Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4481
CASS
Sentenza 26 marzo 2003

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In tema di indennizzo a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, la norma dell'art. 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, stabilendo che "ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimenti ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti", ha regolato, mediante la previsione di detto coefficiente di moltiplicazione, l'intera materia dell'indennizzo spettante alla data di entrata in vigore della legge medesima, comprendendo nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno "ex" art. 1224 cod. civ..

Nei giudizi pendenti, aventi per oggetto l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione a norma della legge 5 aprile 1985, n. 135 e della legge 29 gennaio 1994, n. 98 in favore di cittadini e imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, non è applicabile la sopravvenuta legge 29 marzo 2001, n. 137, atteso che essa, nel riconoscere un ulteriore indennizzo in favore dei medesimi soggetti, prevede per la relativa soddisfazione l'obbligatorio esperimento di una fase di liquidazione in via amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4481
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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