Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata. Occorre, per altro verso, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 392 cod. pen., accertare che la condotta rivesta i connotati dell'arbitrarietà, la quale non sussiste qualora la violenza sulle cose sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene. (Fattispecie in cui l'imputato aveva parcheggiato i propri veicoli nel cortile di sua proprietà costituente l'unico accesso al garage della persona offesa).
Commentari • 11
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Imporre al partner di proseguire nella relazione, non consentendo che vada via di casa costituisce il reato di violenza privata. L'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 gennaio 2022 (dep. 25 maggio 2022), n. 20346 Presidente Guardiano - Relatore Calaselice Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 7 dicembre 2018, nei confronti di E.C. , …
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 610) SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Torino confermava una condanna, emessa dal Tribunale di Cuneo, con cui era stata applicata la pena di giorni quindici di reclusione, esclusa la recidiva, con la sostituzione della pena detentiva irrogata nella libertà controllata, per la durata di giorni trenta. Ciò posto, a sua volta il primo giudice aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. posto in essere ai danni della persona offesa dal reato, non denunciante, per averlo costretto a spostare il …
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Il filone interpretativo volontaristico / soggettivistico Art. 629 CP( estorsione ) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 Volume consigliato La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell' ultimo capoverso dell' Articolo precedente. Sussiste il rischio empirico di confondere il reato di estorsione con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle …
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 23923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23923 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 16/05/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1501
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 34401/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA DI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 17.5.2013 dalla corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 17.5.2013 la corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza con cui, in data 23.12.2011, il tribunale di Trento aveva condannato MA DI, imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 610 c.p., commesso in danno di AU FR, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno derivante da reato in favore della costituita parte civile, rideterminava in senso più favorevole al reo il trattamento sanzionatorio, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale, nel ritenere fondato l'assunto accusatorio secondo cui l'imputato avrebbe parcheggiato i propri veicoli nel cortile di sua proprietà, costituente l'unico accesso al garage di AU FR, privando così quest'ultimo della libertà di utilizzo di detto garage per il ricovero delle proprie autovetture, ha erroneamente ritenuto che la condanna dell'imputato pronunciata in primo grado, pur non contenendo nessun aumento di pena per la continuazione, riguardasse anche ulteriori e pregressi episodi di violenza privata, diversi da quello consumatosi il 24 dicembre del 2006, in realtà mai verificatisi, circostanza che, ad avviso del ricorrente, avrebbe impedito al giudice di appello di esaminare esclusivamente la condotta tenuta di MA il 24 dicembre 2006 e, quindi, di valutarla senza la "contaminazione" derivante dalla considerazione di condotte precedenti;
2) violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della esimente putativa della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., avendo il MA agito nella convinzione di difendere l'uso esclusivo del cortile dove transitavano i veicoli dell'AU, il quale ha operato una serie di vessazioni in danno dell'imputato, da un lato occupando tutto il garage, che, per metà, appartiene al ricorrente, dall'altro non utilizzando per l'uscita dei suoi veicoli l'altro accesso alla pubblica via, che gli consentirebbe di evitare il passaggio attraverso il cortile del MA;
3) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata derubricazione del reato per il quale è intervenuta condanna in quello di cui all'art. 392 c.p., avendo l'imputato agito, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, non a scopo ritorsivo, ma per esercitare un proprio diritto, potendo, la sua pretesa di godimento della proprietà esclusiva del cortile, formare oggetto di tutela giurisdizionale;
4) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
4. Come è noto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 c.p., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Nel reato di ragion fattasi l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione. Il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone. Esso si risolve nell'uso della violenza - fisica o morale - per costringere taluno ad un comportamento commissivo od omissivo ed atteso il suo carattere generico e sussidiario resta escluso, in base al principio di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la "ragion fattasi" (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, 22/03/1988, rv. 179558; Cass., sez. 6^, 23/01/2013, n. 13046). Si è, altresì, precisato (cfr. Cass., sez. 5, 26.10.2006, n. 38820, rv. 235765), che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato;
è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 c.p. (nel caso in questione la Suprema Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 610 c.p., invece di quello di cui all'art. 393 c.p., nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio, che avevano bloccato l'entrata e l'uscita degli automezzi di uno stabilimento appartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimasta inadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l'esistenza dell'accordo che avrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e, dall'altro, il protrarsi della violazione e dell'entità della stessa).
Tanto premesso, il percorso motivazionale seguito dal giudice di secondo grado nel rigettare la richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto contestato al MA nella fattispecie di cui all'art. 392, c.p. ("Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose"), si presenta caratterizzato da una evidente carenza argomentativa. Se effettivamente il vialetto di accesso il cui transito da parte dell'AU è stato impedito dall'imputato, parcheggiando la propria autovettura in modo tale da non consentire alla persona offesa di attraversarlo con il proprio veicolo, è di proprietà esclusiva del MA (in questo senso si esprime la formulazione del capo d'imputazione), appare arduo sostenere, come ha fatto la corte territoriale (cfr. p. 6), che quest'ultimo non "avrebbe potuto invocare una qualsiasi tutela giurisdizionale per raggiungere la finalità perseguita (ossia quella di impedire alla parte offesa l'uscita con il proprio mezzo)".
Ed invero è insito nel diritto di godimento esclusivo della res, che costituisce il nucleo essenziale del diritto di proprietà, il potere del proprietario di vietare l'accesso alla sua proprietà, e, quindi, di impedirne il transito ai terzi, quando non sia gravata da una servitù pubblica o privata, ed a tale diritto l'ordinamento giuridico fornisce, in tutta evidenza, adeguata tutela giurisdizionale ove ne sia turbato il pacifico esercizio. Il giudizio espresso al riguardo dalla corte territoriale, secondo cui il MA avrebbe agito non per garantirsi il libero transito, ma per una finalità "chiaramente ritorsiva e punitiva per le scorrettezze asseritamente commesse dall'AU" (cfr. p. 6), non può ritenersi una risposta soddisfacente all'invocata derubricazione, in quanto non coglie il profilo, innanzi evidenziato, del diritto di impedire ad omnes alios il diritto di transito sul proprio fondo, che rappresenta una delle tipiche manifestazioni del diritto di proprietà.
Nè va taciuto, sotto una diversa prospettiva, che, ove si ritenesse la condotta del MA astrattamente riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 392 c.p., andrebbe pur sempre verificato se tale condotta, in concreto, sia stata o meno arbitraria. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'arbitrarietà della condotta non può ritenersi sussistente qualora la violenza sulle cose venga esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio o di turbativa nel godimento della res, sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di ipotesi di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene (cfr., in questo senso, Cass., sez. 6^, 8.1.2010, n. 2548, rv. 245854; Cass., sez. 6^, 27.11.2012, n. 49760, rv. 254185; Cass., sez. 6^, 10.2.2010, n. 10602, rv. 246409). Siffatti profili non sono stati minimamente presi in considerazione dalla corte territoriale e tale omissione, giustificando l'annullamento con rinvio della sentenza oggetto di ricorso per nuovo esame, dovrà essere colmata dal giudice del rinvio, al quale spetterà verificare se sussistono o meno le condizioni per potere qualificare la condotta del ricorrente in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 392 c.p., uniformandosi ai principi di diritto innanzi indicati.
5. La fondatezza del motivo di ricorso sinteticamente indicato nelle pagine che precedono suo n. 3), assorbe in sè gli ulteriori motivi, dovendosi, peraltro, rilevare l'inammissibilità di quello sub. n. 1), per assoluta genericità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Trento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2014