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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1338 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nata/o a Cinisi (PA) in data 02/01/1956 Parte_1
E
, nato/a a Cinisi (PA) in data 20/05/1959 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Terrasini Via Dante Alighieri n.10, presso lo studio dell'avv. Palazzolo Maria Rosaria che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I coniugi dichiarano che non hanno figli minori, che i figli sono economicamente indipendenti.
ABITAZIONE La casa coniugale, sarà assegnata alla moglie, mentre il marito andrà ad abitare in un immobile adibito a casa coniugale alla figlia , e in tal caso la Signora Persona_1 Pt_2 manterrà il diritto di usufrutto e di abitazione a vita;
IL MANTENIMENTO Il marito Sig. , corrisponderà un assegno a titolo di mantenimento per la moglie di euro Pt_1 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, posto che la moglie è casalinga e non svolge una stabile attività lavorativa. Il quale sarà aggiornato secondo i parametri ISTAT;
stabiliscono anche, che qualora la moglie dovesse percepire un reddito pensionistico tale contributo al mantenimento, non verrà più corrisposto;
PROPRIETA' La signora possiede anche 1/3 di una abitazione ereditaria in comunione con i fratelli dal Pt_2 proprio padre;
Possiede anche una propria automobile ed un motorino;
Il invece dichiara di possedere un immobile adibito a ristorazione insieme ad altri due Pt_1 fratelli per eredità paterna;
Possiede anche un'automobile; I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, a eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 29/09/1979 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Cinisi al n. 36 - P. II – serie A – Anno 1979).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1338 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nata/o a Cinisi (PA) in data 02/01/1956 Parte_1
E
, nato/a a Cinisi (PA) in data 20/05/1959 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Terrasini Via Dante Alighieri n.10, presso lo studio dell'avv. Palazzolo Maria Rosaria che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I coniugi dichiarano che non hanno figli minori, che i figli sono economicamente indipendenti.
ABITAZIONE La casa coniugale, sarà assegnata alla moglie, mentre il marito andrà ad abitare in un immobile adibito a casa coniugale alla figlia , e in tal caso la Signora Persona_1 Pt_2 manterrà il diritto di usufrutto e di abitazione a vita;
IL MANTENIMENTO Il marito Sig. , corrisponderà un assegno a titolo di mantenimento per la moglie di euro Pt_1 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, posto che la moglie è casalinga e non svolge una stabile attività lavorativa. Il quale sarà aggiornato secondo i parametri ISTAT;
stabiliscono anche, che qualora la moglie dovesse percepire un reddito pensionistico tale contributo al mantenimento, non verrà più corrisposto;
PROPRIETA' La signora possiede anche 1/3 di una abitazione ereditaria in comunione con i fratelli dal Pt_2 proprio padre;
Possiede anche una propria automobile ed un motorino;
Il invece dichiara di possedere un immobile adibito a ristorazione insieme ad altri due Pt_1 fratelli per eredità paterna;
Possiede anche un'automobile; I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, a eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 29/09/1979 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Cinisi al n. 36 - P. II – serie A – Anno 1979).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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