Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRASTRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nelle cause di appello riunite numeri di R.G. 2190/2020 e 550/2021, aventi ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo" vertenti
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Iurillo con studio in Barile ed Parte_1
ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Bagnulo,
[...]
con studio in Busto Arsizio, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura depositata nel giudizio di appello;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE PRINCIPALE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza emessa dal giudice di pace di Melfi n. 38/2020, depositata il 21.7.2020 e non notificata, con condanna della parte convenuta, ivi contumace, al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito per fattone anticipo;
vittoria delle spese del secondo grado ed attribuzione,
con rigetto dell'appello incidentale.
con rigetto della domanda proposta dall'attore; vittoria delle spese del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo PEC, Parte_1 proponeva innanzi al giudice di pace di Melfi opposizione avverso l'ingiunzione fiscale notificata il 17.7.2018, con la quale era al medesimo ingiunto il pagamento della somma di € 502,87, eccependo la mancanza di trasparenza del titolo e la illegittimità della disposta maggiorazione di cui all'art. 27 della L. 689/1981, inapplicabile in concreto.
Non si costituiva in giudizio, malgrado rituale notifica, Controparte_1 e CP_1 della quale era dichiarata la contumacia.
Il giudice, con sentenza depositata il 21.7.2020 n. 38/2020, accoglieva il ricordo ed annullava l'ingiunzione di pagamento, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta, e consegnato all'ufficiale giudiziario il
4.9.2020, proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace eParte_1 concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in detto giudizio l'appellato con comparsa depositata il 30.4.2021, che resisteva alla domanda dell'appellato domandava il rigetto dell'appello principale, previa riunione di esso con la impugnazione da medesimo medio tempore proposta.
Con distinto atto di citazione notificato a mezzo PEC il 18.2.2021 l'appellato proponeva impugnazione incidentale avverso la medesima sentenza, e concludeva come in epigrafe.
Il procedimento prendeva il numero di RG 550/2021 e lo stesso, con ordinanza del 26.10.2022, era riunito al procedimento- appello principale- anteriormente iscritto a ruolo, e recante RG 2190/2020.
,che concludeva come in epigrafe. Si costituiva in detto giudizio Parte_1
I procedimenti, trattati congiuntamente, erano riservati a sentenza con termini 190 c.p.c. all'udienza dell'11.2.2025.
L'appello principale va accolto, mentre l'appello incidentale deve essere rigettato.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dei gravami tenuto conto della data di deposito della sentenza di primo grado e della notifica degli atti introduttivi.
L'appello, successivamente proposto con citazione autonoma, nel quale la sentenza viene impugnata nell'intero suo contenuto dispositivo e motivazionale, va ritenuto ammissibile e tempestivo. ( sul tema ex plurimis Cass. n. 14167/2001) Va anche dato atto della diversa denominazione dell'appellante principale, rispetto a quella che compare nell'atto impugnato, non essendovi all'evidenza alcun dubbio sulla identità dei due soggetti. 1. L'ingiunzione di pagamento ed il credito originario.
L'atto impugnato in primo grado era una ingiunzione di pagamento, emessa dalla società ai sensi degli artt. 2 e segg. del Regio Decreto n.concessionaria Controparte_1
639/1910, di disciplina di una procedura di esecuzione coattiva di crediti, nel caso di specie di pertinenza di Ente locale e discendente dalla applicazione di sanzione amministrativa e dalla sentenza di rigetto della opposizione proposta da trasgressore.
Come è noto, la procedura di cui al RD 639/1910 è alternativa rispetto a quella di cui al DPR 602/1973.
L'atto impugnato ingiungeva all'appellante principale il pagamento della somma complessiva di €
502,87, dei quali € 224,00 per sanzione amministrativa, € 18,00 per spese di notifica, € 134,50 per ritardato pagamento L. 689/1981, ed € 126,47 per "spese di notifica del presente atto".
La stessa recava, nel riquadro inziale, il titolo originario con indicazione del numero del verbale, della data della commessa violazione, della data di notifica del verbale stesso 27.8.2013.
Avverso il verbale, che applicava la sanzione di € 224,00 e quantificava in € 18,00 le spese di notifica, proponeva ricorso il Pt_1 , ed esso era rigettato con sentenza del giudice di pace di Treviglio del
12.5.2014.
2. L'impugnazione incidentale.
In ordine logico, si procederà dapprima ad analizzare l'appello incidentale proposto dalla concessionaria.
L'appellante principale impugna la sentenza del giudice di pace di Melfi articolando i seguenti motivi di gravame:
motivazione illogica ed incongrua perché fondata su presupposti di fatto errati: l'ingiunzione conteneva infatti tutti gli elementi necessari, ovvero gli estremi identificativi del verbale di multa, l'importo addebitato con specificazione del titolo, le avvertenze per l'eventuale esercizio del diritto di difesa,
l'indicazione del responsabile del procedimento e la firma. In esso erano perfettamente individuate le componenti del debito, sia per sanzione amministrativa, che per spese di notifica del verbale, maggiorazioni ex art. 27 L.689/1981, e diritti e spese di notifica relative alla ingiunzione, con la conseguenza che alcun difetto di trasparenza si era prodotto in danno del trasgressore, come erroneamente sostenuto dal giudice nella parte motiva della sentenza appellata.
L'assunto non convince quanto ad una parte degli importi ingiunti in pagamento.
In via preliminare, vanno delineati i principi fondamentali applicabili alla ingiunzione di pagamento che è l'atto prodromico alla esecuzione coattiva. All'atto, per la sua natura, è pacificamente applicabile il principio dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 della L. 212/2000 formulazione per il tempo applicabile, il quale testualmente recita: “1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge
7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a ) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria."
I principi generali di cui alla predetta norma trovano senza dubbio applicazione alla ingiunzione di pagamento, prevalendo sulla laconica disposizione di cui all'art. 2 del RG 639/1910 che non detta alcuna disciplina in ordine ai requisiti contenutistici della ingiunzione.
Si ritiene opportuno riportare un precedente a Sezioni Unite, la sentenza n. 22281 del 14.7.2022, precisando come nel caso di specie, come correttamente esposto dall'appellante principale,
l'ingiunzione è il primo atto con il quale l'Amministrazione individua obbligazioni accessorie rispetto a credito oggetto della sanzione inflitta.
Sostiene la Corte in parte motiva, delineando i principi ispiratori della materia con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti impositivi: "...13.1 La cartella ha in tali" ovvero nel caso in cui nel verbale di accertamento manchi la determinazione anche degli accessori del credito, casi natura di atto impositivo in senso sostanziale e richiede, quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la ripresa, una motivazione completa, dovendo l'agente esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito della stessa... 13.1.1 Tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità (Cass., 3 maggio 2018, n. 10481; Cass., 19 aprile 2017, n. 9799). Ciò impone di considerare, all'interno delle espressioni
"presupposti di fatto" e "ragioni giuridiche" che hanno determinato la ripresa, sia la tipologia di interessi applicati attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarli che l'imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale gli interessi, nonché la data di decorrenza degli stessi, ma non anche l'indicazione dei saggi d'interesse volta per volta modificati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione... 8
Il richiamo alla disposizione che regola il "tipo" di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa... ed il perimetro entro il quale l'amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l'obbligazione degli interessi, onde eventualmente contestarla. 13.2 Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base quanto normativamente...". (cfr. Cass. S.U. n. 22281/2022)a previsto
Va dato atto come nel caso di specie l'ingiunzione non faccia riferimento ad eventuali interessi, di tal che il ragionamento della Corte, sul punto, non si attaglia al caso concreto.
Sempre in tema di motivazione per relationem e limiti di ammissibilità della stessa, sotto il profilo della effettiva conoscibilità della norma applicata, si è condivisibilmente sostenuto che :
"...Dispone la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che: "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Dispone a sua volta il D.P.R. n.
600 del 1973, art. 42, comma 2, ultimo periodo, come modificato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, comma 1, lett. c), nella versione vigente ratione temporis, che: Se la motivazione fa "I
riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.". Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, anche recentemente ribadito... le norme appena citate consentono di adempiere l'obbligo legale di motivazione degli atti tributari per relationem, tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato,
e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato- giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. 25/03/2011, n.
6914), o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione...". (cfr. Cass. n. 593/2021)
Ad avviso della scrivente, l'ingiunzione non è coerente con i principi sopra evidenziati, con riferimento, in particolare, agli accessori del credito che sono specificati per la prima volta nell'atto di che trattasi, giacchè il contribuente era bene a conoscenza del credito originario, della sua motivazione e dello stesso importo della voce relativa alle spese di notifica del verbale presupposto.
Ad altra considerazione si addiviene, invece per altre voci.
Ed infatti, pur volendo ritenere sufficiente il richiamo alla L. 689/1981 quanto alle maggiorazioni (la natura della maggiorazione è ben compresa da trasgressore che infatti ne sostiene la inapplicabilità e l'illegittimità), per la voce denominata “diritti di notifica del presente atto” nella ingiunzione manca qualsiasi riferimento alla fonte dell'accessorio ed alle modalità concrete della sua determinazione.
Nell'atto di appello il fondamento di tale voce accessoria di costo viene così indicata" si tratta della applicazione della legge delega fiscale 23/2014 che per la prima volta aveva fissato il principio della applicazione da parte dei Comuni di oneri e spese anche all'ingiunzione nella misura prevista per l'agente nazionale della riscossione o con altro congruo parametro...". ( pag. 3 lett.e dell'atto di citazione)
Premesso che non potrebbe il concessionario sanare il difetto di motivazione dell'atto impugnato in maniera postuma, ovvero mediante esplicitazione del criterio applicato in sede di contenzioso, ebbene anche dalla lettura dell'atto di appello non è dato di comprendere la fonte di disciplina dell'accessorio e le sue concrete modalità di calcolo, che peraltro non sono affatto esplicitate neanche per sommi capi nella ingiunzione di pagamento.
Conclusivamente, e come accertato dal giudice di pace, l'ingiunzione non è coerente con le regole di sistema, come interpretate dalla Corte di legittimità e, di conseguenza, e sul punto, la sentenza va confermata, con rigetto, in questa sede, dell'appello incidentale proposto dal concessionario.
3. L'appello principale.
L'appello principale, invece, è meritevole di accoglimento.
Il giudice delle prime cure, infatti, compensava le spese di lite, malgrado l'accoglimento integrale del ricorso, facendo riferimento, quanto alla motivazione, “all'esito complessivo del giudizio" che si concludeva, tuttavia, con l'accoglimento integrale del ricorso.
Come è noto, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in caso di soccombenza reciproca, ovvero nella ricorrenza di specifici presupposti legittimanti, neanche menzionati dal giudice di pace, che motiva la compensazione con gli esiti complessivi del giudizio che, tuttavia, aveva visto il ricorrente integralmente vittorioso.
Pertanto, e non ricorrendo alcuno dei presupposti legittimanti la compensazione, il gravame principale deve essere accolto e la sentenza riformata, con condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite.
Dall'accoglimento dell'appello incidentale e dalla riforma della sentenza di primo grado discende la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio svoltosi innanzi al giudice delle prime cure, che si liquidano complessivamente in € 180,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste documentate in € 43,00, facendo applicazione del valore della controversia, delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e dei dd.mm. 55/2014 e 147/2022, applicati in importi sostanzialmente corrispondenti ai minimi di tariffa, in considerazione anche della mancata costituzione del convenuto, e del livello di difficoltà delle questioni giuridiche sottese al decidere, limitate alle allegazioni del ricorrente.
Ne va disposto il pagamento in favore dell'avv. Pietro Iurillo, per dichiarato anticipo.
Dal rigetto dell'appello incidentale discende, invece, la condanna della società concessionaria al pagamento delle spese dell'odierno grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 784,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive questa documentate in € 64,50, facendo applicazione dei seguenti criteri: valore della causa (primo scaglione) ed attività processuali espletate, criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 con applicazione dei valori medi per le fasi studio ed introduttiva (che vanno liquidate separatamente ed in via autonoma perché espletate prima della riunione) e minimi per la sola fase di trattazione, ed infine aumento del 30% della base applicabile per la fase di trattazione e decisionale, da liquidarsi in maniera complessiva.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo
Stante il rigetto dell'appello incidentale, va dichiarata la sussistenza, con riferimento ad esso, dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente
-
pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di pace di Melfi n. 38/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in €Controparte_1 180,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, liquidate in €
43,00, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito del ricorrente per fattone anticipo;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 784,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste liquidate in € 64,50, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito per Parte_1
,per dichiarato anticipo;
4) Dà atto della ricorrenza, quanto all'appello incidentale, delle condizioni di cui all'art 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Potenza l'11.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO