Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
Nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva condannato i convenuti al pagamento delle somme che gli attori sarebbero stati tenuti a versare all'amministrazione doganale a seguito di un diverso giudizio pendente).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. VITTORIO DUVA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI B. PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON DI & C. s.r.l., in persona dell'amministratore unico RI ER Caputo;
ON DI, CA RI ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Barbierini n. 86, presso l'avv. Pietro Adragna, che li difende unitamente all'avv. Loredana Pacifico giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CI NC, MA NZ, elettivamente domiciliati in Roma, via Ennio Quirino Visconti, presso l'avv. Giuseppe Mocci, che li difende unitamente all'avv. Gregorio Leone, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di TR n.2/96 del 21 novembre 1995 - 10 gennaio 1996 (R.G. 94/94; 102/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito, per i ricorrenti, l'avv. Gustavo Romanelli, per delega dell'avv. Pacifico e l'avv. Gregorio Leone per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei primi due motivi del ricorso, l'accoglimento del terzo e del quarto, con assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 4 novembre 1991 CI NC e MA NZ chiedevano al presidente del tribunale di TR di essere autorizzati a procedere al sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà della s.r.l. ON DI & C., società di spedizioni, nonché del socio di questa ON DI e della di lui moglie, amministratrice della società, CA RI ER, sino alla concorrenza della somma di lire un miliardo. Esponevano i ricorrenti che essi concludenti avevano svolto l'attività di dichiaranti - spedizionieri doganali (ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 23 gennaio 1973, per n. 43) nell'esclusivo interesse della s.a.s. ERREK di Rovereto e che in tale veste avevano, pertanto, provveduto ad espletare presso la circoscrizione doganale di TR tutte le operazioni di sdoganamento di merci, in entrata e uscita dall'Italia, per conto di ditte importatrici o esportatrici, sia italiane che estere.
Nell'ambito di tale attività - proseguivano i ricorrenti - gli stessi avevano ricevuto molteplici mandati dalla società di spedizioni ON DI & C. s.r.l. per lo sdoganamento di ingenti carichi di rame raffinato (catodi e lingotti), provenienti dall'Austria e destinati - tra l'altro - alla importatrice italiana SIRTON s.r.l.
Con riguardo, in particolare a due ordini, in data 26 giugno e 5 luglio 1990, ON DI - che in qualità di socio della mandante curava i rapporti con essi concludenti - agendo quale mandatario della SIRTON s.r.l., indicata quale destinataria della merce alla importazione, aveva fornito la documentazione del caso perché lo sdoganamento fosse effettuato in esenzione di IVA: per contro, in data 17 ottobre 1991 la Dogana di TR, precisato che tutta la merce di cui alle descritte operazioni non aveva diritto all'esenzione IVA, che - quindi - doveva ritenersi evasa per un importo per un importo complessivo di oltre 300 milioni, liquidava a carico degli amministratori della SIRTON (in via principale) e di essi CI NC e MA NZ, in qualità di spedizioniere doganali (in via sussidiaria), penalità per ingenti importi (multa tra un minimo di 5 milioni ed un massimo di 10 milioni di lire, sanzione amministrativa da un minimo di 605. 466.500 ad un massimo di lire 1.816.399.500) , con l'avvertimento che nella specie sussistevano gli estremi del reato di falsa atte stazione in dogana. Evidenziavano, ancora, i ricorrenti, da un lato che la SIRTON s.r.l. aveva la propria sede legale presso uno studio commerciale il cui titolare nulla sapeva dei fatti sopra riferiti, che tale società non solo era priva di un conto corrente e di una linea telefonica, ma risultava inattiva e posta in liquidazione volontaria nell'ottobre 1990, dall'altro, che le lettere di vettura internazionale emesse dai trasportatori esteri erano intestate dalla ON s.r.l., che la documentazione emessa dalla dogana estera era intestata alla predetta società quale importatrice in Italia, che la documentazione emessa dopo lo sdoganamento era sempre intestata alla predetta ON che così appariva come vettore della merce sdoganata (così tenendo una condotta che importava, ai sensi dell'art. 56, comma 2, legge doganale, la presunzione di proprietà da parte della ON s.r.l.).
Tutto ciò premesso i ricorrenti dichiaravano che intendevano far riconoscere, in sede giudiziaria, il loro diritto di rivalsa e, quindi, cautelarsi nel caso fossero stati escussi dalla Dogana di TR per diritti evasi, sanzioni penali e amministrative. Con decreto 12 novembre 1991 il presidente del tribunale di TR concedeva il richiesto sequestro esclusivamente ai danni di ON DI e CA RI ER.
Eseguita la misura cautelare, con atto 13 dicembre 1991 CI NC e MA NZ convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di TR, la EONFADINI s.r.l., nonché ON DI e CA RI ER, chiedendo la convalida del provvedimento cautelare, nonché la declaratoria che essi attori avevano diritto di regresso, nei confronti dei convenuti, per quanto pagato e/o da pagare alla Amministrazione finanziaria per i titoli indicati. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese, chiedendone il rigetto, previa separazione delle questioni attinenti al sequestro e sospensione della causa in attesa della definizione delle controversie tributarie e doganali sull'an e sul quantum del credito vantato dalla Amministrazione finanziaria. Eccepivano, altresì, i convenuti, l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale, per essere competente il tribunale di Milano, il difetto di legittimazione attiva degli attori (con i quali negavano di avere avuto alcun rapporto), e chiedevano - altresì - la condanna di controparte alla rifusione dei danni patiti a causa del disposto sequestro e della infondatezza della azione esperita. Dopo alcuni provvedimenti relativi alla imposizione di una cauzione, nonché alla sostituzione di quest'ultima, il tribunale - svoltasi l'istruttoria del caso - con sentenza 15 luglio 1993, rigettava l'istanza di convalida del sequestro, nonché le domande di merito formulate dagli attori nei confronti di CA RI ER. Dichiarava, peraltro, che il MA e il CI avevano diritto ad essere rimborsati da quanto avrebbero dovuto pagare a titolo di sanzioni penali e amministrative, ai sensi dell'art. 41 della legge do ganale, e condannava - altresì - gli attori al risarcimento dei danni in favore della CA;
danni liquidati in lire 100 milioni di lire oltre rivalutazione e interessi, rigettata ogni altra domanda degli attori e quella ex artt. 89 e 96 c.p.c. proposta dai convenuti ON DI s.r.l. e da ON DI in proprio.
Gravata tale pronuncia, in via principale da RT LI NZ e CI NC, e, in via incidentale, da ON DI & c. s.r.l., ON DI e CA RI ER, la Corte di appello di TR, con sentenza 21 novembre 1995 - 10 gennaio 1996, così provvedeva: in riforma della sentenza dei primi giudici dichiara che MARTLI NZ e CI NC hanno diritto a esperire azione di regresso, nei confronti del la ON s.r.l. nonché nei confronti di CA RI ER e ON DI in proprio, per tutte le somme che gli appellanti medesimi saranno tenuti a pagare alla amministrazione doganale a titolo di IVA, in teressi, sanzioni penali e amministrative, ai sensi dell'art. 41 l. doganale in relazione alle operazioni doganali per cui è causa e, quindi, condanna i convenuti al pagamento in favore degli stessi di tutte le somme che gli appellanti medesimi saranno tenuti a pagare alla amministrazione doganale per i descritti titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno del versamento in dogana a quello dell'effettivo esborso;
convalida il sequestro conservativo concesso dal presidente del tribunale di TR il 12 novembre 1991, condanna gli appellati (appellanti incidentali) al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale pronuncia hanno proposto ricorso, affidato a 10 (dieci) motivi, ed illustrato da memoria, ON DI & c. s.r.l., ON DI e CA RI ER.
Resistono, con controricorso, CI NC e MA NZ. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Mutamento della causa petendi".
Assumono, infatti, che mentre nel ricorso per sequestro conservativo e in sede di citazione per convalida si affermava che il ON e la CA erano implicati in illeciti traffici e complici di una truffa, per cui si chiedeva l'accertamento della loro responsabilità per tali comportamenti dolosi, la domanda attrice è stata accolta valutando responsabilità con riferimento a ipotesi colpose, contrattuali e extracontrattuali, in parte dedotte dalle controparti [solo] con l'atto di appello, in parte ravvisate direttamente dalla Corte, che così ha pronuncia su una mutata causa petendi. Intimamente connesso al motivo sopra riassunto - e da esaminare congiuntamente - è il secondo motivo di censura con il quale, in particolare, i ricorrenti denunciano, ancora, "violazione, falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. Omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione del divieto di proposizione di domande nuove".
Si assume, infatti, al riguardo, che con l'atto di appello le controparti hanno invocato la sussistenza di responsabilità contrattuale della ON DI & C. s.r.l. e di ON DI derivante da un rapporto tra mandante e submandatari, la responsabilità extra contrattuale di CA RI ER ex art.2395 c.c., l'erronea mancata condanna dei convenuti di quanto gli stessi avrebbero dovuto pagare alla Amministrazione doganale. "Si tratta - si precisa in ricorso - di nuove argo mentazioni, che prospettano nuove circostanze, comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo nuovi temi di indagine, alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini dell'azione e i termini della controversia".
2. Entrambe le censure sono infondate.
2.1. Premesso che il vizio di ultra o extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno de gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nel la domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti di versi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. 18 aprile 1996 n. 3670) si osserva che nella specie, come risulta dagli atti di causa, il cui diretto esame è consentito in questa sede, attesa la natura (vizio in procedendo) del motivo in discorso:
- gli attori hanno dedotto, a fondamento delle loro richieste, sin dal ricorso introduttivo, i medesimi fatti tenuti presenti dal tribunale prima, e dalla corte di appello, poi, per giungere alla affermazione di responsabilità, e di condanna, degli attuali ricorrenti ed attualmente oggetto di censura, fatti puntualmente descritti in parte espositiva (i giudici di appello, in altri termini, hanno fondato la propria statuizione sui fatti denunciati dagli attori, senza in alcun modo introdurre nel processo un tema di indagine diverso, ri spetto a quello prospettato);
- contemporaneamente, quanto alla causa petendi, deve - tassativamente - escludersi che gli attori abbiano, in primo grado, invocato esclusivamente una responsabilità penale della società ON e degli altri consorti di lite, quanto ai fatti di causa, costituenti la premessa del ricorso per sequestro (e della citazione per convalida). È sufficiente, al riguardo, tenere presente sia quanto precisato nella citazione per convalida: "tutte le operazioni sovra denunciate evidenziano non solo responsabilità [dei convenuti] di carattere civilistico nei confronti dei ricorrenti, ma anche gli estremi del reato di truffa", sia le stesse conclusioni rassegnate in tale atto ("accertato e dichiarato che gli attori vantano un credito nei confronti ... per tutti i titoli indicati, nella misura che risulterà ... dichiarare che gli attori ... hanno diritto ad esperire azione di regresso ... conseguente mente condannare i convenuti ... ").
2.2. Accertato - in linea di fatto - quanto sopra è palese che non sussiste, nella specie, neppure la denunciata violazione dell'art.345 c.p.c. (sotto il pro filo denunciato con il secondo motivo di ricorso).
È configurabile - in particolare - il mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di domanda nuova preclusa in appello, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi naturali, con prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte (Cass. 1 agosto 1997 n. 6631), ma anche quando sia modificato soltanto il profilo giuridico o la norma alla cui stregua il fatto costitutivo venga dedotto (Cass. 12 dicembre 1997 n. 12574). Nella specie, per contro, come sopra evidenziato, sono rimasti invariati - in primo grado ed in appello sia i fatti costitutivi della pretesa azionata (e cioè i comportamenti tenuti dalla DI DI s.r.l. nonché da ON DI in proprio e da CA RI ER in occasione delle operazioni doganali del 26 giugno e del 5 luglio 1990, denunciati dagli attori come fonte di responsabilità degli stessi nei confronti di essi concludenti), sia la causa petendi, costituita dall'esercizio dell'azione di regresso.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., 2597 e 2909 c.c. Omessa, insufficiente, solo apparente motivazione su un punto decisivo della controversia".
Lamentano, infatti, che gli attori nell'atto introduttivo del giudizio avevano chiesto la condanna dei convenuti al rimborso delle somme "precisate in corso di causa".
Ne deriva, pertanto, che non avendo gli attori di mostrato - come era loro onere - l'esistenza di un danno risarcibile, la Corte di appello non poteva che rigettare la domanda attrice e non emettere una inammissibile pronuncia ("pagamento a favore degli appellanti di tutte le somme che gli stessi dovranno versare alla Amministrazione doganale") di condanna generica.
Erroneamente - inoltre - proseguono i ricorrenti i giudici di secondo grado hanno qualificato la loro pronuncia "sentenza condizionale", atteso che nella specie - come si ricava, altresì dall'insegnamento contenuto nella sentenza n. 978 del 1991 di questa Corte regolatrice - la condanna al pagamento di somme non determinate che una parte dovrà eventualmente corrispondere a un terzo implica la valutazione dell'incidenza di un evento futuro e incerto sulla situazione portata in giudizio che non riguarda la presente controversia, ma attiene a una situazione di conflitto eventuale, che non può formare oggetto di giudicato attuale: trattandosi di condizione dipendente da altro giudizio, consegue l'illegittimità della pronunzia per la insussistenza delle condizioni richieste per una "sentenza condizionale".
4. Il motivo è fondato.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
4.1. Come osservato sopra nella citazione introduttiva del giudizio innanzi al tribunale di TR (le cui conclusioni sono state mantenute ferme anche in se de di precisazione delle conclusioni in primo grado) gli attori avevano chiesto, tra l'altro, la condanna dei convenuti "al rimborso di quelle somme che saranno precisate in corso di causa, in favore degli attori, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo". Diversamente, in sede di atto di appello, gli attori - appellanti hanno concluso chiedendo la condanna dei "tre appellati, con sentenza condizionale, al pagamento, a favore degli appellanti, di tutte le somme che gli stessi dovranno versare alla Amministrazione doganale per i titoli di cui alla precedente lett. a), con gli interessi legali e rivalutazione ISTAT in caso di ritardo, decorrenti dal giorno del versamento in dogana sino al giorno del soddisfo". In sintesi gli attori. dopo avere chiesto, in primo grado, una pronuncia sia sull'an che sul quantum del proprio credito, in grado di appello hanno sollecitato una pronuncia limitata all'an, rimettendo il quantum all'esito, in pratica, di un diverso procedimento (non vertente, peraltro, tra le parti del presente giudizio, ma tra gli stessi appellanti ed un terzo, cioè la amministrazione doganale).
Certo che nella specie non vi è stata - da parte degli appellati - alcuna accettazione, espressa o implicita, del contraddittorio su tale nuova domanda (cfr. Cass. 2 febbraio 1995 n. 1245, nonché Cass.14 dicembre 1994 n. 10689) è palese che la pronuncia impugnata deve,
sul punto, essere cassata.
4.2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che la sentenza, sul punto, merita censura anche sotto altro - concorrente - profilo, come sopra anticipato. In particolare non può non evidenziarsi che nella specie i giudici di appello hanno emesso una sentenza condizionale pur in assenza delle condizioni di legge legittimanti una tale statuizione. Premesso, infatti, che nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di determinati eventi futuri ed incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, parimenti attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenta differito ed incerto (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329), si osserva - peraltro - che una tale pronuncia in tanto è ammissibile in quanto la "circostanza" dedotta in con dizione non richieda altra indagine, diversa da quella circa l'avvenuta verificazione o meno della circostanza stessa (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, cit.). In altri termini nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (Cass. 26 gennaio 1987 n. 706). Deriva, da quanto sopra, come del resto assoluta mente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice che nella specie deve essere ulteriormente ribadita, che il principio secondo cui è ammissibile la condanna del condebitore solidale, chiamato in causa in via di regresso, condizionatamente all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte dell'altro condebitore, opera soltanto quando vi sia un simultaneus processus sul credito principale che giustifichi, in termini di economia di giudizi, la contemporanea pronuncia sul credito di regresso e sia definitivamente accertata, a carico del condebitore che chiede la condanna condizionale, la pretesa del credito (Cass. 13 gennaio 1994 n. 297 che ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva accolto la domanda di condanna condizionale avanzata dal venditore di un immobile a carico dell'acquirente in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, di cui era ignoto nei suoi esiti il processo pendente avanti alla commissione tributaria). Non controverso quanto precede è palese che nella specie facevano difetto le condizioni per una pronuncia nei termini fatti propri dalla Corte di appello di TR, atteso che l'incertezza dell'evento futuro non atteneva esclusivamente all'an (cioè alla verifica se una certa somma sarà, o meno, dovuta dagli attuali controricorrenti alla Amministrazione doganale) ma allo stesso quantum del credito della Amministrazione, certo essendo che - in pratica - nessun provvedimento di condanna, con quantificazione delle sanzioni dovute, risulta sia stato ancora adottato e che nella specie è ancora sub judice tutta la complessa vicenda fiscale, in un giudizio pendente da altre parti, e non innanzi allo stesso giudice che ha emesso la pronuncia condizionale (Per altra fattispecie, analoga alla presente in cui questa Corte ha escluso la possibilità di una condanna condizionale, Cass. 1 febbraio 1991 n. 978).
5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano "violazione e falsa applicazione degli artt. 1717, 2697 e 2727 c.c. e 345 c.c. omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", tenuto presente che:
- per la prima volta in sede di appello (e, quindi, in violazione dell'art. 345 c.p.c.) controparte aveva dedotto l'esistenza di una responsabilità contrattuale della ON s.r.l. derivate da un incarico di submandato che la ERREK s.a.s., a sua volta mandataria della ON s.r.l. avrebbe conferito agli attori;
- l'esistenza di tale sub mandato non risulta in alcun modo dalle emergenze di causa, specie considerato che era emerso in causa (per stessa ammissione delle controparti) che il CI e il MA erano rispettivamente dirigente e socio della ERREK s.a.s. per cui era logico dedurre che le prestazioni rese rientravano nelle mansioni loro attribuite dalla società e, quindi, riconducibili al rapporto organico interno;
- l'art. 1717 c.c. concede al mandante azione diretta nei confronti della persona sostituita dal mandatario, ma non il contrario;
6. Nei limiti di cui appresso anche tale motivo di ricorso è fondato, e meritevole di accoglimento.
Accertato - in linea di fatto (come, del resto, assolutamente pacifico in causa) - che la ON s.r.l. si era rivolta alla ERREK s.a.s. conferendo alla stessa mandato per l'espletamento delle operazioni doganali (quanto alle merci per cui è controversia) e che la mandataria ERREK, a sua volta, si era avvalsa, anche se non autorizzata, dell'opera di CI NC e di MA NZ, spedizionieri doganali, la Corte di appello di TR ha ritenuto:
- da un lato, che la ERREK s.a.s. ebbe a sostituire a se stessa CI NC e MA NZ;
- dall'altro, che il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia basato necessariamente sull'intuitu personae, per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto sia espressamente stabilito, oppure di tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato intuitu personae (così ad esempio, Cass. 7 novembre 1979 n. 5744);
- da ultimo, che per effetto di tale sostituzione i sostituti della ERREK s.a.s. (cioè CI NC e MA NZ) erano legittimati ad agire nei confronti della mandante di questa (cioè della ON s.r.l., nonché di ON DI, che materialmente aveva compilato e sottoscritto le dichiarazioni fiscali per conto della ON s.r.l., e di CA RI ER, moglie e socia con il marito della s.r.l. ON all'epoca dei fatti amministratore di tale società) per i danni patiti a causa della condotta della mandante.
Come esattamente evidenziato dai ricorrenti, la statuizione è viziata sia sotto il profilo di cui all'art. 365 n. 5 c.p.c., per essere stata omessa qualsiasi indagine circa un punto decisivo della controversia, costituito dagli effettivi rapporti tra la ERREK s.a.s. da una parte e il CI e il MA dall'altra, sia sotto il profilo di cui all'art. 365 n. 3, c.p.c. per violazione dell'art.1717 c.c. Giusta tale disposizione, in particolare, ove il mandatario, nell'esecuzione del mandato, sostituisca altri a se stesso, da un lato, sussiste la sua responsabilità per l'operato della persona sostituita (comma 1) , dall'altro, il mandante è legittimato ad agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario (comma 4).
Ciò importa, a giudizio di questa Corte, tenuto presente il principio fondamentale - totalmente trascurato dal giudice a quo - contenuto nell'art. 1372, comma 2, c.c. secondo cui "il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nel casi previsti dalla legge" che seppure il mandatario è responsabile verso il proprio mandante dell'operato del sostituto ed il mandante ha titolo per agire contro il sostituto che abbia malamente eseguito l'incarico, che in nessun caso esiste la legittimazione - come affermato dalla Corte di appello di TR nella sentenza ora oggetto di impugnazione - del sostituto ad agire nei confronti del mandante originario.
Ciò sia tenuta presente la formulazione letterale della disposizione in esame, sia la sua ratio.
Non essendo - infatti - legato da alcun rapporto con il mandante, il sostituto come non ha titolo ad agire nei confronti di questi per conseguire il compenso della propria opera, così - senza ombra di dubbio - potrà agire solo nei confronti del mandatario (e da cui ha avuto l'incarico di agire in sua vece) per eventuali pregiudizi patiti nel corso dell'espletamento dell'incarico. Ed il tutto a prescindere dal considerare - come denunciato nell'ottavo motivo di ricorso - che la ritenuta responsabilità ex art. 2043 c.c. di ON DI nei confronti degli attuali controricorrenti è stata non dimostrata dalla sentenza gravata ma apoditticamente supposta.
7. Con i restanti motivi i ricorrenti denunciano, ancora, nell'ordine, "violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., omessa, contraddittoria e solo apparente motivazione", per avere totalmente omesso qualsiasi indagine sugli effettivi obblighi assunti dalla ERREK s.a.s. nei confronti della mandante (quinto motivo), "violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. Insufficiente, contraddittoria soltanto apparente motivazione" nella parte in cui ha trascurato una serie di rilevanti circostanze di fatto, emergenti dagli atti di causa, circa la reale situazione della SIRTON s.r.l. all'epoca dei fatti [giugno e luglio 1990], certamente anteriore a quella della sua liquidazione [ottobre 1990] (sesto motivo), "violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. omessa motivazione", tenuto presente che tra le prestazioni richieste dalla ON DI s.r.l. alla ERREK s.a.s. non era compreso quella di sottoscrivere la dichiarazione di intenti di importazione in esenzione IVA (settimo motivo), "violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. con riferimento alla responsabilità di DI ON. Omessa, insufficiente, solo apparente motivazione" (ottavo motivo); "violazione e falsa applicazione degli artt. 2395, 2043, 2727 e 2729 c.c. in relazione alla responsabilità di RI ER CA. Omessa, insufficiente, contraddittoria e solo apparente motivazione" (nono motivo); "violazione e falsa applicazione dell'art. 680 c.p.c. Omessa o insufficiente motivazione" (decimo motivo).
Atteso l'accoglimento del terzo e del quarto motivo di gravame, cui segue la cassazione della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha condannato gli attua li ricorrenti tutte le somme che gli stessi dovranno pagare alla amministrazione doganale, sia nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità dei ricorrenti stessi in ordine ai fatti denunciati ed il diritto dei controricorrenti ad esperire azione di regresso, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte di appello di Trieste, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questa fase del giudizio, segue che i restanti motivi di ricorso, sopra indicati, rimangono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso;
rigetta il primo ed il secondo, dichiarava assorbiti gli altri;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase, alla Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del la sezione terza civile della Corte di cassazione, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999