Art. 5.
Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento.
Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento.