Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
La riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2015, n. 14592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14592 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 19/02/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 596
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 43662/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR IA, n. a Palermo il 03/07/1970;
SC GI, n. a Palermo il 28/05/1957;
RD ES, n. a Mazara del Vallo il 03/12/1980;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 19/03/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO G., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dell'Avv. ANGELETTI R., in sostituzione dell'Avv. BONSIGNORE A., Difensore di fiducia di CR IA, che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. CR IA, SC GI e RD ES hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna di SC e CR per il reato di importazione e detenzione di undici chilogrammi di sostanza stupefacente cocaina e che, in parziale riforma di altra sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo, ha assolto RD dal reato di cui al capo d) del D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 80, confermando invece la sua penale responsabilità per il reato di associazione finalizzata all'importazione di sostanza stupefacente cocaina.
2. Con un primo motivo, CR IA deduce la violazione degli artt. 17, 19, 191, 511 e 602 c.p.p., stante l'abnormità della sentenza derivata dalla disposta riunione del procedimento a proprio carico, celebrato con giudizio abbreviato, con altro, celebrato con rito ordinario, senza sentire le parti;
in particolare sottolinea che l'ontologica differenza tra i due riti è impeditiva della possibilità di riunione, come già sottolineato dalla Corte di cassazione.
2.1. Con un secondo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 125 e 190 c.p.p. ed il difetto di motivazione essendo stato il contributo concorsuale nella commissione del reato individuato in due circostanze, ovvero l'essersi recato a Milano per ricevere una scheda telefonica ed un numero utili per contattare i fornitori della sostanza, e nell'avere assistito SC nell'ultima parte del trasporto, entrambi tuttavia sforniti di prova.
Quanto al primo elemento, infatti, pur essendo emerso dall'istruzione che CR non sapeva cosa contenesse la busta, i giudici di merito si sono limitati a ritenere del tutto inverosimile tale non consapevolezza, evidenziando tra l'altro pretese incongruenze tra la versione dell'imputato e quella del Lo CO (ovvero colui che aveva dato l'incarico di ritirare la busta) del tutto insussistenti, incorrendo però in vizio di motivazione.
Quanto al secondo, i giudici di merito hanno valorizzato le tre conversazioni telefoniche intervenute tra le ore 11,47 e 15,17 del 17/02/2009 da cui sarebbe desumibile il ruolo di trait d'union tra Lo CO e SC esercitato nella fase cruciale dell'arrivo dello stupefacente a Palermo. E tuttavia, secondo il ricorrente, tali conversazioni dimostrerebbero che Lo CO, non riuscendo a porsi in contatto con SC, ebbe a contattare CR;
che CR non era stato in grado di fornire alcuna informazione su SC e che nel corso della terza telefonata di Lo CO egli si trovava insieme a SC e per tale ragione ebbe a passare questi a Lo CO.
2.2. Con un terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 125 e 521 c.p.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, essendo stata ritenuta la circostanza aggravante dell'art. 73, comma 6 pur in assenza di ogni indicazione in fatto della stessa nell'imputazione, e unicamente, quindi, in ragione del fatto che il reato è stato contestato a sei persone.
2.3. Con un ultimo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non essendo stato valutato il fatto delle dichiarazioni rese sin dall'interrogatorio di garanzia.
3. Con un primo motivo, SC GI lamenta la violazione degli artt. 17, 438 e 465 c.p.p., in relazione alla disposta riunione, ritenuta abnorme, di due procedimenti assoggettati in primo grado a rito diverso attesa la necessità di salvaguardare e garantire il principio di terzietà del giudice messo a rischio dalla contestuale disponibilità di materiale probatorio eterogeneamente formato.
3.1. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e la illogicità della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente fondata su un compendio probatorio contraddittorio;
in particolare censura la chiave interpretativa del contenuto delle intercettazioni telefoniche del 17/2/2009 valorizzate dai giudici di merito, posto che l'incompletezza dei colloqui, la cattiva qualità
dell'intercettazione e la cripticità del linguaggio avrebbero imposto elementi di conferma;
rimprovera inoltre la non considerazione delle dichiarazioni, di tenore contrastante, dell'imputato di reato connesso Lo CO e l'avvenuta valorizzazione di altri dati non significanti (il ritiro della busta da parte di CR a Milano del cui contenuto SC non era consapevole, e la consegna di una autovettura a Lo CO).
Inoltre i giudici, pur avendo valorizzato per una parte le dichiarazioni di Lo CO, lo avrebbero poi ritenuto inattendibile su altre, senza peraltro considerare la stretta interferenza fattuale e logica tra dette parti, così non potendo procedersi alla valutazione frazionata delle dichiarazioni.
3.2. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 62 bis c.p. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte valorizzato la gravità dei fatti, la quantità della sostanza e le modalità di rifornimento senza considerare la intervenuta volontaria consegna dello stupefacente alle forze dell'ordine, per il tramite degli accordi tra Lo CO e il maresciallo OS, dei carabinieri, e la mancanza di alcun contatto con pericolosi trafficanti.
4. Con un unico motivo RD ES lamenta la violazione di legge in riferimento alla conferma della condanna in relazione al reato associativo del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 contestatogli.
Rileva come il proprio ruolo non sia mai stato funzionale alla presunta associazione ne' alle sue dinamiche ma sia stato espressione di un fatto occasionale e non di una cosciente e volontaria adesione essendosi egli limitato ad accettare la consegna del denaro da Lo CO;
quanto alle dichiarazioni rese dal collaborante NZ AS, valorizzate dai giudici e confermate dalle dichiarazioni di Lo CO, ne contesta la rispondenza ai necessari requisiti di credibilità e attendibilità intrinseca ed estrinseca tanto più essendo stati valorizzate per la prima volta dalla Corte d'Appello circostanze mai prima contestate a RD e mai valutate dal giudice dell'udienza preliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il primo motivo del ricorso di CR è inammissibile. La sentenza della Sez. 6^, n. 45586 del 25/10/2011, Parrella ed altri, Rv. 220327, citata dal ricorrente a favore dell'assunto dell'abnormità della disposta riunione di procedimenti contrassegnati da riti diversi (l'uno ordinario e l'altro abbreviato), ha in realtà ritenuto l'abnormità in un caso di riunione disposta già in primo grado stante la impossibilità per il giudice, che "ha contestualmente a disposizione un materiale probatorio eterogeneo circa i modi della sua formazione (prove esistenti allo stato degli atti e prove raccolte in sede dibattimentale)", di operare "una selezione all'interno di tale materiale, utilizzandolo diversamente a seconda del rito con cui ha ritenuto di procedere". Di qui la conclusione della sentenza secondo cui la struttura ontologicamente diversa del rito ordinario e del rito abbreviato sono tali da non consentire il processo cumulativo nei confronti di più coimputati con l'abbinamento dei riti stessi, e ciò anche a monte della considerazione secondo cui il giudice può essere influenzato nelle diverse decisioni assunte con un'unica sentenza da prove acquisite (anche se in concreto non utilizzate nell'una o nell'altra decisione a seconda del rito) in un contesto unitario;
infatti, si è aggiunto, la specialità dei riti preveduti dal titolo sesto del codice processuale comporta l'autonomia di ciascuno dei procedimenti rispetto a quello ordinario ed è tale, quindi, da escludere la compatibilità di una loro gestione congiunta.
Ciò posto, anche a volere prescindere dal diverso orientamento che, sul punto, ha assunto la più recente decisione di Sez. 6^, n. 16365 del 27/04/2012, Trani, Rv. 252509 (secondo cui, infatti, la trattazione congiunta del rito speciale con quello ordinario nei confronti degli imputati che non abbiano formulato la relativa istanza non è causa di abnormità o di nullità della decisione, nè, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi), la situazione di specie è ben diversa.
Infatti, nel procedimento in esame, la riunione è stata appunto disposta solo nel giudizio di appello dopo che, in primo grado, i due giudizi avevano invece seguito, in corrispondenza dei differenti riti prescelti, percorsi diversi e, ovviamente, diverse modalità di formazione della prova in tal modo non potendosi neppure porre le controindicazioni segnalate appunto dall'indirizzo rievocato dal ricorrente e derivanti dalla assunzione della prova in un contesto unitario pur a fronte di riti diversi, ferma restando ovviamente la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti, come è avvenuto nel caso di specie, i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (potendo solo per gli imputati ammessi al rito abbreviato essere utilizzati anche gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2). Ed infatti i reati, giudicati appunto con le sentenze di primo grado all'esito di diversi riti e contestati ad imputati diversi, sono rimasti assolutamente distinti nella decisione della Corte che ha confermato autonomamente l'una e l'altra sentenza senza commistione, neppure sanzionatoria (e non possibile proprio per la contestazione rivolta a diversi soggetti), tra i reati rispettivamente oggetto di esse.
Tale conclusione appare convalidata anche dalle decisioni di Sez. 1^, n. 25096 del 26/02/2004, Alampi ed altro, Rv. 228643, e Sez. 1^, n. 21376 del 09/03/2004, Biondino ed altro, Rv. 228989 ove, sia pure con riferimento alla disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato in grado di appello dal D.L. 07 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144, n. 144, si è affermata la non abnormità della riunione, da ritenere anzi, per le ragioni sopra ricordate, legittima.
6. Il secondo motivo è infondato.
Incontroverso il dato fattuale emergente dalla sentenza impugnata, ovvero appunto che CR, si sia recato, su richiesta di SC, a Milano, previo acquisto del biglietto ferroviario per suo conto da parte di Lo CO, qui ricevendo da uno sconosciuto una busta contenente una scheda telefonica da consegnare allo stesso SC e da utilizzare per i successivi contatti relativi all'operazione, ed incontroverso l'ulteriore dato in ordine alla partecipazione di CR alle conversazioni telefoniche del 17/02/2009 intervenute nel momento in cui l'operazione di importazione stava per compiersi, il ricorrente ha sostanzialmente contestato che la motivazione della sentenza impugnata, valorizzando tali elementi, abbia con ciò dato conto delle ragioni a fondamento dell'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nella importazione dello stupefacente. Ciò posto, deve anzitutto ricordarsi che per la integrazione della condotta di concorso è necessario, ma anche sufficiente, un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione o facilitazione dell'opera degli altri concorrenti in maniera tale da fare così aumentare la possibilità della produzione del reato (da ultimo, Sez. 4^, n. 4383 del 10/12/2013, Merola e altri, Rv. 258185); in altri termini, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti (Sez. 6^, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo e altro, Rv. 260235). Nella specie, non può quindi esservi dubbio, in primo luogo, sul fatto che, alla luce di tali incontroversi principi, correttamente la Corte territoriale abbia valorizzato, quali elementi sintomatici, sotto il profilo oggettivo, della condotta concorsuale l'intervenuto apposito viaggio di CR a Milano per il ritiro, addirittura cruciale per il buon esito dell'operazione, della scheda telefonica, necessaria per contattare il fornitore, e da consegnare a SC, e il ruolo avuto da CR, il 17 e il 18 febbraio del 2009 nel rispondere al telefono a Lo CO che ansiosamente attendeva notizie da SC circa l'arrivo dello stupefacente programmato proprio per quei momenti.
Nè può accedersi alle censure del ricorrente relative alla motivazione data dalla Corte in ordine alla consapevolezza del ricorrente di avere con ciò posto in essere condotte agevolatrici. La motivazione della sentenza impugnata ha posto in evidenza al riguardo, a pagg. 34 - 35, l'assoluta inverosimiglianza della versione secondo cui CR non avrebbe saputo dei reali motivi del viaggio, atteso che giammai il compito del ritiro della scheda, essenziale per la riuscita dell'operazione nella quale erano coinvolte organizzazioni internazionali, avrebbe, secondo logica, potuto essere affidato ad un soggetto estraneo e non avvertito del contenuto della busta da ritirare e della cautele di attenzione da osservare;
ha poi posto in rilievo la non facile conciliabilità, con tale pretesa inconsapevolezza, della condotta processuale tenuta da CR che, nel primo interrogatorio, ebbe ad affermare di essersi recato a Milano non per ritirare la busta con la scheda telefonica ma per incontrare una donna con cui aveva una relazione, atteso che, ove realmente egli fosse stato inconsapevole della illiceità dei quanto richiestogli, una tale comportamento non avrebbe avuto senso. Quanto alle telefonate suddette, la Corte ha anche in tal caso logicamente desunto da esse che, al di là della fonte della iniziativa (essendo in effetti Lo CO che chiamava e CR che, invece, rispondeva), entrambi i conversanti, il cui tono, estremamente confidenziale, e il cui contenuto rivelavano una consuetudine di rapporti, negata invece da CR, erano in attesa, in un momento nel quale, significativamente, era programmato l'arrivo dello stupefacente, di una terza persona, individuata nello SC, poi effettivamente giunto e, a quel punto, passata subito al telefono da CR a Lo CO. E con riguardo, in particolare, alla prima di tali telefonate la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come con essa Lo CO ebbe a chiedere a CR, atteso il silenzio di questi e dello SC (che, come oltre si dirà, era incaricato di portare in loco lo stupefacente importato), se vi fossero novità, in tal modo desumendosi l'intraneità dello stesso CR all'operazione in corso.
Nè, a fronte di una motivazione che si presenta adeguata e certo non manifestamente illogica, è consentita a questa Corte una rilettura, financo più plausibile, dei dati fattuali, diversa da quella già offerta dai giudici d'appello che finirebbe per sconfinare, debordando dai limiti cognitivi fisiologicamente assegnati al giudice di legittimità, in una inammissibile rivalutazione degli elementi probatori.
7. Il terzo motivo è anch'esso infondato.
La circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, è stata, in fatto, ritualmente contestata posto che, a fronte del dettato normativo che richiede, per la sua sussistenza, unicamente il concorso di tre o più persone senza l'ulteriore requisito che le stesse siano anche riunite (come invece è, ad esempio, per l'art. 628 c.p., comma 3, n. 1), il capo d'imputazione ha appunto evidenziato, espressamente e sufficientemente, il requisito del "concorso tra loro" operato dagli imputati;
ne' era necessaria anche la esplicitazione del comma 6 quale riferimento normativo corrispondente atteso che, come costantemente affermato da questa Corte, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, ne' l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (tra le altre, da ultimo, Sez. 5^, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro e altri, Rv. 242027; Sez. U., n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altri, Rv. 216430).
8. Sul quarto motivo, volto a contestare la motivazione con cui si è escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha posto in rilievo, a pag. 42, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3^, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), gli elementi ostativi rappresentati dalla gravità del fatto, dalla quantità dello stupefacente reperito, dai contatti intrattenuti con trafficanti operanti all'estero e dalla esistenza di precedenti penali.
9. Con riguardo al ricorso di SC, disatteso il primo motivo per le ragioni già esposte sopra sub 6, il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha valorizzato :
a) l'intervenuta consegna, da parte di SC a Lo CO, dell'autovettura, di provenienza furtiva, sulla quale poi vennero collocati da Lo CO i due chilogrammi di cocaina che i carabinieri, con cui egli mostrava di collaborare, avrebbero dovuto rinvenire;
b) il messaggio telefonico contenente la scritta "ok" inviato da Lo CO a SC alle ore 4,00 del 17/02/2009 poche ore prima che giungesse a Palermo lo stupefacente importato;
c) la telefonata finalmente fatta da SC a Lo CO con cui veniva, evidentemente, comunicato dal primo l'arrivo definitivo dello stupefacente ("vedi che l'abbiamo tutt....eheee, va bene, poi parliamo..");
d) la telefonata fatta subito dopo da Lo CO, in veste di confidente, al M.llo OS dei carabinieri di Bagheria, con cui il primo comunicava al secondo l'arrivo della sostanza a Palermo e l'imminente trasporto della stessa a Ponticello.
In definitiva, sulla base di tali complessivi elementi e della loro logica lettura, che la Corte territoriale ha giustamente ritenuto per nulla sminuita od infirmata dalle dichiarazioni di Lo CO volte invece ad affermare l'estraneità del ricorrente (oltre che di CR) alla condotta illecita, la sentenza impugnata ha correttamente desunto il ruolo rivestito da SC che ebbe, proprio a seguito dell'"ok" ricevuto, a porre in essere gli ultimi segmenti dell'operazione, trasportando lo stupefacente o comunque intrattenendo gli ultimi e definitivi contatti con i fornitori, e poi dando appuntamento a Lo CO nei pressi di una sala gioco. 10. Anche il terzo motivo è infondato per le medesime ragioni già evidenziate sopra con riguardo alla posizione di CR, anche in tal caso dovendosi rammentare, in linea con le indicazioni giurisprudenziali di questa Corte, la legittimità di una motivazione che, senza farsi carico di analizzare tutti gli elementi fattuali, si limiti anche solo a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
11. Il ricorso di RD ES è infondato.
La sentenza impugnata ha messo in rilievo, alle pagg. 51 - 63, primariamente, le dichiarazioni del collaborante NZ in ordine al ruolo di RD di corriere ed addetto alla riscossione del denaro versato dai clienti per l'acquisto dello stupefacente inviato da IA AO, cui faceva capo il sodalizio criminoso, nonché di interlocutore diretto con i fornitori colombiani;
ha precisato come tali dichiarazioni, ritenute di per se stesse attendibili perché dotate di spontaneità, linearità e costanza a fronte della confessata partecipazione all'associazione, non emergente da altri dati, e della mancanza di sentimenti astiosi di sorta, siano state fondamentalmente riscontrate dalle dichiarazioni di Lo CO circa i rapporti da questi intrattenuti proprio con RD, tra l'altro in una specifica occasione (il 22/05/2009) giunto a Palermo per parlare, come dimostrato da numerose conversazioni ambientali e telefoniche (intervenute anche con l'estero), segnatamente riportate in sentenza, proprio con Lo CO per conto di IA, di partite di stupefacenti consegnate dall'organizzazione e di denaro da ritirare. Da qui, dunque, la Corte palermitana ha tratto la conferma di un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed operante tra Spagna ed Italia caratterizzata da una struttura, facente capo a IA operante dall'estero, relativamente gerarchica e con suddivisione di ruoli e in cui RD, cugino di IA, oltre a rivestire il ruolo di esattore ed inviato per conto di questi, era inserito operativamente atteso che con lui stesso Lo CO ebbe a lamentarsi della condotta di altri partecipi.
In definitiva, emerge dalla sentenza impugnata, tanto bastando per disattendere i rilievi del ricorrente tendenzialmente volti, peraltro, a censurare la valutazione del compendio probatorio più che la logicità delle conclusioni tratte, la motivata affermazione del contributo effettivamente prestato dal ricorrente, in maniera tutt'altro che occasionale, al mantenimento in vita della struttura criminosa nonché al perseguimento degli scopi di essa. Nè, con riferimento alla affermazione secondo cui la Corte territoriale avrebbe valorizzato elementi di prova mai "contestati" in precedenza, può ritenersi che il giudice di appello possa fondare la propria decisione unicamente su elementi che siano già stati valutati dal primo giudice, posto che i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello attengono alle statuizioni del provvedimento impugnato e non anche alla motivazione dello stesso (cfr., tra le altre, Sez. 3^, n. 9841/09 del 10/12/2008, Pizzi, Rv. 242995) solo essendo necessario, evidentemente, che tali elementi siano stati acquisiti al processo nelle forme ritualmente previste nel contraddittorio delle parti.
12. In definitiva, tutti i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015