Sentenza 25 agosto 2009
Massime • 1
La regola della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari trova applicazione anche quando una prima ordinanza abbia disposto gli arresti domiciliari e una seconda la custodia cautelare. (In motivazione, la S.C. ha richiamato l'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., ai sensi del quale "l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare", e ha affermato che il riferimento alla "medesima" misura contenuto nell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. non può essere inteso in termini così restrittivi da annullare sostanzialmente l'equiparazione globale stabilita dalla prima disposizione e valida al fine del calcolo dei termini di custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2009, n. 34203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34203 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/08/2009
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 71
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 026587/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON FF N. IL 01/11/1958;
avverso ORDINANZA del 08/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Nunzio Wladimiro che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. De Simone F..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 9.3.2009 il GIP del Tribunale di Benevento rigettava l'istanza de libertate avanzata nell'interesse di PE ON e BA AF, ritenendo di non poter accogliere l'istanza difensiva ex art. 297 c.p.p., comma 3 di retrodatazione dei termini di custodia cautelare in atto (o.c.c. del GIP del Tribunale di Benevento in data 13.2.2009 relativa più condotte D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73) - con conseguente liberazione dei prevenuti per decorrenza dei termini di fase - alla data di esecuzione di altra ordinanza cautelare emessa il 16.1.2008 nei confronti dei medesimi istanti nell'ambito di diverso procedimento penale, a seguito di arresto in flagranza operato in data 14.1.2008 per una ipotesi di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.
Ricorre per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, BA FA avverso l'ordinanza emessa in data 5.5.2009 dal Tribunale del riesame di Napoli che confermava quella del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento di rigetto dell'istanza difensiva con la quale si chiedeva la perdita di efficacia della misura cautelare in atto per decorrenza dei termini di fase ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a). Denunzia la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 297 c.p.p., comma 3, art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per inosservanza e, comunque, erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza e, comunque, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento del fatto, in ordine al mancato riconoscimento della perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini di fase versandosi nell'ipotesi di ordinanze a catena. Assume la ricorrente che mentre nell'ambito del procedimento che avrebbe portato all'emissione della seconda ordinanza cautelare, erano in corso indagini a suo carico per il reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, ella era stato tratta in arresto in data
14.1.2008 in flagranza del medesimo reato: di tanto, con relativa trasmissione degli atti, era stato informato il magistrato titolare del presente procedimento.
I fatti oggetto del presente procedimento erano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza (in data 16.1.2008) e cioè, in continuazione, dal dicembre 2007 fino al 14.1.2008 e, quindi, in connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b); inoltre, la prova dell'unicità e medesimezza del disegno criminoso è desumibile dal corpo della stessa ordinanza, laddove lo stesso Giudice rappresenta la connessione, per essa BA, con il proc. n. 267/08/21 della Procura di Benevento e l'oggetto e la data dell'imputazione indicano fatti commessi in continuazione fino alla data dell'arresto (come detto, avvenuto il 14.1.2008).
Il Tribunale del Riesame di Napoli, nel rigettare la richiesta di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, aveva rilevato solo che non ricorreva nel caso di specie il determinante parametro costituito dall'esistenza di due titoli cautelari, dal momento che l'indagata era stata sottoposta al diverso regime degli arresti domiciliari all'esito della convalida dell'arresto in flagranza del 14.1.2008. La ricorrente rappresenta che la lettura della norma operata dal Tribunale (che aveva richiamato la sentenza della 4^ Sezione, n. 14420 del 2005 rv. 234022, che esclude l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 in caso di misure cautelari diverse) era in contrasto con l'esplicita previsione normativa dell'art. 284 c.p.p., comma 5, richiamando l'opposto ma precedente orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla ravvisabilità della contestazione a catena (Cass. sez. 6^, n. 3844 del 1996). Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non ritiene il Collegio di condividere l'orientamento della Corte di Cassazione richiamato dall'ordinanza impugnata.
Invero, non può prescindersi dall'inequivocabile espressione che si legge nell'art. 284 c.p.p., comma 5, secondo cui "l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare" laddove la "medesimezza" della misura indicata dall'art. 297 c.p.p., comma 3 non può essere intesa in termini così restrittivi, e sol perché la previsione dei due tipi di misura cautelare custodiale (carceraria e degli arresti domiciliari) è inserita in due diverse norme del codice di rito, da annullare sostanzialmente la predetta e globale equiparazione valida, soprattutto, al fine del calcolo dei termini di custodia cautelare, sia di fase sia massimi. Deve, quindi, ritenersi che non possa escludersi la contestazione a catena pur nell'ipotesi in cui all'ordinanza impositiva degli arresti domiciliari segua quella della custodia in carcere, trattandosi comunque di "medesime misure" in quanto entrambe coercitive e segnatamente detentive, diversificate solo dalla diversa ubicazione del luogo di restrizione.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame sia in ordine sia all'eventuale passaggio in giudicato della sentenza relativa alla prima ordinanza di custodia cautelare (potendo da ciò discendere la preclusione per l'applicabilità della disciplina in questione: Cass. pen. Sez. Un. 23.4.2009 n. 20780, rv 243322) sia la ricorrenza della connessione qualificata prescritta dall'art. 297 c.p.p., comma 3. Si deve incaricare la cancelleria di provvedere agli adempienti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 agosto 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009