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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7193/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Giannini unitamente Parte_1 al quale elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via P. Fratta n. 65
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, CP_1 dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di rettifica n. ROI - 000003666, notificata il
13.09.2024 con la quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma pari ad euro
3.339,27 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), in relazione all'anno 2014.
Parte opponente contestava la legittimità della impugnata ordinanza, evidenziando di avere già proposto ricorso giudiziario, inscritto al n. R.G. 2549/2022, recante il medesimo oggetto e conclusosi con sentenza che dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della sanzione così come rideterminata dall' . Deduceva, inoltre, la illegittimità dell'ordinanza CP_1 ingiunzione per intervenuta prescrizione. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto opposto. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
L'intervenuto annullamento della ordinanza ingiunzione per cui è causa determina il venir meno di ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, l' ha CP_2 documentato l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio in forza del pagamento – da parte dell'opponente – della sanzione oggetto di rettifica intervenuto nell'ambito del precedente giudizio.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nel caso de quo, deve evidenziarsi che la rettifica della ordinanza ingiunzione è stata notificata alla parte in epoca successiva al pagamento della sanzione ridotta - avvenuto in data 01.02.2024 (cfr. copia F24 in atti prod.ne parte ricorrente) -, nonché in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza n. 1116/24 emessa da questo tribunale a definizione del giudizio avente il medesimo oggetto del presente.
È, evidente, allora, che il giudizio non sarebbe mai stato intrapreso in assenza della notifica di un atto sanzionatorio già adempiuto dalla ricorrente.
Per le suesposte considerazioni, va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'ente impositore va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00, oltre IVA, CPA e CP_1 rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7193/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Giannini unitamente Parte_1 al quale elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via P. Fratta n. 65
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, CP_1 dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di rettifica n. ROI - 000003666, notificata il
13.09.2024 con la quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma pari ad euro
3.339,27 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), in relazione all'anno 2014.
Parte opponente contestava la legittimità della impugnata ordinanza, evidenziando di avere già proposto ricorso giudiziario, inscritto al n. R.G. 2549/2022, recante il medesimo oggetto e conclusosi con sentenza che dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della sanzione così come rideterminata dall' . Deduceva, inoltre, la illegittimità dell'ordinanza CP_1 ingiunzione per intervenuta prescrizione. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto opposto. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
L'intervenuto annullamento della ordinanza ingiunzione per cui è causa determina il venir meno di ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, l' ha CP_2 documentato l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio in forza del pagamento – da parte dell'opponente – della sanzione oggetto di rettifica intervenuto nell'ambito del precedente giudizio.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nel caso de quo, deve evidenziarsi che la rettifica della ordinanza ingiunzione è stata notificata alla parte in epoca successiva al pagamento della sanzione ridotta - avvenuto in data 01.02.2024 (cfr. copia F24 in atti prod.ne parte ricorrente) -, nonché in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza n. 1116/24 emessa da questo tribunale a definizione del giudizio avente il medesimo oggetto del presente.
È, evidente, allora, che il giudizio non sarebbe mai stato intrapreso in assenza della notifica di un atto sanzionatorio già adempiuto dalla ricorrente.
Per le suesposte considerazioni, va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'ente impositore va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00, oltre IVA, CPA e CP_1 rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni