Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "B" REPUBBLIC2 9 15/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto S PAN O' Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 06421/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Consigliere Cron.6808 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.18.12.2001 da PO S TE I TAL IANE s.p.a. in persona Presidente p.t. e legale rapp.te, prof. avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dai proff. avv.ti Luigi Fiorillo e Roberto Pessi, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso, 5196
- ricorrente -
contro .h S TROP PA DOMEN I CO 1 rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via n.Dardanelli, 3, giusta procura speciale a margine del controricorso - controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona n. n. 01556/96, non 00349/1998 del 12.12.1997/25.03.1998, R.G. notificata. della causa svolta nella pubblica Udita la relazione udienza del 18 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Concetta Massari, in virtù di delega dell'avv. prof. Luigi Fiorillo, per la Poste Italiane s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 14 giugno 1996 il Pretore di Jesi accoglieva la domanda proposta da ME OP contro l'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste) diretta al riconoscimento del suo diritto all'inquadramento professionale nella qualifica di Dirigente Superiore di esercizio, categoria 8^, con decorrenza I ° aprile 1994 e, per le differenze economiche, con decorrenza I° gennaio 1994. h 2 Il Tribunale di Roma rigettava l'appello dell'Ente; spese del grado a carico di quest'ultimo. Osservava il Tribunale che la intervenuta disciplina ex d.l. I° dicembre 1993, n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994, n. 71, circa la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente Poste comportava l'immediata applicabilità anche della disposizione di cui all'art. 2103 C.C ., avendo l'art. 6 della citata disciplina previsto che "ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla stipulazione di un nuovo contratto", tenuto conto che i trattamenti vigenti non avrebbero potuto soppiantare, ancorché fino al nuovo contratto collettivo l'intervenuto regime privatistico;
la disposizione contrattuale circa in vigore dal 26 novembre 1994 sull'assegnazione a mansioni superiori non aveva rilievo nel caso di specie, "essendo la qualifica superiore maturata, in base all'art. 2103 C.C., fin da epoca precedente alla vigenza del suddetto contratto. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza la Poste Italiane s.p.a. con unico motivo di censura, illustrato anche da successiva memoria. Lo OP si è costituito con controricorso. Motivi della decisione 2 3 Con l'unico motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 C.C. e 6 d.l. I° dicembre 1993, n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994, n. 71, nonché omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia: la disciplina del trapasso dalla gestione autonoma al regime privatistico prevedeva la ultrattività dei trattamenti vigenti fino all'intervento del nuovo contratto collettivo;
l'intento del legislatore era quello di far partire qualsiasi modificazione, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle previgenti situazioni giuridiche, con la nuova contrattazione collettiva;
il dato legislativo sull'ultrattività dei trattamenti in atto impediva modificazioni che non provenissero dalla futura contrattazione collettiva, con la quale, peraltro, si sarebbe anche esercitato il potere di regolamentare diversamente la classificazione del personale;
la sentenza impugnata manifestava tutta la sua contraddittorietà nel riconoscere un inquadramento superiore non dovuto in base alla normativa pubblicistica e non acquisita in base alla nuova disciplina privatistica. Il motivo fondato. Già questa Corte, a sezioni unite, ancorché in tema attinente alla sola giurisdizione, ha avuto modo di affermare giurisprudenziale di in coerenza con l'indirizzo 4 legittimità già sperimentato e consolidato in casi analoghi (vedi Ferrovie dello Stato) che "pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (art. 1 D.L. 487/93, conv. in legge 71/94), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 D.L. citato, senza che l'applicazione di tale normativa possa considerarsi limitata al solo trattamento economico, con conseguente esclusione dell'applicabilità, in tema di mansioni e qualifiche, dell'art. 2103 cod. civ." (Cass. S.U. 1° aprile 1999, n. 00205, Cass. S.U. 18 febbraio 1998, n. 12699, Cass. S.U. 24 settembre 1997, n. 09381). Si legge, nello specifico, nella citata sentenza n. 12699/98 che "è, invero, principio non controverso, alla stregua della esaminata giurisprudenza (S.U. 5 settembre 1997 n.8587; 16 febbraio 1998 n.1603, 14 aprile 1998 n.3759), che la privatizzazione del rapporto è avvenuta soltanto dal 26 novembre 1994, data della approvazione del contratto collettivo;
deve pertanto escludersi che, con riferimento ad epoca anteriore a tale data, nella quale il rapporto con l'Ente Poste manteneva il suo precedente assetto normativo riferibile ad un rapporto di natura pubblicistica, malgrado il conferimento di mansioni superiori 5 per un periodo eccedente quello minimo previsto dalla legge dal contratto, potesse aversi applicazione per esso dell'art. 2103 cod. civ., riservato esclusivamente ai rapporti di lavoro di diritto privato”. Né appare fondata la questione circa l'effettivo espletamento delle superiori mansioni in vigenza del -contratto collettivo per il periodo 26 novembre 1994 25 febbraio 1995, atteso che l'invocato periodo trimestrale comunque non sarebbe interamente decorso anche se per un solo giorno. Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di precisare che "per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e che la scadenza del giorno;
ne consegue, in particolare, termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - nelle controversie, come quelle di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini coincide con lo spirare del giorno (dell'anno successivo) avente la stessa quanto a mese e numero, di quello in cui la denominazione, sentenza è stata depositata" Cass. 12 agosto 2000, n. 10785). quelle dell'applicazione dell'art. 2103 C.C. Essendo, nel periodo precedente al 26 novembre 1994, e l'avvenuto decorso del termine trimestrale dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo, le sole questioni sottoposte all'esame di questa Corte, e non essendo, pertanto, necessari ulteriori 6 cassazione accertamenti, questa Corte, nel provvedere alla della sentenza impugnata per la fondatezza del ricorso in ordine alle censure di violazioni di legge, decide nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., e rigetta la domanda proposta da OP ME contro l'allora Ente Poste Italiane con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14 febbraio 1995. Sussistono i giusti motivi per dichiarare intera compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito giudizio. Q. M.B. C o r t e accoglie il ricorso, la impugnata, e, decidendo nel merito ai sentenza dell'art. 384 c.p.c., rigetta la domanda proposta da OP ME contro l'allora Ente Poste Italiane con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14 febbraio 1995; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due giudizi di merito e del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Alberto Spanò Ha your IL CANCELLIERE- Depositato by Cancelleria Oggi, 27 FEB. 2002 IL CANCELLICHE