Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 3
In tema di contratti agrari, l'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203, non è necessario con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, quando tale domanda, per essere fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore, non ampli l'oggetto del giudizio.
In temi di contratti agrari, ove l'affittuario, in violazione del divieto di legge, conceda a terzi in subaffitto parte del maggior fondo di cui è nel godimento, la domanda di risoluzione del contratto, relativamente alla porzione rimasta nella sua disponibilità, proposta dal concedente, è formulata ai sensi dell'art. 5 legge n. 203/82 ed è irrilevante, pertanto, che il concedente stesso non abbia dedotto l'inadempimento del conduttore (consistente nell'avere l'affittuario concesso in subaffitto parte del fondo a terzi), entro i quattro mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza della violazione, da parte del conduttore del divieto di instaurare rapporti di subaffitto o subconcessione.
In caso di vietato subaffitto parziale di fondo rustico e di decadenza del concedente dal diritto di sentir dichiarare la nullità' dello stesso, il subaffittuario ha diritto di subentrare nella posizione giuridica dell'originario affittuario solo relativamente alle porzioni di terreno oggetto di subaffitto (specie nell'ipotesi in cui lo stesso abbia limitato in tali termini la propria domanda).
Commentari • 2
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Secondo gli Ermellini la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI LE UI, DI LE IA ER, IN TA, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone n. 44, presso l'avv. Amedeo Pomponio, difesi dall'avv. Francesco DE Siati, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
VO IO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 2, presso l'avv. Paolo Napoletano, difeso dall'avv. Cesare Capotorto, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EL IG, EL IA, EL NT, AG IA, quali eredi di EL EO
- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, sezione specializzata agraria, n. 593/98 del 27 maggio - 8 giugno 1998 (R.G. 985/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESS
Con ricorso 10 marzo 1987 DI LE UI, DI LE IA ER e IN TA, premesso di essere proprietari di un fondo in San Giovanni Rotondo della estensione complessiva di ha 104.42.73, condotto in affitto a pascolo da EL EO e che questi si era reso gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali (per avere arbitrariamente recintato parte del fondo gravato da usi civici, messo a coltura parte di esso senza il consenso di essi concedenti e concesso parte del fondo stesso in subaffitto) e non era più, per l'età avanzata e per il suo precario stato di salute, nelle condizioni di attendere al fondo, chiedevano che il tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria - in contraddittorio con il EL - condannasse il convenuto al rilascio del fondo in questione, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di affittanza agraria per grave inadempimento del conduttore o, in subordine, per impossibilità sopravvenuta.
Radicatosi il contraddittorio il EL resisteva alle avverse pretese.
Eccepiva il EL, quanto alle contestate inadempienze, da un lato, di avere messo effettivamente a coltura 28 ettari del fondo oggetto di controversia, ma ciò circa trenta anni addietro su espressa autorizzazione della parte concedente, dall'altro, che nel 1981 esso concludente aveva stipulato un contratto con tale VO IO per creare una società di fatto per l'allevamento del bestiame, ma per la durata di un solo anno, ancorché rinnovabile in assenza di disdetta.
Divenuti tesi i rapporti con lo VO, proseguiva il convenuto, esso concludente aveva disdettato il rapporto societario con quest'ultimo e, invocando costui di essere subaffittuario del fondo, ne era sorta anche una controversia giudiziaria, per cui non vi era alcuna responsabilità, da parte sua, in ordine alla abusiva presenza, sul fondo oggetto di controversia, di VO IO. Quanto, infine, alla presunta impossibilità sopravvenuta, da parte sua, di fare fronte alle esigenze di coltivazione del fondo, il convenuto opponeva di essere in grado unitamente alla propria figlia, coltivatrice diretta di assolvere ai compiti di coltivazione e di allevamento del bestiame.
Tutto ciò premesso il EL chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda avversaria, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 17, della l. 3 maggio 1982, n. 203 per i miglioramenti apportati al fondo.
Nelle more, con ricorso 22 aprile 1988, VO IO, premesso che il 13 agosto 1981 aveva stipulato con il EL due distinti contratti e, in particolare, uno di soccida e l'altro di subaffitto, e che i DI LE, pur a conoscenza dell'esistenza del subaffitto nulla avevano mai eccepito al riguardo, chiedeva che il tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il EL e i DI LE, dichiarasse legittimo l'esercizio, da parte di esso concludente, del diritto di subentro nel rapporto di affitto, con decadenza dei concedenti dal diritto alla risoluzione del contratto.
Costituitisi i convenuti eccepivano, il EL;
che il rapporto che lo legava allo VO doveva qualificarsi come società di fatto, senza diritto, pertanto, per lo VO, a subentrare nel rapporto di affitto, i DI LE, da una parte, di avere ignorato l'esistenza del subaffitto, dall'altra, la inapplicabilità - alla fattispecie - della disciplina di cui all'art. 21, della l. 3 maggio 1982, n. 203, essendosi la vicenda verificata nel vigore della legge n. 11 del 1971, con conseguente nullità del rapporto di subaffitto e inesistenza di qualsiasi termine di decadenza per far valere tale nullità, svolgendo, di conseguenza, domanda riconvenzionale nei confronti dello VO perché rilasciasse il fondo di loro proprietà, detenuto senza titolo.
Disposta la riunione dei giudizi e dichiarata l'interruzione del processo a seguito della morte di EL EO, la causa era riassunto nei confronti degli eredi di quest'ultimo con atto 24 marzo 1993.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 4 dicembre 1996 così provvedeva: rigetta la domanda di risoluzione proposta dai DI LE, dichiara il subentro dello VO nel contratto di affitto dell'intero fondo rustico, rigetta la domanda risoluzione proposta dai DI LE, dichiara il subentro dello VO nel contratto di affitto dell'intero fondo rustico, rigetta la domanda riconvenzionale del EL nei confronti dei DI LE, nonché quella proposta da questi ultimi nei confronti dello VO.
Gravata tale pronunzia, in via principale, da DI LE UI, DI LE IA ER e IN TA e in via incidentale da EL IG, EL IA, EL NT e AG IA, nello loro qualità di eredi di EL EO la Corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria, con sentenza 27 maggio - 8 giugno 1998 rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a 12 motivi e illustrato da memoria, DI LE UI, DI LE IA ER e IN TA. Resiste, con controricorso, VO IO. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede EL IG, CI, NT e AG IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la sentenza gravata per "violazione e falsa applicazione della legge n. 203 del 1982 e artt. 1453 ss. c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", lamentando, in primis, che questa "ha fatto propria, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto (art. 360 n. 5 c.p.c.) la motivazione del tribunale di Foggia", nel rigettare la domanda proposta da essi concludenti di risoluzione del contratto inter partes nonostante lo stravolgimento del fondo operato dalla parte conduttrice che senza autorizzazione dei concedenti ha messo a cultura 28 ettari su 104, da sempre destinati a pascolo.
2. La censura è fondata e meritevole di accoglimento.
2.1. Giusta l'espressa previsione di cui all'art. 111, comma 6, Cost. "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". La sentenza - precisa, ancora, l'art. 132, n. 4, c.p.c. deve contenere, tra l'altro, "la concisa esposizione ... dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
Pacifico quanto sopra si osserva che sussiste violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di motivazione non solo quando questa è del tutto omessa, ma anche allorché questa è - come nella specie - meramente apparente, redatta in termini talmente generici da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum e lo stesso tema dibattuto in causa (nella specie quale fosse, in concreto, la censura mossa dalla parte appellante, e in quali termini, alla decisione dei primi giudici).
Con specifico riferimento, ancora, alla sentenza resa in grado di appello questa Corte in molteplici occasioni ha affermato che è legittima la motivazione per relationem, ma solo quando il giudice dell'appello richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado non si limiti a farli propri ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame (Cass., 23 aprile 1998, n. 4185). Il giudice d'appello - in altri termini - può legittimamente far proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ove non si limiti a richiamarle genericamente ma esprima le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti dalle parti (Cass., 23 agosto 1996, n. 7768).
2.2. Premesse, in diritto, le considerazioni che precedono - conformi ad un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico - si osserva, in linea di fatto, che nella specie come accennato in parte espositiva il tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria, ha - in primis - rigettato la domanda proposta da i concedenti DI LE e IN nei confronti di EL EO (e proseguita nei confronti dei suoi eredi) volta alla pronunzia di risoluzione del contratto inter partes, attesa l'esistenza di molteplici inadempienze, ritualmente contestate ai sensi dell'art. 5, della l. 3 maggio 1982, n. 203 e, in particolare arbitraria recinzione di parte del fondo concesso in affitto, nonostante lo stesso fosse gravato da servitù di uso civico, trasformazione di parte del fondo stesso da pascolativo in coltivo, in assenza di qualsiasi consenso da parte della proprietà, instaurazione di un subaffitto su porzione del fondo.
Censurata, dai soccombenti DI LE e IN tale statuizione la Corte di appello Bari, sezione specializzata agraria ha così statuito: "per quanto riguarda il primo motivo [peraltro non trascritto] rileva la Corte che il tribunale non ha affatto considerato gravi le violazioni commesse dal EL perché dopo la premessa generica della possibilità che la esecuzione di miglioramenti invito domino o senza il rispetto delle previste disposizioni possa configurare grave inadempimento, ha espressamente valutato, nel caso di specie, tale qualità in relazione al tipo di miglioramenti, alla estensione e destinazione del fondo, dando regione del suo convincimento negativo, per cui nessuna contraddittorietà di motivazione sussiste".
"Il secondo e terzo motivo [pur essi solo indicati nel numero che li contraddistingue nell'atto di appello, ma non riportati, neppure per sunto, in parte motiva e in parte espositiva solo genericamente accennati, senza alcun riferimento agli argomenti in esso svolti e, soprattutto, senza indicazione di numero] sono inammissibili per la estrema genericità della esposizione che riporta più che altro una opinione dell'estensore e non una censura specifica della sentenza".
2.3. Pacifico quanto sopra, deve escludersi - come anticipato - che la sentenza in questa sede gravata possa ritenersi motivata, ancorché per relationera alla sentenza di primo grado. La stessa, infatti, da un lato, si è limitata a riferire che il giudice di primo grado "ha dato ragione del suo convincimento", senza neppure indicare quale fosse tale suo convincimento e quali le ragioni addotte a suo suffragio [e senza indicazione delle censure mosse dalla parte soccombente], e, dall'altro, ha apoditticamente affermato - senza consentire a questa Corte regolatrice di seguire quale sia l'iter argomentativo svolto - che il secondo e il terzo motivo di appello "sono inammissibili per la estrema genericità della esposizione che riporta più che altro una opinione dell'estensore e non una censura specifica della sentenza". All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbimento del quarto e quinto, relativi entrambi alle cause di risoluzione del contratto di affitto con il EL diverse dalla avvenuta concessione a terzi di parte del fondo.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 [c.p.c.] per contraddittorietà di motivazione su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio, per avere la Corte di Appello fatta propria e avvalorata la tesi del primo giudice che definisce soccida il rapporto tra il EL e lo VO e poi disinvoltamente applica le regole sul subaffitto, in particolare quelle sulla decadenza quadrimestrale". Con il sesto motivo, connesso al precedente e da esaminare congiuntamente a questo i ricorrenti denunziano "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. poiché la corte di merito, facendo sue le argomentazioni del tribunale, da un lato parla del subingresso come subaffittuario dello VO, dall'altro insiste su una continuazione del rapporto in testa a IA EL".
4. La due censure sono inammissibili, perché dirette a censurare non statuizioni, o affermazioni, contenuta nella sentenza di secondo grado, ma proposizioni dei giudici di primo grado, neppure per relationem richiamate o fatte proprie dalla sentenza gravata (cfr. Cass., 22 aprile 1999, n. 3986, nonché Cass., 20 marzo 1999, n. 2607).
5. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. sull'onere della prova relativa alla presunta conoscenza di un subaffitto da parte dei ricorrenti, nonché art. 360 n. 5 per insufficiente motivazione e stravolgimento dei fatti su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti".
6. La doglianza non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si articola.
6.1. Quanto, in primis, alla violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, della richiamata disposizione (art. 2697 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
6.2. Sotto il secondo profilo "insufficiente motivazione e stravolgimento dei fatti sui punti decisivi della controversia" ex art. 360 n. 5 c.p.c. la censura non può trovare accoglimento, atteso che la verifica se sia stato, o meno, osservato il termine di decadenza di cui all'art. 21, l. 3 maggio 1982, n. 203, entro il quale il concedente deve far valere la nullità del rapporto di subaffitto abusivamente instaurato dal conduttore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua e giuridicamente corretta.
Nella specie - a prescindere da ogni altra considerazione - i giudici del merito hanno accertato che circa otto mesi prima della riconvenzionale proposta dai DI LE costoro avevano ricevuto una lettera raccomandata, proveniente dallo VO con la quale si preannunziava l'azione di accertamento dell'esistenza del contratto di subaffitto e del suo diritto al subentro e che, pertanto, almeno da quella data i DI LE avevano perfetta conoscenza della situazione di fatto.
6.3. Oppongono i ricorrenti, a questo ultimo riguardo, che - in realtà - la lettera in questione "non era diretta agli attuali ricorrenti".
La deduzione è inammissibile.
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa si "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa". "Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame. Nella specie, infatti, i ricorrenti denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione una "lettera raccomandata" diretta ai DI LE che, invece, aveva altri e diversi destinatari, imputano ai giudici del merito non un errore di giudizio, rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ma un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235).
7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha dichiarato improcedibile la domanda di cessazione, per scadenza del termine finale, del contratto di affitto con lo VO perché proposta in corso di causa e non preceduta dal tentativo di conciliazione.
Osservano al riguardo i ricorrenti, nell'ordine:
- il tentativo di conciliazione era stato nella specie esperito dallo VO;
- detto tentativo comprende il dedotto e il deducibile in termini di subaffitto, compresa la sua durata;
- lo VO ha lui stesso introdotto il contraddittorio sulla questione;
- la corte avrebbe potuto e dovuto chiarire, ex officio, la durata, nel momento in cui ne dichiarava l'esistenza, non lasciarlo in perpetuum.
8. Il motivo è infondato.
Come pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata l'onere del tentativo di conciliazione fa carico non solo all'attore che proponga una domanda in materia di contratti agrari ma anche al convenuto, che spieghi, in materia, una domanda riconvenzionale.
L'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203, non è necessario, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, in particolare, solo quando tale domanda, per essere fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore, non ampli l'oggetto del giudizio (Cass., 1 dicembre 1999, n. 13359, nonché Cass., 8 giugno 1999, n. 5613). Certo quanto sopra non può dubitarsi che chiesto dall'attore l'accertamento dell'avvenuto suo subentro nel rapporto di affitto che già legava il convenuto all'originario conduttore, costituisce una domanda nuova, tale da ampliare il thema decidendum, la richiesta del convenuto di cessazione del rapporto per avvenuta scadenza del termine.
Non solo, infatti, una tale richiesta ha un petitum e una causa pentendi diverse da quelle a fondamento della domanda dell'attore, ma presuppone l'accertamento della data di inizio dell'originario rapporto di affitto, estraneo al thema decidendum di cui alla domanda attrice.
Non vi era alcun onere, inoltre, per il giudice adito, di verificare, d'ufficio, la data di scadenza del rapporto di affitto costituitosi tra i DI LE e lo VO per effetto del subentro di quest'ultimo nell'originario rapporto tra i DI LE e il EL. Al riguardo - infatti - è la norma positiva che prevede, expressis, che il subaffittuario subentra "nella posizione giuridica dell'affittuario ... per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del, contratto originario" per cui è onere della parte interessata all'accertamento della data di scadenza di tale contratto (o di una pronunzia che dichiarato cessato il contratto condanni l'affittuario al rilascio del fondo) proporre domanda al giudice con l'osservanza delle norme di rito del caso.
9. Con l'ottavo motivo i ricorrenti denunziano, testualmente:
"violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio, allorché la Corte di merito crede di cogliere in fallo i ricorrenti che hanno parlato di subaffitto omettendo di considerare che questo è stato fatto solo in via di estremo subordinate subordinata".
10. La censura è inammissibile.
La stessa, infatti, in violazione del precetto di cui all'art. 366 n. 4, c.p.c. è formulata in termini talmente generici da non permettere di comprendere quale sia l'errore di giudizio commesso dai giudici del merito, ne' quale rilevanza tale errore ha avuto sull'esito della lite (cioè quale sia la statuizione censurata).
11. Con il nono motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 21, legge n. 203 del 1982 e vizio di extrapetizione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." i ricorrenti denunciano la sentenza gravata atteso che questa ha disposto il subentro dello VO nella conduzione di tutto il fondo, ancorché quest'ultimo - non agricoltore e solo proprietario di greggi - ha sempre e solo richiesto il riconoscimento del proprio diritto sul pascolo, senza estenderlo anche al seminativo.
12. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento. Il giudice giusta la testuale previsione dell'art. 112 c.p.c. deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Ne segue, pertanto, che il vizio di ultra o extrapetizione ricorre ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. 18 aprile 1996 n. 3670). Certo quanto sopra e pacifico che lo VO aveva chiesto di subentrare nel rapporto di affitto di cui era parte il EL limitatamente alle porzioni da costui concessegli in subaffitto è palese la violazione, sotto il profilo dell'ampliamento del petitum, la violazione da parte dei giudici del merito dell'art. 112 c.p.c. Nè, al riguardo, è corretto, in diritto, l'assunto fatto proprio dai giudici del merito e cioè il rilievo che "il legislatore non ha previsto un subingresso parziale ... che porterebbe al frazionamento dell'azienda certamente non voluto e contrario sia all'interesse del concedente locatore che all'interesse della produzione agricola in genere".
A prescindere dal considerare - infatti - che il principio esposto dai giudici del contrasta con quello che è il tenore letterale dell'art. 21, comma 3, della l. 3 maggio 1982, n. 203, nonché con la pacifica interpretazione della disposizione in parola offerta da questa Corte regolatrice (da ultimo, in questo senso, cfr., ad esempio, Cass., 22 novembre 1999, n. 12957), si osserva che dalla circostanza che la norma positiva non consentirebbe (giusta l'erroneo assunto fatto proprio dai giudici del merito) il subingresso parziale del subaffittuario nel rapporto doveva derivare, eventualmente, la improponibilità di una domanda di subentro parziale e non - come operato dai giudici del merito - la possibilità per il giudice di attribuire d'ufficio un bene della vita diverso da quello richiesto, in violazione dell'art. 112 c.p.c. 13. Con il decimo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, "violazione e falsa applicazione delle norme della legge n. 203 del 1982 in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.", lamentano che i giudici a quibus, dalla "decadenza dell'azione di nullità del subaffitto contro lo VO [Id est nei confronti del subaffittuario]" abbiano fatto "discendere la decadenza dall'azione di risoluzione per inadempimento contro il EL".
14. Anche tale motivo è fondato, alla luce delle considerazioni che seguono.
14.1. Dispone l'art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203: "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunziata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione" (comma 2). Sempre in tema di contratti agrari, ancora - a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 - "sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici".
"La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo - dispone, ancora, il comma 2 dello stesso art. 21, legge n. 203 del 1982 - può essere fatta valere soltanto dal locatore entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza".
"Se il locatore, non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario" (art. 21, comma 2, ultima parte, l. 3 maggio 1982, n. 203). "Se il locatore - infine - fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha la facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario" (art. 21, comma 3, legge n. 203 del 1982). 14.2. Pacifico in diritto quanto precede si osserva - in linea di fatto - che nella specie, come riferito in sede espositiva - e come assolutamente pacifico in causa - l'affittuario EL non hanno subaffittato allo VO tutto il fondo già oggetto del contratto che li legava ai concedenti DI LE (avente una superficie di ettari 104), ma solo una parte del terreno, e che i DI LE hanno promosso il presente giudizio rappresentando alla adita sezione specializzata agraria tale "situazione di fatto" e denunciando, appunto, tali inadempimenti degli affittuari.
14.3. Deriva da quanto sopra - prospettazione da parte dell'attore di un subaffitto solo parziale del fondo da parte dell'affittuario, che nella generica richiesta di "risoluzione del contratto" come proposta dai DI LE devono - nettamente - distinguersi, sub specie juris, due autonome domande giudiziali (ognuna caratterizzata da una propria causa petendi).
Una prima, volta alla pronuncia di risoluzione del contratto di affitto, limitatamente alla porzione sempre condotta direttamente in affitto dal EL, sotto il profilo di cui all'art. 5 della l. 3 maggio 1982, n. 203 e una seconda diretta sia alla declaratoria "di nullità" del contratto di subaffitto stipulato dall'affittuario con lo VO, sia alla risoluzione del contratto di affitto in essere con il EL, limitatamente a tale porzione di terreno, sotto il profilo di cui all'art. 21, della l. 3 maggio 1982, n. 203. 14.4. Avendo i concedenti DI LE esperito, nei confronti del conduttore EL, due distinte domande di risoluzione, una ai sensi dell'art. 21, l. 3 maggio 1982, n. 203, soggetta al termine di decadenza quattro mesi dalla data in cui erano venuti a conoscenza dello stipulato subaffitto, e l'altra, a norma dell'art. 5, della stessa legge n. 203 del 1982, è palese l'errore di diritto in cui sono incorsi i giudici di appello allorché hanno affermato che essere soggetta a decadenza anche tale ultima azione. 15. Con l'undicesimo motivo i ricorrenti denunciano, ancora, omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia quanto alla invocata risoluzione del contratto di affitto che li legava al EL per "impossibilità sopravvenuta".
16. Al pari dei precedenti il motivo è fondato.
Risulta dalle conclusioni rassegnate in grado di appello che i DI LE avevano, tra l'altro - come già in primo grado - ancorché in via subordinata, chiesto fosse pronunziata la risoluzione del contratto di affitto che li legava al EL "per impossibilità sopravvenuta a causa dell'età avanzata, stato di salute e malattia del EL".
Tale questione - per
contro
- non risulta neppure presa in esame dalla corte di appello.
È evidente, pertanto, la sussistenza del denunziato vizio. 17. Con il dodicesimo e ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere omesso [la sentenza gravata] qualsiasi accenno di motivazione sul punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio, relativo alla causa tra i EL e VO, sulla natura del loro rapporto". 18. La deduzione è infondata.
Come esposto in precedenza la sentenza dei primi giudici ha dichiarato il subentro dello VO nel contratto di affitto di cui era già parte il EL, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, ultimo comma, l. 3 maggio 1982, n. 203: rigettato dai giudici di appello sia l'appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale nessuna statuizione dovevano adottare in ordine alla "natura" del contratto EL - VO, palesemente ritenuto un (vietato) contratto di subaffitto. 19. In conclusione, il proposto ricorso, per quanto di ragione deve essere accolto (accoglimento, in particolare, del primo motivo per difetto di motivazione, con assorbimento del quarto e del quinto motivo, del nono e del decimo motivo per violazione di legge, dell'undicesimo per omessa pronunzia, con rigetto del secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo motivo).
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria, che procederà a un nuovo esame della controversia attenendosi, ai seguenti principi di diritto:
"In caso di vietato subaffitto parziale di fondo rustico e di decadenza del concedente dal diritto di sentir dichiarare la nullità dello stesso, il subaffittuario ha diritto di subentrare nella posizione giuridica dell'originario affittuario solo relativamente alle porzioni di terreno oggetto di subaffitto (specie nell'ipotesi in cui lo stesso abbia limitato in tali termini la propria domanda)";
"ove l'affittuario, in violazione del divieto di legge, conceda a terzi in subaffitto parte del maggior fondo di cui è nel godimento, la domanda di risoluzione del contratto, relativamente alla porzione di fondo rimasta nella sua disponibilità, proposta dal concedente, è formulata ai sensi dell'art. 5 della l. 3 maggio 1982, n. 203, ed è irrilevante, pertanto, che il concedente stesso non abbia dedotto l'inadempimento del conduttore (consistito nell'avere l'affittuario concesso in subaffitto parte del fondo a terzi), entro i quattro mesi dalla data in cui è venuto à conoscenza della violazione, da parte del conduttore del divieto di instaurare rapporti di subaffitto o subconcessione".
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c. sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie, per quanto di ragione, il proposto ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla stessa Corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 21 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001