Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 2
In tema di indennizzo a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, la norma dell'art. 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, stabilendo che "ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimenti ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti", ha regolato, mediante la previsione di detto coefficiente di moltiplicazione, l'intera materia dell'indennizzo spettante alla data di entrata in vigore della legge medesima, comprendendo nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno "ex" art. 1224 cod. civ..
Nei giudizi pendenti, aventi per oggetto l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione a norma della legge 5 aprile 1985, n. 135 e della legge 29 gennaio 1994, n. 98 in favore di cittadini e imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, non è applicabile la sopravvenuta legge 29 marzo 2001, n. 137, atteso che essa, nel riconoscere un ulteriore indennizzo in favore dei medesimi soggetti, prevede per la relativa soddisfazione l'obbligatorio esperimento di una fase di liquidazione in via amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRIVILEGIATA FABBRICA NO EL RO DO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso l'avvocato CARLO SELVAGGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3134/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Selvaggi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con la richiesta di applicazione d'ufficio della nuova legge intervenuta dopo il deposito del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Tortora che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 3 gennaio 1990, la Società privilegiata fabbrica AR LS OL XA in n.c. (di seguito:
la società), convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero del Tesoro, chiedendo che fosse accertato il giusto indennizzo dovuto per la perdita dell'azienda industriale posseduta in Zara, territorio ceduto alla Jugoslavia, e che era stato corrisposto dall'Amministrazione nella misura di L.
3.353.357.202. Il Tribunale, con sentenza 16 giugno 1992, respinse la domanda. Contro la sentenza, la società propose appello, deducendo in particolare che nella liquidazione dell'indennità doveva tenersi conto del valore dei beni non in relazione all'importo di realizzo, ma a quello loro proprio, coerente all'aggregazione d'impresa, e che doveva inoltre considerarsi il valore dell'avviamento. La Corte d'appello di Roma, all'esito del giudizio di gravame, nel corso del quale era stata assunta una consulenza tecnica, con sentenza 2 novembre 1999, lo accolse in parte, e pose le spese, per un terzo, a carico del Ministero. La Corte osservò che la legislazione in materia era costitutiva di diritti soggettivi perfetti, che il valore d'avviamento - la cui esistenza era stata riconosciuta dallo stesso Ministero appellato sulla base della norma sopravvenuta e per un importo di L. 1.006.007.160 - doveva essere riconosciuto in applicazione dell'art. 1 della l. 29 gennaio 1994 n. 98, che il valore dell'azienda e quello d'avviamento dovevano essere determinati sulla base della consulenza tecnica assunta in corso di causa, ed aggiornati con il coefficiente 200 di cui alla l. 5 aprile 1985 n. 135, che sul residuo ancora insoluto al netto dei pagamenti già eseguiti (L. 1.151.674.638) dovevano applicarsi gli interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo, e che del risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. non ricorrevano i presupposti, in mancanza di dimostrazione offerta dalla parte.
Per la cassazione della sentenza d'appello notificata il 28 marzo 2000 ricorre la società, con atto notificato il 9 maggio 2000, con due mezzi.
Il Ministero del tesoro, in persona del suo Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso notificato il 23 maggio 2000. La società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1193, 1224, 1282 c.c., anche sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'omesso esame di un fatto decisivo;
si deduce che il capitale sul quale dovevano essere calcolati gli interessi di mora, era quello insoluto non alla data della pronuncia, bensì a quella della domanda giudiziale, e che non si era tenuto conto del fatto che un consistente importo del debito (L. 1.006.007.160) era stato liquidato con provvedimento 11 settembre 1998, quindi in corso di causa.
Dall'importo dovuto alla data della domanda giudiziale si doveva poi dedurre quanto pagato in corso di causa. In tal modo era stato omesso l'esame di un punto decisivo, e cioè che il pagamento di parte del capitale era avvenuto in corso di causa.
Il motivo è fondato. La corte territoriale, dopo aver accertato il maggiore indennizzo dovuto alla società ricorrente, ha considerato che in corso di causa era stato riconosciuto dall'Amministrazione l'importo di L. 1.006.007.160, e lo ha conseguentemente detratto, limitando la condanna alla differenza. La Corte ha poi giudicato fondata la domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora, con decorrenza dalla domanda al saldo, ma ha disposto che detti interessi debbono essere calcolati esclusivamente sul residuo. Così operando, la corte territoriale è incorsa nella denunciata violazione delle norme che disciplinano l'obbligazione degli interessi.
Occorre premettere che il punto della sentenza, che accerta l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'indennizzo dovuto per la perdita dei beni posseduti in Jugoslavia e nazionalizzati, non è stato impugnato dall'Amministrazione resistente con ricorso incidentale, con la conseguenza che la questione della legittimità di quella pronuncia, sollevata nel controricorso, non può essere qui esaminata, essendosi formato sul punto il giudicato interno. Ora, posto che l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere gli interessi di mora con decorrenza dalla domanda, gli stessi erano dovuti: a) dalla domanda giudiziale sul capitale ancora insoluto a questa data;
b) dalla data del pagamento parziale intervenuto in corso di causa sul residuo capitale.
Con il secondo motivo si denunzia l'erronea applicazione dell'art. 8 della l. 5 aprile 1985 n. 135; il coefficiente 200, stabilito dalla norma per la rivalutazione con riferimento all'anno 1938, era stato dalla parte denunciato, siccome incostituzionale, e sul punto la Corte territoriale aveva deciso per la manifesta infondatezza invocando la discrezionalità del legislatore, senza cogliere il senso dell'argomento sottoposto al suo esame, che verteva sulla natura di diritto soggettivo perfetto all'indennizzo. Il motivo è infondato. Occorre premettere che nella memoria, e poi nella discussione orale, la società ricorrente ha chiesto l'applicazione della l. 29 marzo 2001 n. 137, sopravvenuta al ricorso. La legge menzionata non è, tuttavia, applicabile nel presente giudizio, che ha per oggetto esclusivamente l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione a norma delle leggi 5 aprile 1985 n. 135 e 29 gennaio 1994 n. 98 ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968 n. 193 (beni abbandonati nei territori assegnati alla
Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste). La più recente legge n. 137/2001, infatti, non incide direttamente sulla disciplina applicata nel presente giudizio, ma dichiara esplicitamente, nell'art. 1, di voler riconoscere un ulteriore indennizzo, che costituisce conseguentemente oggetto di un nuovo ed autonomo diritto. Per l'art. 2 l. n. 137/2001 questo diritto, pur presupponendo la validità delle domande già presentate in base alla disciplina anteriore, postula che le domande medesime siano confermate entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della legge (pubblicata nella G.U. 29 marzo 2001 n. 137). L'art. 3 l. n. 137/2001 cit., infine, riserva la liquidazione del nuovo indennizzo ai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e disciplina la graduatoria delle precedenze nella liquidazione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili. Conseguentemente, non solo si è in presenza di un nuovo diritto, avente ad oggetto un indennizzo distinto ed autonomo da quello oggetto del presente giudizio, ma si tratta di un diritto per la soddisfazione del quale la legge prevede obbligatoriamente una fase di liquidazione in via amministrativa.
Quanto all'indennizzo del quale si discute nel presente giudizio, la norma dell'art. 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 ha stabilito che ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968 n. 193, sarà corrisposto, a saldo definitivo d'ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti. La legge, dunque, ha regolato, mediante la previsione di detto coefficiente di moltiplicazione, l'intera materia dell'indennizzo spettante alla data di entrata in vigore della legge medesima, comprendendo nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 cod. civ. (Cass. 14 marzo 1996 n. 2144). Il fatto che il coefficiente di rivalutazione stabilito dal legislatore non rispecchi il deprezzamento del valore subito dalla lira dal 1938 manifestamente non comporta la violazione di alcuna disposizione costituzionale. Il diritto all'indennizzo integra certamente un diritto soggettivo della parte nei confronti dell'amministrazione, com'è stato costantemente riconosciuto da questa Corte di legittimità; ma ciò, se esclude la discrezionalità della pubblica amministrazione nella liquidazione dell'indennizzo, non limita la sovranità del legislatore ordinario, stante l'inesistenza di diritti costituzionalmente tutelati in capo ai soggetti indennizzati. La legge, ispirata a criteri di solidarietà della comunità nazionale, non disciplina, infatti, un obbligo di natura risarcitoria che preesisterebbe alla legge speciale. Il diritto soggettivo del quale si tratta trova invece nella legge, unitamente alla sua fonte, i suoi limiti, ad esso connaturati dall'origine.
Non si può opporre a ciò il principio della cosiddetta traslazione dell'obbligo all'indennizzo derivante dall'assunzione da parte dell'Italia, con accordi internazionali, degli impegni della ex Repubblica federale popolare di Jugoslavia: il diritto soggettivo del soggetto danneggiato trova la sua fonte diretta nella legge, e non nel trattato internazionale. Quanto poi ai vincoli posti al legislatore ordinario dall'art. 10 della Costituzione - a norma del quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute - si deve ricordare che, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza, le norme richiamate con la citata disposizione sono solo quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute e non anche quelle contenute nei singoli trattati (v. ex multis Corte cost. sentenze 7 maggio 1982 n. 96, 18 maggio 1989 n. 323). Al di là di tale rilievo, di fatto non si allega e non v'è ragione di supporre che quegli obblighi internazionali non siano stati rispettati. La questione di costituzionalità della norma indicata è pertanto manifestasi mente infondata.
In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che deciderà, anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003