Sentenza 21 marzo 1974
Massime • 1
Le norme specifiche che, con riferimento ai singoli Tributi, disciplinano i modi ed i tempi della proposizione dell'Azione giudiziaria (nella specie art 52 della legge 19 giugno 1940 n 762 sull' IGE) non sono in contrasto con l'art 6 della legge sul contenzioso amministrativo (legge 20 marzo 1865 n 2248, all e) che detta la regola generale della giurisdizione dell'autorita giudiziaria in materia di imposte.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/1974, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 21 marzo 1974 |
Testo completo
Le norme specifiche che, con riferimento ai singoli Tributi, disciplinano i modi ed i tempi della proposizione dell'Azione giudiziaria (nella specie art 52 della legge 19 giugno 1940 n 762 sull' IGE) non sono in contrasto con l'art 6 della legge sul contenzioso amministrativo (legge 20 marzo 1865 n 2248, all e) che detta la regola generale della giurisdizione dell'autorita giudiziaria in materia di imposte.*