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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2269/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2269/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in MONSELICE (PD) il Parte_1 C.F._1
21/11/1952 Con il patrocinio dell'Avv. COSTANZO PATRIZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato/a in NOVARA (NO) il 31/07/1960 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FRACCHIA MARIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti CONCLUSIONI:
1. pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dal signor CP_1 con la signora - celebrato in Novara in data 28.12.1995; trascritto nei registri dello Stato
[...] Parte_1 civile del Comune di Novara al n. 107 parte I per l'anno1995; 2. Ordini all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Novara le trascrizioni di legge;
3. Disponga la perdita del cognome per la signora 4. Accolga le CP_1 Parte_1 condizioni di divorzio qui riportate: I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non svolgono reciproche domande di mantenimento” Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , hanno contratto matrimonio in Novara, in data Parte_1 CP_1
28/12/1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 107, parte I, anno 1995. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. Con sentenza emessa in data 9/5/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio. Quindi, con note depositate in data 5/12/2025 le parti hanno confermato la loro volontà di divorziare e con ordinanza dell'11/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/12/2002 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in in Novara, in data 28/12/1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del
[...] predetto comune al n. 107, parte I, anno 1995;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/12/2025 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2269/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in MONSELICE (PD) il Parte_1 C.F._1
21/11/1952 Con il patrocinio dell'Avv. COSTANZO PATRIZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato/a in NOVARA (NO) il 31/07/1960 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FRACCHIA MARIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti CONCLUSIONI:
1. pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dal signor CP_1 con la signora - celebrato in Novara in data 28.12.1995; trascritto nei registri dello Stato
[...] Parte_1 civile del Comune di Novara al n. 107 parte I per l'anno1995; 2. Ordini all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Novara le trascrizioni di legge;
3. Disponga la perdita del cognome per la signora 4. Accolga le CP_1 Parte_1 condizioni di divorzio qui riportate: I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non svolgono reciproche domande di mantenimento” Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , hanno contratto matrimonio in Novara, in data Parte_1 CP_1
28/12/1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 107, parte I, anno 1995. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. Con sentenza emessa in data 9/5/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio. Quindi, con note depositate in data 5/12/2025 le parti hanno confermato la loro volontà di divorziare e con ordinanza dell'11/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/12/2002 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in in Novara, in data 28/12/1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del
[...] predetto comune al n. 107, parte I, anno 1995;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/12/2025 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso