciamento economico dei rispettivi interessi, sicché le parti possono, nella loro autonomia, stabilire un diverso regime senza alterare la natura associativa del rapporto, pattuendo che l'accrescimento e i prodotti stessi spettino interamente al soccidario, restando invece di spettanza del soccidante ogni pubblica contribuzione finalizzata all'allevamento del bestiame. Ne deriva che le controversie insorte tra le parti rientrano nella competenza della Sezione Specializza Agraria a norma dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/1999, n. 5613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5613
Data del deposito : 8 giugno 1999

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