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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Francesco Billè - Giudice ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1571/2024 R.G.
Tra
- nuova denominazione di con sede a Parte_1 Parte_2
Milano, in via Domenichino, n. 5 (p. I.V.A. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro - tempore, rappr. e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume.
-Appellante-
Contro , con sede a Maletto (CT), in via Umberto, n. 1/A (C.F. Controparte_1
), in persona del pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. P.IVA_2 CP_2
Gaetano Spitaleri.
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio, dinanzi Parte_3
al Tribunale di Catania, il , per ivi sentir condannare quest'ultimo Controparte_1
al pagamento delle somme maturate a suo carico e a favore di diverse società
fornitrici di energia elettrica e gas naturale, crediti di cui l'attrice era divenuta titolare in qualità di cessionaria.
Per tali ragioni, chiedeva la condanna del Parte_3 CP_1
al pagamento delle somme per sorte capitale indicate in citazione, oltre agli
[...]
interessi moratori e agli interessi anatocistici, nonché al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D.lgs n. 231/2002 per il ritardo dei relativi pagamenti.
Con sentenza n. 1874/2024 del 17/04/2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
2230/2020 R.G.), il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda attrice, così statuiva:
“Condanna il al pagamento, in favore di , dell'importo di Controparte_1 Pt_1
€ 7.033,70, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, ed €
280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Condanna il al pagamento, in favore di , dell'importo di €. Controparte_1 Pt_1
2.682,29 a titolo di interessi moratori maturati nonché gli interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4
del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, ed €. 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Condanna il alla refusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Pt_1
processuali che si liquidano in complessivi € 8.161,00, in essi compresi € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello formulando due Parte_1
motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva l'infondatezza dell'appello Controparte_1
e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza. Proponeva altresì appello incidentale relativamente al capo della sentenza di primo grado sulle spese processuali.
All'udienza del 24 giugno 2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello la censura l'erronea applicazione dell'art. Parte_1
6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, inerente al risarcimento dei danni per il ritardato pagamento dei crediti accertati.
In particolare, l'appellante deduce che ha errato il giudice di prime cure laddove,
rigettando la relativa richiesta, ha escluso il diritto, da essa vantato, di ottenere l'importo di € 40,00, previsto dalla norma richiamata a titolo di risarcimento danni,
per alcune fatture e, segnatamente, per le due fatture n. 4801201206 e n.
E156014307, rispetto alle quali il Tribunale ha escluso la risarcibilità per il ritardato pagamento, ritenendo che il ritardo non fosse ascrivibile all'ente pubblico debitore,
quanto piuttosto alla parte cedente, che, ricevuto il saldo del debito, l'aveva corrisposto tardivamente alla cessionaria.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va invero osservato che: a) non può essere utilmente posta a sostegno del chiesto indennizzo forfettario la richiamata fattura n. 4801201206, in quanto la stessa non risulta prodotta agli atti, con la conseguenza dell'impossibilità di valutarne la rilevanza ai fini dell'applicazione o meno della sanzione civile per il ritardato pagamento prevista dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002;
b) per quanto riguarda, invece, la fattura n. E156014307 (acquisita in atti in copia),
è applicabile, a carico del debitore , la detta sanzione civile, Controparte_1
in quanto il pagamento della relativa sorte capitale all'originaria creditrice è
stato effettuato dallo stesso debitore successivamente all'avvenuta notificazione, ad esso, della cessione del credito dall'originaria titolare all'odierna società appellante, con la conseguenza che tale pagamento
(comunque tardivo) non ha avuto effetto liberatorio nei confronti di quest'ultima società (v. l'art. 1264, comma 1, c.c.), la quale, pertanto, pur avendo poi ricevuto dalla cedente la sorte capitale, resta creditrice, ai sensi dell'art. 1263, comma 1, c.c., del particolare accessorio costituito appunto dalla sanzione risarcitoria ex art. 6 del D.l.gs n. 231/2002 e successive modificazioni.
In parziale accoglimento del primo motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, il va quindi condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, anche della somma di € 40,00, ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002
(relativamente alla fattura n. E156014307). Con il secondo motivo di gravame, relativo alle 47 fatture richiamate nell'atto di impugnazione, e rispetto alle quali il giudice di prime cure non ha riconosciuto il chiesto importo risarcitorio -ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002- di € 1.880,00 (€ 40,00 x
47), ma soltanto la minor somma di € 120,00 (€ 40,00 x 3), l'appellante deduce che lo stesso giudice ha erroneamente ritenuto che il risarcimento forfettario per il ritardato pagamento sia riferibile alle sole tre note di debito allegate in atti (e concernenti gli interessi di mora maturati), e non invece alle singole fatture (47) dal cui ritardato pagamento sono scaturiti gli interessi in questione.
Il motivo è parzialmente fondato.
E invero, risultando prodotta in atti solo una delle 47 fatture in questione, può essere riconosciuta la sanzione civile ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002 soltanto con riferimento a tale fattura (n. E156006576), mentre la mancanza delle altre, pur dedotte, 46 fatture preclude la possibilità di valutarne concretamente la rilevanza ai fini risarcitori e, di conseguenza, l'esigibilità della detta sanzione civile.
In parziale accoglimento del secondo motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, il va quindi condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, anche della somma di € 40,00, ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002
(relativamente alla fattura n. E156006576). L'appellato, con appello incidentale, chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, domandandone la compensazione, anche parziale, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti in causa.
Chiede, altresì, che il valore della causa venga determinato in conformità all'effettivo esito del giudizio, come risultante dal decisum, ai fini della corretta liquidazione delle spese processuali.
Il motivo è parzialmente fondato.
Avuto riguardo all'esito globale della controversia, sussiste la prevalente soccombenza dell'originario convenuto . Controparte_1
Tuttavia, considerato che l'importo effettivamente accertato come dovuto era, sin dalla fase introduttiva, inferiore rispetto a quanto richiesto dalla con la relativa Pt_3
citazione di primo grado, appare equo sia disporre la compensazione parziale delle spese di lite, sia rideterminare il valore della causa, ai fini della corretta applicazione dello scaglione tariffario.
In particolare, gli importi per spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere rimodulati e liquidati, come indicato in dispositivo, secondo i parametri medi di cui alla vigente tariffa forense (ad eccezione della fase di trattazione del presente grado di appello, per la quale va applicato il parametro minimo, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria), avuto riguardo all'effettivo valore della controversia (€ 5.200,00 - € 26.000,00 per il primo grado, ed € 1.101,00 - € 5.200,00
per il giudizio di appello), e, per quanto sopra rilevato, vanno posti, in ragione di metà,
a carico del , compensandosi per il resto tra le parti le stesse spese Controparte_1
processuali.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1571/2024 R.G.,
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1874/2024 del 17.04.2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 2230/2020 R.G.), condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore della : a) dell'ulteriore somma di € 40,00, ex art. Parte_1
6 del D.lgs. n. 231/2002, relativamente alla fattura n. E156014307; b) dell'ulteriore somma di € 40,00, ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, relativamente alla fattura n.
E156006576;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal , e Controparte_1
in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al rimborso, in Controparte_1
favore della (anziché della somma indicata nella stessa sentenza), di Parte_1
metà delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida per l'intero in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato (di cui € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00,00 per la fase di trattazione e € 1.701,00
per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA, compensando per il resto tra le parti le spese dello stesso grado;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna il al rimborso, in favore della , di metà Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida per l'intero in complessivi € 2.419,00 per compensi di avvocato (di cui € 536,00 per la fase di studio,
€ 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione e € 851,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA, compensando per il resto tra le parti le spese dello stesso grado.
Così deciso in Catania il 3 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Francesco Billè - Giudice ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1571/2024 R.G.
Tra
- nuova denominazione di con sede a Parte_1 Parte_2
Milano, in via Domenichino, n. 5 (p. I.V.A. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro - tempore, rappr. e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume.
-Appellante-
Contro , con sede a Maletto (CT), in via Umberto, n. 1/A (C.F. Controparte_1
), in persona del pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. P.IVA_2 CP_2
Gaetano Spitaleri.
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio, dinanzi Parte_3
al Tribunale di Catania, il , per ivi sentir condannare quest'ultimo Controparte_1
al pagamento delle somme maturate a suo carico e a favore di diverse società
fornitrici di energia elettrica e gas naturale, crediti di cui l'attrice era divenuta titolare in qualità di cessionaria.
Per tali ragioni, chiedeva la condanna del Parte_3 CP_1
al pagamento delle somme per sorte capitale indicate in citazione, oltre agli
[...]
interessi moratori e agli interessi anatocistici, nonché al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D.lgs n. 231/2002 per il ritardo dei relativi pagamenti.
Con sentenza n. 1874/2024 del 17/04/2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
2230/2020 R.G.), il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda attrice, così statuiva:
“Condanna il al pagamento, in favore di , dell'importo di Controparte_1 Pt_1
€ 7.033,70, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, ed €
280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Condanna il al pagamento, in favore di , dell'importo di €. Controparte_1 Pt_1
2.682,29 a titolo di interessi moratori maturati nonché gli interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4
del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, ed €. 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Condanna il alla refusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Pt_1
processuali che si liquidano in complessivi € 8.161,00, in essi compresi € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello formulando due Parte_1
motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva l'infondatezza dell'appello Controparte_1
e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza. Proponeva altresì appello incidentale relativamente al capo della sentenza di primo grado sulle spese processuali.
All'udienza del 24 giugno 2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello la censura l'erronea applicazione dell'art. Parte_1
6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, inerente al risarcimento dei danni per il ritardato pagamento dei crediti accertati.
In particolare, l'appellante deduce che ha errato il giudice di prime cure laddove,
rigettando la relativa richiesta, ha escluso il diritto, da essa vantato, di ottenere l'importo di € 40,00, previsto dalla norma richiamata a titolo di risarcimento danni,
per alcune fatture e, segnatamente, per le due fatture n. 4801201206 e n.
E156014307, rispetto alle quali il Tribunale ha escluso la risarcibilità per il ritardato pagamento, ritenendo che il ritardo non fosse ascrivibile all'ente pubblico debitore,
quanto piuttosto alla parte cedente, che, ricevuto il saldo del debito, l'aveva corrisposto tardivamente alla cessionaria.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va invero osservato che: a) non può essere utilmente posta a sostegno del chiesto indennizzo forfettario la richiamata fattura n. 4801201206, in quanto la stessa non risulta prodotta agli atti, con la conseguenza dell'impossibilità di valutarne la rilevanza ai fini dell'applicazione o meno della sanzione civile per il ritardato pagamento prevista dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002;
b) per quanto riguarda, invece, la fattura n. E156014307 (acquisita in atti in copia),
è applicabile, a carico del debitore , la detta sanzione civile, Controparte_1
in quanto il pagamento della relativa sorte capitale all'originaria creditrice è
stato effettuato dallo stesso debitore successivamente all'avvenuta notificazione, ad esso, della cessione del credito dall'originaria titolare all'odierna società appellante, con la conseguenza che tale pagamento
(comunque tardivo) non ha avuto effetto liberatorio nei confronti di quest'ultima società (v. l'art. 1264, comma 1, c.c.), la quale, pertanto, pur avendo poi ricevuto dalla cedente la sorte capitale, resta creditrice, ai sensi dell'art. 1263, comma 1, c.c., del particolare accessorio costituito appunto dalla sanzione risarcitoria ex art. 6 del D.l.gs n. 231/2002 e successive modificazioni.
In parziale accoglimento del primo motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, il va quindi condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, anche della somma di € 40,00, ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002
(relativamente alla fattura n. E156014307). Con il secondo motivo di gravame, relativo alle 47 fatture richiamate nell'atto di impugnazione, e rispetto alle quali il giudice di prime cure non ha riconosciuto il chiesto importo risarcitorio -ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002- di € 1.880,00 (€ 40,00 x
47), ma soltanto la minor somma di € 120,00 (€ 40,00 x 3), l'appellante deduce che lo stesso giudice ha erroneamente ritenuto che il risarcimento forfettario per il ritardato pagamento sia riferibile alle sole tre note di debito allegate in atti (e concernenti gli interessi di mora maturati), e non invece alle singole fatture (47) dal cui ritardato pagamento sono scaturiti gli interessi in questione.
Il motivo è parzialmente fondato.
E invero, risultando prodotta in atti solo una delle 47 fatture in questione, può essere riconosciuta la sanzione civile ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002 soltanto con riferimento a tale fattura (n. E156006576), mentre la mancanza delle altre, pur dedotte, 46 fatture preclude la possibilità di valutarne concretamente la rilevanza ai fini risarcitori e, di conseguenza, l'esigibilità della detta sanzione civile.
In parziale accoglimento del secondo motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, il va quindi condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, anche della somma di € 40,00, ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002
(relativamente alla fattura n. E156006576). L'appellato, con appello incidentale, chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, domandandone la compensazione, anche parziale, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti in causa.
Chiede, altresì, che il valore della causa venga determinato in conformità all'effettivo esito del giudizio, come risultante dal decisum, ai fini della corretta liquidazione delle spese processuali.
Il motivo è parzialmente fondato.
Avuto riguardo all'esito globale della controversia, sussiste la prevalente soccombenza dell'originario convenuto . Controparte_1
Tuttavia, considerato che l'importo effettivamente accertato come dovuto era, sin dalla fase introduttiva, inferiore rispetto a quanto richiesto dalla con la relativa Pt_3
citazione di primo grado, appare equo sia disporre la compensazione parziale delle spese di lite, sia rideterminare il valore della causa, ai fini della corretta applicazione dello scaglione tariffario.
In particolare, gli importi per spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere rimodulati e liquidati, come indicato in dispositivo, secondo i parametri medi di cui alla vigente tariffa forense (ad eccezione della fase di trattazione del presente grado di appello, per la quale va applicato il parametro minimo, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria), avuto riguardo all'effettivo valore della controversia (€ 5.200,00 - € 26.000,00 per il primo grado, ed € 1.101,00 - € 5.200,00
per il giudizio di appello), e, per quanto sopra rilevato, vanno posti, in ragione di metà,
a carico del , compensandosi per il resto tra le parti le stesse spese Controparte_1
processuali.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1571/2024 R.G.,
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1874/2024 del 17.04.2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 2230/2020 R.G.), condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore della : a) dell'ulteriore somma di € 40,00, ex art. Parte_1
6 del D.lgs. n. 231/2002, relativamente alla fattura n. E156014307; b) dell'ulteriore somma di € 40,00, ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, relativamente alla fattura n.
E156006576;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal , e Controparte_1
in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al rimborso, in Controparte_1
favore della (anziché della somma indicata nella stessa sentenza), di Parte_1
metà delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida per l'intero in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato (di cui € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00,00 per la fase di trattazione e € 1.701,00
per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA, compensando per il resto tra le parti le spese dello stesso grado;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna il al rimborso, in favore della , di metà Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida per l'intero in complessivi € 2.419,00 per compensi di avvocato (di cui € 536,00 per la fase di studio,
€ 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione e € 851,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA, compensando per il resto tra le parti le spese dello stesso grado.
Così deciso in Catania il 3 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro