Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
Le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo. (Principio affermato in relazione alla modifica dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, relativo alla previsione della concedibilità dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la giustizia).
Commentari • 4
- 1. Principio "tempus regit actum" e annullamento dell'ordine di carcerazione: prevalenza dei provvedimenti esecutivi già emessi (Giudice Paola Scandone)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Esecuzione della pena e principio "tempus regit actum": limiti alla retroattività delle modifiche normative (Collegio - Di Stefano presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Art. 58-terhttps://www.filodiritto.com/
- 4. Dichiarazione parziale di incostituzionalità della Legge SpazzacorrottiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà): vediamo in che modo Corte costituzionale, 12 febbraio 2020 (ud. 12 febbraio 2020, dep. 26 febbraio 2020), n. 32 (Presidente Cartabia, Relatore Viganò) (Dichiarata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2013, n. 11580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11580 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/02/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 469
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 25415/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AN N. IL 03/10/1953;
avverso l'ordinanza n. 2093/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 24/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 24 aprile 2012 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto da AT NT avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio sulla base delle seguenti considerazioni.
2. Nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Frosinone il 26 giugno 2008 (costituente il titolo dell'esecuzione) erano comprese sentenze di condanna all'ergastolo. Con la sentenza della Corte d'assise di Frosinone del 18 gennaio 1999 (costituente la più recente delle predette pronunzie), la pena dell'ergastolo era stata inflitta per il delitto di cui all'art. 630 c.p., ricompreso nel catalogo dei reati ostativi ai sensi della L. n.354 del 1975, art. 4 bis e successive modifiche;
di conseguenza, in base al disposto dell'art. 4 bis ord. pen. l'ammissione al beneficio richiesto postula l'accertamento, da parte del Tribunale di sorveglianza competente, dell'avvenuta collaborazione con la giustizia (art. 58 ter ord. pen.) ovvero l'insussistenza di rapporti con la criminalità organizzata oppure, infine, l'inesigibilità della collaborazione (art. 4 bis, comma 1 bis, ord. pen.). Tali condizioni derogatorie al divieto di concessione del beneficio richiesto non erano state dedotte dall'interessato nell'istanza originariamente presentata ne' emergevano in alcun modo dall'istruttoria esperita.
3. Il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, nel fare proprie le considerazioni svolte dal Magistrato di sorveglianza, sviluppava le seguenti ulteriori osservazioni.
La pena in espiazione, pur in concorso con le ulteriori condanne comprese nel provvedimento di cumulo, doveva essere imputata per intero al reato ostativo, ossia quello previsto dall'art. 630 c.p., rientrante nel catalogo di cui all'art. 4 bis ord. pen.. Il disposto di cui all'art. 4 bis ord. pen., inserito nell'ordinamento con il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203), doveva trovare applicazione per un triplice ordine di ragioni.
La disposizione era stata introdotta in epoca anteriore alla data di esecutività della sentenza della Corte d'assise di Frosinone del 18 gennaio 1999. Essa, già nella versione originaria, prevedeva che i permessi premio ai soggetti condannati per il delitto di cui all'art. 630 c.p. potevano essere concessi soltanto nei casi in cui costoro collaborassero con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. pen.. Al pari delle altre norme di ordinamento penitenziario non era soggetta al principio di irretroattività, sancito per le norme sostanziali dall'art. 25 Cost. e art. 2 c.p.. Inoltre, la pena imputabile al delitto ostativo non poteva ritenersi integralmente espiata, trattandosi di pena dell'ergastolo; il richiamo della sentenza di questa Corte n. 18119 del 2010 della Prima Sezione Penale di questa Corte non era pertinente, riguardando una diversa fattispecie, in cui per il reato ostativo era stata inflitta una pena temporanea.
Infine, il divieto di concessione dei permessi premio a mente dell'art. 4 bis, comma 1, ord. pen. deve ritenersi ancora in vigore, pur tenendo conto della necessità di una sua lettura logico- sistematica con l'art. 30 ter, comma 4, lett. c) ord. pen.. Dalla lettura delle due norme si evince un generale divieto di concessione del permesso premio per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis, comma 1, fatte salve le seguenti ipotesi: a) accertata collaborazione con la giustizia (art. 4 bis, comma 1) che implica l'esenzione dalla ulteriore condizione di ammissibilità prevista dall'art. 30 ter, comma 4, ord. pen;
b) accertata inesigibilità o irrilevanza della collaborazione (art. 4 bis, comma 1 bis, ord. pen.).
4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente AT, il quale formula le seguenti censure.
Deduce erronea applicazione della legge penale, perché, a seguito delle modifiche apportate nel 2009 agli artt. 4 bis e 30 ter ord. pen. non sussiste più alcuna preclusione oggettiva alla fruizione dei permessi premio, se non quella del limite temporale per l'accesso al detto beneficio. Di conseguenza, la verifica della Magistratura di sorveglianza si sarebbe dovuta limitare alla verifica dell'avvenuta espiazione della quota di pena prevista dall'art. 30-ter, comma 4, lett. d), ord. pen. (almeno dieci anni di reclusione). Lamenta, poi, violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta non espiazione della pena, affermazione erronea conseguente all'omesso scioglimento del cumulo, operazione preliminare rispetto alle altre.
Da ultimo eccepisce erronea applicazione dell'art.
4-bis ord. pen., in quanto tutte le condanne comprese nel provvedimento di cumulo erano passate in giudicato in epoca precedente l'introduzione nell'ordinamento dell'art.
4-bis.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Un merito all'ultima censura, avente carattere logicamente preliminare rispetto alle altre, il Collegio osserva che la L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, e successive modifiche, introdotto con il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, convertito in L. 12 luglio 1991, n.203, è stato riformato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15,
convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356. Già in quell'epoca tempo - antecedente all'irrevocabillità della sentenza della Corte d'assise di Frosinone del 18 gennaio 1999, la disposizione prevedeva la concedibilità dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) solo in caso di collaborazione con la giustizia (art. 58 ter). La L. 23 dicembre 2002, n. 279, successivamente entrata in vigore, si è limitata a precisare la portata di tale divieto.
È, comunque, da osservare che, quand'anche la legge contenente limitazioni alla concedibilità di tale beneficio penitenziario fosse entrata in vigore successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, in ogni caso tale limitazione avrebbe dovuto ugualmente trovare applicazione, trattandosi di modifica di un istituto penitenziario, cui si applicano le nuove disposizioni nel caso di rapporti non ancora esauriti (Sez. Un. 30 maggio 2006, ric. Aloi;
Sez. 1, n. 2321/06; Sez. Un. n. 20 del 1998, ric. Griffa, rv. 211467;
Sez. 1, 17 novembre 1999, n. 6297, rv. 215217).
2.Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso. Come esattamente rilevato nel provvedimento impugnato, AT è stato condannato alla pena dell'ergastolo in relazione al delitto ostativo di cui all'art. 630 c.p., comma 3. Il richiamo del precedente di questa Sezione (sentenza n. 18119 del 2010) non appare conferente, attesa l'evidente diversità tra la presente fattispecie e quella oggetto della suddetta pronuncia, riguardante una condanna all'ergastolo per un reato non ostativo e l'irrogazione dell'isolamento diurno (interamente espiato) per un reato ricompreso nel catalogo della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis e successive modifiche.
3. Anche la prima censura, concernente i rapporti tra L. n. 354 del 1975, art. 30 ter, comma 4, lett. c), e art. 4 bis e successive modifiche, non è fondata.
3.1. L'art. 30-ter, introdotto nell'ordinamento dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 9, nella sua formulazione originaria, non conteneva alcuna limitazione alla fruizione di permessi premio correlata al titolo di reato e quale presupposto di concedibilità del beneficio indicava soltanto l'entità della pena inflitta, imponendo, ove questa fosse superiore ai tre anni di reclusione, l'espiazione di almeno un quarto di essa o, nel caso di ergastolo, di almeno dieci anni.
3.2. Il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203 introdusse, a sua volta, nell'ordinamento penitenziario, l'art. 4 bis, il cui comma 1, nella stesura originaria, non prevedeva alcun divieto assoluto di concessione di benefici, bensì differenziava i presupposti del loro riconoscimento sulla base di diverse condizioni, oggetto di disciplina nei due periodi del suddetto art. 4 bis, comma 1: a) la positiva acquisizione di elementi idonei da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva per determinate tipologie di delitti considerati espressione di maggiore pericolosità sociale;
b) l'insussistenza di elementi tali da far ritenere siffatti collegamenti per altri titoli di reato valutati di minore gravità.
3.3. Parallelamente, con il D.L. n. 152 del 1991, art. 1, comma 3, il legislatore modificò anche l'art. 30 ter, comma 4, aggiungendo le lett. c) (nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis, comma 1, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni) e d) (nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni).
3.4.Contestualmente il D.L. n. 152 del 1991, art. 5, comma 5, introdusse l'art. 58 ter che introduceva espresse deroghe alla fruizione dei benefici da parte dei condannati per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis, comma 1 in presenza di un ravvedimento operoso, tradottosi nell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori oppure della comprovata collaborazione con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria "nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".
In tal modo, per la prima volta, veniva introdotta una disciplina specifica per i soggetti condannati per taluno dei delitti elencati nell'art. 4 bis, comma 1.
3.5. Quest'ultima disposizione veniva ulteriormente modificata, non solo a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale che ne dichiaravano la parziale incostituzionalità, ma anche in conseguenza di altre novelle legislative (D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356; L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 1, comma 1), sicché, all'esito di tali interventi normativi,
l'art. 4 bis, comma 1, risultava strutturato in quattro periodi.
4. Le modifiche da ultimo apportate al D.L. n. 11 del 2009, art. 4 bis imponevano un successivo intervento (cfr. L. 15 luglio 2009, n.94, art. 2, comma 27, lett. b) sull'art. 30 ter, comma 4, lett. c) (e non solo) al fine di armonizzare l'intera disciplina.
5. Da quanto sinora esposto è evidente che il D.L. n. 11 del 2009 si è limitato a formulare in maniera più chiara l'art. 4 bis, comma 1, articolando gli originari quattro periodi contenuti nella citata disposizione in altrettanti commi (commi 1, 1 bis, 1 ter attualmente vigenti), senza peraltro incidere sui relativi presupposti applicativi (salvo quanto già detto a proposito comma 1 quater, comprensivo di nuove tipologie di reati per i quali è prevista una disciplina derogatoria rispetto a quella c.d. "ordinaria").
6. La ricostruzione delle vicende normative dell'art. 4 bis, commi 1, 1 bis, 1 ter e L. n. 354 del 1975, art. 30 ter, comma 4, lett. c) e d) e successive modifiche consente di fornire la seguente lettura logico-sistematica della disciplina in tema di permessi premio ai detenuti o internati per uno dei delitti indicati nell'art. 4 bis, comma 1.
In linea generale essi non possono usufruire di permessi premio, salvo che ricorrano le seguenti condizioni, tipizzate dal legislatore e alternativamente disciplinate dai commi 1 e 1 bis dell'art. 4 bis:
a) collaborazione con la giustizia, accertata dal Tribunale di sorveglianza, assunte le necessario informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione: in tale caso, la lettura congiunta dell'art. 4 bis, comma 1, art. 30 ter, comma 4, e art. 58 ter ord. pen. consente di affermare che non operano i limiti di pena previsti dall'art. 30 ter, comma 4;
b) limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna;
c) impossibilità di un'utile collaborazione a seguito dell'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile;
d) applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, pur se il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna;
e) applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.;
f) applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 116 c.p., comma 2. Nelle ipotesi indicate ai precedenti punti da b) a f) - che richiedono l'ulteriore pre-condizione che siano stati positivamente acquisiti elementi atti ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e prescindono dal fatto che la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante - la concedibilità di permessi premio è subordina alla verifica dell'avvenuta espiazione delle porzioni di pena specificate all'art. 30 ter, comma 4, lett. c) e d) ord. pen.
7.Nel caso di specie AT, condannato alla pena dell'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 c.p., ricompreso nel catalogo dei reati ostativi tassativamente elencati nell'art. 4 bis, comma 1, ord. pen., non risulta versare in nessuna delle situazioni specificate ai punti da a) ad f) del precedente paragrafo. Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha negato il permesso premio.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013