Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 23923
CASS
Sentenza 16 maggio 2014

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La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza del 16 maggio 2014, ha esaminato il ricorso proposto da MA DI avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, la quale aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per il delitto di violenza privata, rideterminando la pena in senso più favorevole all'imputato ma confermando nel resto la decisione impugnata. L'imputato lamentava, in primo luogo, un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di ulteriori episodi di violenza privata pregressi, che a suo dire avrebbero "contaminato" la valutazione della condotta del 24 dicembre 2006. In secondo luogo, censurava il mancato riconoscimento dell'esimente putativa della legittima difesa, sostenendo di aver agito nella convinzione di difendere l'uso esclusivo del cortile di sua proprietà, oggetto di vessazioni da parte della persona offesa. In terzo luogo, contestava la mancata derubricazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), asserendo di aver agito per esercitare un proprio diritto e non a scopo ritorsivo. Infine, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il Pubblico Ministero aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata derubricazione del reato, evidenziando una carenza argomentativa nella motivazione della Corte territoriale. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue il reato di violenza privata da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, basandosi sull'elemento intenzionale e sulla finalità dell'agente. Ha sottolineato come il diritto di proprietà esclusiva del cortile consentisse al ricorrente di vietare il transito a terzi, diritto che l'ordinamento giuridico tutela giurisdizionalmente. La motivazione della corte territoriale, che aveva qualificato la condotta come ritorsiva e punitiva, è stata ritenuta insoddisfacente in quanto non coglieva il profilo del diritto di impedire l'altrui transito. Inoltre, la Corte ha precisato che, qualora la condotta fosse astrattamente riconducibile all'art. 392 c.p., sarebbe stato necessario verificare l'assenza di arbitrarietà, valutando se l'azione reattiva fosse avvenuta nell'immediatezza di una lesione del diritto di possesso e se fosse stata necessaria per ripristinare il pacifico godimento del bene. La fondatezza di tale motivo ha assorbito gli altri, ad eccezione del primo motivo, dichiarato inammissibile per assoluta genericità.

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Massime1

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata. Occorre, per altro verso, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 392 cod. pen., accertare che la condotta rivesta i connotati dell'arbitrarietà, la quale non sussiste qualora la violenza sulle cose sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene. (Fattispecie in cui l'imputato aveva parcheggiato i propri veicoli nel cortile di sua proprietà costituente l'unico accesso al garage della persona offesa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 23923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23923
Data del deposito : 16 maggio 2014

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